XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 43
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il
compito di accertare le cause che hanno determinato il
deficit finanziario della Cassa di risparmio di
Rieti.
2. In particolare la Commissione ha il compito di:
a) evidenziare le eventuali responsabilità ed
ingerenze da parte di organi politici nei confronti di
dirigenti e funzionari preposti alla concessione di fidi alla
clientela della Cassa di risparmio di Rieti;
b) analizzare i criteri seguiti nell'assunzione
del personale, nelle promozioni e nei trasferimenti dei
funzionari;
c) rilevare le condizioni che hanno determinato la
inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza,
interni ed esterni.
Art. 2.
1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei
mesi dal suo insediamento, presentando alle Camere una
relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini.
Art. 3.
1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti
senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera
dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in
proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica provvedono alla nomina del presidente della
Commissione, al di fuori dei componenti della Commissione
medesima.
3. La Commissione elegge nel suo seno
due vice presidenti e due segretari.
Art. 4.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.
2. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno
che la Commissione stessa decida diversamente.
3. La Commissione procede con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
4. La Commissione può disporre, per l'espletamento dei
propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti ed
ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro
pubblico dipendente.
5. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre
indagini sia penali sia amministrative già definite; può
inoltre richiedere copia di atti e documenti relativi ad
indagini od inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria
od altri organi inquirenti.
6. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non
si deve fare menzione nella relazione di cui all'articolo 2 in
ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in
corso.
Art. 5.
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto. Analogamente sono obbligati al segreto
per quanto riguarda il contenuto di atti e documenti relativi
ad indagini ed inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organi inquirenti.
Art. 6.
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle due Camere.
2. La Commissione può altresì avvalersi della
collaborazione di esperti e di strutture specializzate nelle
materie oggetto di inchiesta.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei
deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato
della Repubblica.