XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 25
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'indennità mensile lorda spettante ai membri del
Parlamento ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione e
regolata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è ridotta di un
decimo.
2. Per il triennio 2001-2003 alle indennità dei membri del
Parlamento ed alla indennità dei consiglieri regionali non si
applica il meccanismo di adeguamento automatico previsto dalle
norme vigenti in materia.
Art. 2.
1. E' data facoltà a ciascun membro del Parlamento o
consigliere regionale di devolvere al proprio partito o
movimento politico parte della propria indennità, con le
modalità stabilite dagli Uffici di presidenza della Camera dei
deputati, del Senato della Repubblica e dei consigli
regionali.
2. La quota della indennità mensile che il membro del
Parlamento o il consigliere regionale devolve al proprio
partito o movimento politico ai sensi del comma 1 del presente
articolo non concorre alla formazione della base imponibile
del parlamentare e del consigliere regionale, e rientra negli
oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
3. Gli organi di cui al comma 1 possono fissare un limite
massimo annuo di contributo, oltre il quale non è ammessa la
deducibilità dal reddito ai sensi del comma 2.
Art. 3.
1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, gli amministratori e i dipendenti
degli enti ed organismi pubblici, di aziende autonome e
speciali, di aziende a partecipazione dello Stato o di altri
enti pubblici, non possono percepire a titolo di stipendio,
indennità di funzione o di presenza in commissioni, comitati
tecnici e consultivi, emolumenti lordi complessivi ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, superiori all'indennità lorda annua corrisposta ai
parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261,
nonché della presente legge.