XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 25




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione e regolata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è ridotta di un decimo.
        2. Per il triennio 2001-2003 alle indennità dei membri del Parlamento ed alla indennità dei consiglieri regionali non si applica il meccanismo di adeguamento automatico previsto dalle norme vigenti in materia.


Art. 2.

        1. E' data facoltà a ciascun membro del Parlamento o consigliere regionale di devolvere al proprio partito o movimento politico parte della propria indennità, con le modalità stabilite dagli Uffici di presidenza della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei consigli regionali.
        2. La quota della indennità mensile che il membro del Parlamento o il consigliere regionale devolve al proprio partito o movimento politico ai sensi del comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile del parlamentare e del consigliere regionale, e rientra negli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        3. Gli organi di cui al comma 1 possono fissare un limite massimo annuo di contributo, oltre il quale non è ammessa la deducibilità dal reddito ai sensi del comma 2.

Art. 3.

        1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli amministratori e i dipendenti degli enti ed organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici, non possono percepire a titolo di stipendio, indennità di funzione o di presenza in commissioni, comitati tecnici e consultivi, emolumenti lordi complessivi ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiori all'indennità lorda annua corrisposta ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonché della presente legge.



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