XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 23




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai sensi delle vigenti normative comunitarie il calendario scolastico, dalle scuole elementari alle scuole medie superiori, è ridefinito secondo le seguenti modalità:

                a) le lezioni sono frequentate nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì, lasciando libertà agli studenti di usufruire della giornata di sabato per fini esclusivamente personali;

                b) nei medesimi giorni di cui alla lettera a) la frequenza avviene anche nelle prime ore pomeridiane per meglio consentire lo svolgimento di attività integrative quali l'educazione ambientale, lo studio delle culture e tradizioni locali e la correzione dei compiti per un monte ore complessivo di trentacinque ore settimanali dedicate allo studio e alla formazione.

        2. La giunta provinciale, di intesa con le parti sociali e con il tessuto produttivo locale, provvede con propri regolamenti alla definizione dei programmi scolastici, delle date di inizio e termine dell'anno scolastico e del numero dei giorni di vacanza degli studenti nel territorio di propria competenza.
        3. La giunta regionale provvede con proprio regolamento alla definizione delle linee guida per la congruenza del titolo di studio, che comunque non ha valore legale.
        4. In attesa della emanazione dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 le giunte provinciali e regionali, di intesa con le parti sociali e con il mondo produttivo locale e tenendo nella giusta considerazione le diverse culture e tradizioni locali, emanano disposizioni transitorie.


Art. 2.

        1. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale è eletto insieme al presidente della regione e resta in carica per lo stesso periodo.
        2. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale risponde al presidente della regione per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.


Art. 3.

        1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni devono provvedere a fornire le necessarie strutture logistiche, quali mense ed attrezzature didattiche e sportive, ai complessi scolastici situati nel proprio territorio.


Art. 4.

        1. L'assunzione del personale docente avviene mediante concorso su base regionale, che tiene obbligatoriamente conto dei seguenti criteri:

                a) capacità di comprendere la psicologia, le tradizioni, gli usi ed i costumi locali;

                b) possesso di un titolo o di una esperienza specifica maturata nel campo della formazione.

        2. La natura e la forma del contratto di lavoro del personale docente sono stabilite con apposito regolamento dalla giunta regionale.
        3. L'orario di lavoro del personale docente è modificato tenendo conto dei nuovi orari della frequenza scolastica e comunque non deve essere inferiore alle trentacinque ore settimanali.
        4. Il nuovo orario di lavoro del personale docente deve obbligatoriamente comprendere un periodo di un mese all'anno da dedicare allo svolgimento degli esami di maturità ed un periodo di formazione permanente pari al 10 per cento del monte ore complessivo annuale.
        5. Sono a carico delle giunte regionali le modalità e la dotazione dei supporti necessari alla formazione permanente del personale docente.

Art. 5.

        1. I consigli regionali, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione e con le parti sociali, definiscono gli orari ed i mezzi di trasporto necessari agli spostamenti degli studenti, al fine di evitare congestione ed affollamento.


Art. 6.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7.

        1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti comuni, province e regioni, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.



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