XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 43




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause che hanno determinato il deficit finanziario della Cassa di risparmio di Rieti.
        2. In particolare la Commissione ha il compito di:

            a) evidenziare le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici nei confronti di dirigenti e funzionari preposti alla concessione di fidi alla clientela della Cassa di risparmio di Rieti;

            b) analizzare i criteri seguiti nell'assunzione del personale, nelle promozioni e nei trasferimenti dei funzionari;

            c) rilevare le condizioni che hanno determinato la inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza, interni ed esterni.


Art. 2.

        1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando alle Camere una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini.


Art. 3.

        1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina del presidente della Commissione, al di fuori dei componenti della Commissione medesima.
        3. La Commissione elegge nel suo seno
due vice presidenti e due segretari.


Art. 4.

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.
        2. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa decida diversamente.
        3. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        4. La Commissione può disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente.
        5. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini sia penali sia amministrative già definite; può inoltre richiedere copia di atti e documenti relativi ad indagini od inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organi inquirenti.
        6. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si deve fare menzione nella relazione di cui all'articolo 2 in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.


Art. 5.

        1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto. Analogamente sono obbligati al segreto per quanto riguarda il contenuto di atti e documenti relativi ad indagini ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.


Art. 6.

        1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere.
        2. La Commissione può altresì avvalersi della collaborazione di esperti e di strutture specializzate nelle materie oggetto di inchiesta.
        3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.



Frontespizio Relazione