XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 23
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai sensi delle vigenti normative comunitarie il
calendario scolastico, dalle scuole elementari alle scuole
medie superiori, è ridefinito secondo le seguenti modalità:
a) le lezioni sono frequentate nei giorni che
vanno dal lunedì al venerdì, lasciando libertà agli studenti
di usufruire della giornata di sabato per fini esclusivamente
personali;
b) nei medesimi giorni di cui alla lettera
a) la frequenza avviene anche nelle prime ore
pomeridiane per meglio consentire lo svolgimento di attività
integrative quali l'educazione ambientale, lo studio delle
culture e tradizioni locali e la correzione dei compiti per un
monte ore complessivo di trentacinque ore settimanali dedicate
allo studio e alla formazione.
2. La giunta provinciale, di intesa con le parti sociali e
con il tessuto produttivo locale, provvede con propri
regolamenti alla definizione dei programmi scolastici, delle
date di inizio e termine dell'anno scolastico e del numero dei
giorni di vacanza degli studenti nel territorio di propria
competenza.
3. La giunta regionale provvede con proprio regolamento
alla definizione delle linee guida per la congruenza del
titolo di studio, che comunque non ha valore legale.
4. In attesa della emanazione dei regolamenti di cui ai
commi 2 e 3 le giunte provinciali e regionali, di intesa con
le parti sociali e con il mondo produttivo locale e tenendo
nella giusta considerazione le diverse culture e tradizioni
locali, emanano disposizioni transitorie.
Art. 2.
1. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale è eletto
insieme al presidente della regione e resta in carica per lo
stesso periodo.
2. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale risponde
al presidente della regione per tutti gli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 3.
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge i comuni devono provvedere a fornire le
necessarie strutture logistiche, quali mense ed attrezzature
didattiche e sportive, ai complessi scolastici situati nel
proprio territorio.
Art. 4.
1. L'assunzione del personale docente avviene mediante
concorso su base regionale, che tiene obbligatoriamente conto
dei seguenti criteri:
a) capacità di comprendere la psicologia, le
tradizioni, gli usi ed i costumi locali;
b) possesso di un titolo o di una esperienza
specifica maturata nel campo della formazione.
2. La natura e la forma del contratto di lavoro del
personale docente sono stabilite con apposito regolamento
dalla giunta regionale.
3. L'orario di lavoro del personale docente è modificato
tenendo conto dei nuovi orari della frequenza scolastica e
comunque non deve essere inferiore alle trentacinque ore
settimanali.
4. Il nuovo orario di lavoro del personale docente deve
obbligatoriamente comprendere un periodo di un mese all'anno
da dedicare allo svolgimento degli esami di maturità ed un
periodo di formazione permanente pari al 10 per cento del
monte ore complessivo annuale.
5. Sono a carico delle giunte regionali le modalità e la
dotazione dei supporti necessari alla formazione permanente
del personale docente.
Art. 5.
1. I consigli regionali, d'intesa con il Ministero dei
trasporti e della navigazione e con le parti sociali,
definiscono gli orari ed i mezzi di trasporto necessari agli
spostamenti degli studenti, al fine di evitare congestione ed
affollamento.
Art. 6.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentiti comuni, province e regioni, è emanato il regolamento
di attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n.400.