XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 32




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia della laguna di Marano Lagunare e di Grado e della fascia costiera dell'Alto Adriatico, nonché al recupero ambientale e socio-economico del relativo territorio, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di lire 30 miliardi.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
        3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 2.

        1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è ripartito secondo le seguenti modalità:

                a) lire 10 miliardi per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1^ gennaio 2002 e per le quali siano stati già assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare dell'Alto Adriatico, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 3 miliardi sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi di competenza, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, e lire 7 miliardi sono destinate al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Marano Lagunare e di Grado e del relativo bacino scolante;

                b) lire 10 miliardi per interventi di competenza della regione Friuli-Venezia Giulia, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, il disinquinamento e la prevenzione da inquinamenti, nonché per interventi di tutela ambientale della laguna di Marano Lagunare e di Grado e della costa dei comuni di Lignano Sabbiadoro e di Monfalcone. Tali interventi devono essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera a);

                c) lire 4 miliardi per interventi di competenza del comune di Lignano Sabbiadoro, lire 2 miliardi per interventi di competenza del comune di Marano Lagunare, lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Grado e lire 1 miliardo per interventi di competenza del comune di Monfalcone, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di salvaguardia e tutela dei bacini acquei, dei canali lagunari e delle altre vie acquee portanti dal mare aperto ai porti turistici del territorio lagunare.

        2. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Marano Lagunare e di Grado e del relativo bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), è altresì autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 2002.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
        4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        5. Ai fini di cui al presente articolo il Ministero dell'ambiente opera di intesa con le amministrazioni locali. L'intesa si intende acquisita decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.
        6. Al fine di garantire l'unitarietà, anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela e il recupero della laguna di Marano Lagunare e di Grado, la regione Friuli-Venezia Giulia ha facoltà di procedere, per gli interventi di sua competenza, tramite ricorso ad una concessione unitaria da affidare a trattativa privata.


Art. 3.

        1. E' istituita la Commissione per la salvaguardia della laguna di Marano Lagunare e di Grado e della costa dell'Alto Adriatico, di cui fanno parte due rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia e, rispettivamente, un rappresentante delle province di Udine e di Gorizia, dei comuni di Lignano Sabbiadoro, di Marano Lagunare, di Grado e di Monfalcone, integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, dai comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di Udine e di Gorizia o da un loro delegato e da un rappresentante delle aziende sanitarie locali in sostituzione dei medici provinciali di Udine e di Gorizia.
        2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 eletti dalla regione Friuli-Venezia Giulia, dalle province di Udine e di Gorizia, e dai comuni di Lignano Sabbiadoro, di Marano Lagunare, di Grado e di Monfalcone durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni dalle quali sono stati eletti.
        3. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali della laguna di Marano Lagunare e di Grado e dai canali che congiungono il mare aperto con i porti turistici di Lignano Sabbiadoro, di Grado e di Monfalcone, purché sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, possono essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.



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