XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 33
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Qualora, con gli accumuli di cui al terzo comma
dell'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del
Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958, e
successive modificazioni, il montepremi del concorso
pronostici Enalotto relativo alla prima e alla seconda
categoria (6 e 5+1) superi l'importo di lire 20 miliardi, la
vincita è assegnata ai vincitori, per la parte eccedente i 20
miliardi di lire, suddivisa in versamenti annuali consecutivi
non superiori a lire 10 miliardi ciascuno, comprensivi degli
interessi legali composti maturati fino all'estinzione dei
versamenti stessi.
Art. 2.
1. L'articolo 1 si applica a decorrere dal primo concorso
pronostici Enalotto con vincita senza accumulo successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. Il decreto del Ministro delle finanze 23 settembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25
settembre 1999, è abrogato.