XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 33




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Qualora, con gli accumuli di cui al terzo comma dell'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958, e successive modificazioni, il montepremi del concorso pronostici Enalotto relativo alla prima e alla seconda categoria (6 e 5+1) superi l'importo di lire 20 miliardi, la vincita è assegnata ai vincitori, per la parte eccedente i 20 miliardi di lire, suddivisa in versamenti annuali consecutivi non superiori a lire 10 miliardi ciascuno, comprensivi degli interessi legali composti maturati fino all'estinzione dei versamenti stessi.


Art. 2.

        1. L'articolo 1 si applica a decorrere dal primo concorso pronostici Enalotto con vincita senza accumulo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

        1. Il decreto del Ministro delle finanze 23 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1999, è abrogato.



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