XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 16
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
1. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative
missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE) sono, senza limiti di importo,
deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dal valore aggiunto
della produzione imponibile, ai fini dell'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP).
Art. 2.
1. Tutte le disposizioni vigenti in materia di
immigrazione di stranieri provenienti da Paesi non
appartenenti all'OCSE sono abrogate e sostituite dalla
presente legge.
2. Il Governo procede alla denunzia unilaterale dei
trattati e delle convenzioni non conformi ai princìpi della
presente legge, stipulati con Paesi non appartenenti
all'OCSE.
3. Il Governo procede alla revisione immediata dei
programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi
extracomunitari, quando vi è la prova che i relativi governi
non adottano, ovvero ritardano, le necessarie misure di
contrasto alle organizzazioni criminali, con particolare
riferimento al riciclaggio, al trasporto illegale di persone,
allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di
stupefacenti e di armamenti.
Art. 3.
1. Le regioni, nell'ambito dei propri statuti e con i
procedimenti ivi stabiliti, definiscono semestralmente, con
delibera collegiale delle rispettive giunte, i limiti numerici
e le tipologie, distinte per categorie di impieghi, delle
disponibilità alla accoglienza di immigrati
extracomunitari.
2. Le delibere di cui al comma 1 sono adottate su proposta
della conferenza dei sindaci, sulla base delle richieste
avviate presso ciascun comune dalle famiglie e dalle imprese
interessate.
3. Presso ciascuna regione è istituito, nei modi previsti
dallo statuto, un osservatorio sull'immigrazione.
4. Le delibere di cui al comma 1 possono essere adottate
sulla base di piani di coordinamento cui aderiscono due o più
regioni interessate.
Art. 4.
1. Il servizio consolare, potenziato in organici e mezzi
con i fondi di cui all'articolo 13, forma e pubblica, nei
Paesi di immigrazione, i ruoli di immigrazione.
2. A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di immigrazione
di cui al comma 1 viene attribuito il codice fiscale
italiano.
Art. 5.
1. L'immigrazione in Italia da Paesi non appartenenti
all'OCSE è consentita solo previa iscrizione nel ruolo di
immigrazione ed acquisizione del codice fiscale.
Art. 6.
1. Le strutture locali di accoglienza sono finanziate con
contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori interessati, che possono beneficiare di speciali
forme di rateazione.
Art. 7.
1. Tutti g1i immigrati da Paesi non appartenenti all'OCSE
che, dopo sei mesi dall'ingresso in Italia, sono ancora privi
di codice fiscale e di un regolare rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, o
non esercitano una regolare attività di impresa, arte o
professione, sono immediatamente rimpatriati, ai sensi
dell'articolo 11.
Art. 8.
1. Il ricongiungimento dei familiari può essere chiesto al
comune di residenza dopo tre anni dall'iscrizione nei ruoli di
immigrazione, sul presupposto della disponibilità di una
adeguata abitazione, del corretto adempimento dei doveri
fiscali ed in assenza di carichi pendenti ovvero di condanne
per delitto.
Art. 9.
1. La cittadinanza italiana può essere ottenuta dopo dieci
anni dall'iscrizione nei ruoli di immigrazione, sul
presupposto della disponibilità di una adeguata abitazione,
del corretto adempimento dei doveri fiscali ed in assenza di
carichi pendenti ovvero di condanne per delitto.
Art. 10.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa
fino a lire 30 milioni chiunque compie attività di
organizzazione dell'immigrazione clandestina nel territorio
dello Stato.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di
lucro ovvero di altra utilità, si applica la pena della
reclusione da tre a sei anni e della multa di lire 30
milioni.
3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso da tre o più
persone in concorso tra loro, ovvero se esso riguarda
l'ingresso di cinque o più persone, ovvero se esso è commesso
mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto
internazionale ovvero avvalendosi di documenti di identità o
di passaporti contraffatti, si applica la pena della
reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire 30
milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso
clandestino nel territorio dello Stato.
4. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso al fine del
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione, ovvero se esso riguarda
minori da impiegare in attività illecite, la pena è della
reclusione da sei a diciotto anni e della multa di lire 50
milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso
clandestino nel territorio dello Stato.
5. Dopo l'articolo 416-ter del codice penale, è
inserito il seguente:
"Art. 416-quater.- (Associazione per delinquere
finalizzata all'organizzazione ed allo sfruttamento
dell'immigrazione clandestina).- A chi fa parte di una
associazione finalizzata all'organizzazione ed allo
sfruttamento dell'immigrazione clandestina si applica la pena
stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis.
Coloro che promuovono ovvero dirigono l'associazione sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove
anni.
Se l'associazione è armata, si applica la pena della
reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo
comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
Nei casi previsti dai commi precedenti, è sempre
obbligatorio l'arresto in flagranza ed è sempre disposta la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. In
particolare è sempre disposta la immediata distruzione del
mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche
qualora sia pronunciata sentenza di patteggiamento ai sensi
degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale. Nei
medesimi casi, si procede con giudizio direttissimo, salvo che
si rendano necessarie speciali indagini.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che
il fatto non costituisca più grave reato, si applica la pena
della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a lire
30 milioni per chiunque, al fine di trarre comunque profitto
dalla condizione di illegalità dello straniero ovvero comunque
nell'ambito delle attività punite a norma del presente
articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio
dello Stato.
Nel corso delle operazioni finalizzate alla prevenzione
ovvero al contrasto delle immigrazioni clandestine,
nell'ambito del mare territoriale, gli ufficiali e gli agenti
di pubblica sicurezza e gli altri pubblici ufficiali che, in
tale contesto, adempiono un dovere del proprio ufficio,
possono usare ovvero ordinare di far uso delle armi o di un
altro mezzo di coazione fisica quando ricorrono gli estremi di
cui all'articolo 53 e quando le imbarcazioni adibite al
trasporto di stranieri clandestini siano sulla rotta del
ritorno e comunque abbiano a bordo soltanto i soggetti
responsabili dell'attività di immigrazione clandestina.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, non
costituiscono reato le attività di soccorso e di assistenza
umanitaria prestate nel territorio dello Stato nonché nelle
acque territoriali e nelle acque internazionali a favore degli
stranieri immigrati clandestinamente che si trovino in
condizioni di bisogno.
Fermo il disposto dell'articolo 51, non sono punibili gli
ufficiali di polizia giudiziaria i quali, al solo fine di
acquisire elementi di prova in ordine ai reati previsti dal
presente articolo, procedono all'infiltrazione nelle
associazioni di cui al quarto comma. Per lo stesso motivo, i
suddetti ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o
ritardare di compiere gli atti di rispettiva competenza,
dandone immediato avviso anche telefonico all'autorità
giudiziaria.
Le navi italiane da guerra o in servizio di polizia, che
incontrino in mare territoriale o in altro mare una nave
nazionale ovvero altra imbarcazione che si sospetta essere
adibita al trasporto di stranieri clandestini, possono
fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione, catturarla e
condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino
in cui risieda una autorità consolare.
Gli stessi poteri di cui al decimo comma possono
esplicarsi su navi ovvero altre imbarcazioni non nazionali
nelle acque territoriali, e, al di fuori di queste, nei limiti
consentiti dalle norme dell'ordinamento internazionale, dal
codice penale militare di pace, laddove ne ricorrano gli
estremi, e da accordi bilaterali o internazionali.
Le disposizioni dei commi decimo ed undicesimo si
applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili".
Art. 11.
1. E' disposta l'espulsione coattiva dello straniero
che:
a) è entrato clandestinamente nel territorio dello
Stato;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato
senza titolo di soggiorno nel termine prescritto, ovvero
quando il titolo di soggiorno è stato revocato o annullato,
ovvero è scaduto e non è stato chiesto il rinnovo;
c) per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato.
2. Lo straniero espulso è rinviato coattivamente allo
Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile,
allo Stato di provenienza.
3. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio
dello Stato per un periodo di dieci anni.
4. Lo straniero già espulso che, prima del periodo di cui
al comma 3, entri nuovamente nel territorio dello Stato è
espulso in via definitiva.
5. Ove lo straniero, già espulso in via definitiva, entri
nuovamente nel territorio dello Stato, è punito con l'arresto
da due a sei mesi, ed è nuovamente espulso con accompagnamento
coattivo immediato.
6. Ove lo straniero di cui al comma 5 entri nuovamente nel
territorio dello Stato, è punito con la reclusione da due a
sei mesi, con aumento da un terzo al triplo della pena in
ragione di ogni ulteriore ingresso clandestino.
7. L'espulsione è in ogni caso disposta con decreto
motivato. Quando nei confronti dello straniero sia riferita
all'autorità giudiziaria notizia di reato ovvero quando penda
procedimento penale, anche in esito a querela, l'autorità
giudiziaria rilascia nullaosta all'espulsione, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero
probatorie, anche in riferimento ad altri imputati. Nel caso
di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta
all'atto della convalida, salvo che debba applicare una misura
detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere proposto
unicamente ricorso al tribunale entro cinque giorni dalla
relativa comunicazione. Il termine è di trenta giorni qualora
l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato. Il
ricorso può essere sottoscritto anche personalmente. Il
tribunale accoglie o rigetta il ricorso nel termine di dieci
giorni dalla data di deposito. Lo straniero può essere ammesso
al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
d'ufficio. Il ricorso non sospende l'esecuzione del
decreto.
Art. 12.
1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica,
da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ne è disciplinata l'attuazione.
Art. 13.
1. Alla copertura delle minori entrate e dei costi
derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire
300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero, salvo reintegro finanziario con i minori costi e
con le maggiori entrate prodotti dallo sviluppo indotto
dall'attuazione della presente legge.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.