XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 32
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per la realizzazione di interventi finalizzati alla
salvaguardia della laguna di Marano Lagunare e di Grado e
della fascia costiera dell'Alto Adriatico, nonché al recupero
ambientale e socio-economico del relativo territorio, è
autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di lire 30 miliardi.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è ripartito
secondo le seguenti modalità:
a) lire 10 miliardi per interventi di competenza
dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative,
anche avviate successivamente al 1^ gennaio 2002 e per le
quali siano stati già assunti i conseguenti impegni
finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del
bacino lagunare dell'Alto Adriatico, ivi compresi gli
interventi volti al controllo della proliferazione algale.
Della predetta somma, lire 3 miliardi sono destinate al
Ministero per i beni e le attività culturali per interventi di
competenza, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera
e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, e lire 7
miliardi sono destinate al Ministero dell'ambiente per
iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di
coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al
riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al
disinquinamento della laguna di Marano Lagunare e di Grado e
del relativo bacino scolante;
b) lire 10 miliardi per interventi di competenza
della regione Friuli-Venezia Giulia, da destinare alla
realizzazione di iniziative per il risanamento, il
disinquinamento e la prevenzione da inquinamenti, nonché per
interventi di tutela ambientale della laguna di Marano
Lagunare e di Grado e della costa dei comuni di Lignano
Sabbiadoro e di Monfalcone. Tali interventi devono essere
realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante
l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di
competenza dello Stato ai sensi della lettera a);
c) lire 4 miliardi per interventi di competenza
del comune di Lignano Sabbiadoro, lire 2 miliardi per
interventi di competenza del comune di Marano Lagunare, lire 3
miliardi per interventi di competenza del comune di Grado e
lire 1 miliardo per interventi di competenza del comune di
Monfalcone, per l'avvio di un piano pluriennale volto al
miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città
mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione
generale e di salvaguardia e tutela dei bacini acquei, dei
canali lagunari e delle altre vie acquee portanti dal mare
aperto ai porti turistici del territorio lagunare.
2. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la
realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del
sistema di coordinamento e di controllo degli interventi
finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia
ambientale ed al disinquinamento della laguna di Marano
Lagunare e di Grado e del relativo bacino scolante di cui al
comma 1, lettera a), è altresì autorizzata la spesa di
lire 4 miliardi per l'anno 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Ai fini di cui al presente articolo il Ministero
dell'ambiente opera di intesa con le amministrazioni locali.
L'intesa si intende acquisita decorsi inutilmente trenta
giorni dalla richiesta.
6. Al fine di garantire l'unitarietà, anche sotto
l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela e il
recupero della laguna di Marano Lagunare e di Grado, la
regione Friuli-Venezia Giulia ha facoltà di procedere, per gli
interventi di sua competenza, tramite ricorso ad una
concessione unitaria da affidare a trattativa privata.
Art. 3.
1. E' istituita la Commissione per la salvaguardia della
laguna di Marano Lagunare e di Grado e della costa dell'Alto
Adriatico, di cui fanno parte due rappresentanti della regione
Friuli-Venezia Giulia e, rispettivamente, un rappresentante
delle province di Udine e di Gorizia, dei comuni di Lignano
Sabbiadoro, di Marano Lagunare, di Grado e di Monfalcone,
integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente,
dai comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di Udine e di Gorizia o da un loro delegato e da un
rappresentante delle aziende sanitarie locali in sostituzione
dei medici provinciali di Udine e di Gorizia.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 eletti
dalla regione Friuli-Venezia Giulia, dalle province di Udine e
di Gorizia, e dai comuni di Lignano Sabbiadoro, di Marano
Lagunare, di Grado e di Monfalcone durano in carica fino al
rinnovo delle amministrazioni dalle quali sono stati
eletti.
3. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi
compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi
estratti dai canali della laguna di Marano Lagunare e di Grado
e dai canali che congiungono il mare aperto con i porti
turistici di Lignano Sabbiadoro, di Grado e di Monfalcone,
purché sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri
stabiliti dalle competenti autorità, possono essere ubicati in
qualunque area, ritenuta idonea dal magistrato alle acque,
anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole,
barene e terreni di gronda.