XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 44
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha lo scopo di assicurare l'agevole
fruizione degli spazi di uso pubblico da parte delle persone
di elevata statura.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. Le norme della presente legge si applicano:
a) alle sale e ai luoghi per riunioni e spettacoli
di proprietà sia pubblica che privata;
b) ai mezzi di trasporto pubblico o collettivo,
urbano e interurbano, su gomma e su rotaia;
c) ai mezzi di trasporto aereo civile;
d) ai luoghi ove si esercitano funzioni pubbliche
e istituzionali.
2. L'applicazione delle disposizioni della presente legge
non giustifica variazioni dei prezzi tra i posti appartenenti
alla medesima categoria o classe.
Art. 3.
(Prescrizioni tecniche).
1. Negli ambienti e nei mezzi di trasporto di cui al comma
1 dell'articolo 2, almeno il 20 per cento dei posti deve
soddisfare caratteristiche di ampiezza e di distanza tra le
file dei posti tali da rendere agevole la loro fruizione da
parte delle persone di altezza superiore a metri 1,85.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le
organizzazioni degli utenti e dei consumatori, definisce, con
apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche dei
posti di cui al comma 1, facendo riferimento alla variazione
della statura media individuata dagli organismi statistici
ufficiali.
Art. 4.
(Disposizioni transitorie).
1. Gli edifici e i mezzi di trasporto esistenti o in fase
di realizzazione devono essere adeguati alle disposizioni di
cui agli articoli 2 e 3 entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.