XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 16




PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE


Art. 1.

        1. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono, senza limiti di importo, deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dal valore aggiunto della produzione imponibile, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).


Art. 2.

        1. Tutte le disposizioni vigenti in materia di immigrazione di stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'OCSE sono abrogate e sostituite dalla presente legge.
        2. Il Governo procede alla denunzia unilaterale dei trattati e delle convenzioni non conformi ai princìpi della presente legge, stipulati con Paesi non appartenenti all'OCSE.
        3. Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi extracomunitari, quando vi è la prova che i relativi governi non adottano, ovvero ritardano, le necessarie misure di contrasto alle organizzazioni criminali, con particolare riferimento al riciclaggio, al trasporto illegale di persone, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di stupefacenti e di armamenti.


Art. 3.

        1. Le regioni, nell'ambito dei propri statuti e con i procedimenti ivi stabiliti, definiscono semestralmente, con delibera collegiale delle rispettive giunte, i limiti numerici e le tipologie, distinte per categorie di impieghi, delle disponibilità alla accoglienza di immigrati extracomunitari.
        2. Le delibere di cui al comma 1 sono adottate su proposta della conferenza dei sindaci, sulla base delle richieste avviate presso ciascun comune dalle famiglie e dalle imprese interessate.
        3. Presso ciascuna regione è istituito, nei modi previsti dallo statuto, un osservatorio sull'immigrazione.
        4. Le delibere di cui al comma 1 possono essere adottate sulla base di piani di coordinamento cui aderiscono due o più regioni interessate.


Art. 4.

        1. Il servizio consolare, potenziato in organici e mezzi con i fondi di cui all'articolo 13, forma e pubblica, nei Paesi di immigrazione, i ruoli di immigrazione.
        2. A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di immigrazione di cui al comma 1 viene attribuito il codice fiscale italiano.


Art. 5.

        1. L'immigrazione in Italia da Paesi non appartenenti all'OCSE è consentita solo previa iscrizione nel ruolo di immigrazione ed acquisizione del codice fiscale.


Art. 6.

        1. Le strutture locali di accoglienza sono finanziate con contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, che possono beneficiare di speciali forme di rateazione.


Art. 7.

        1. Tutti g1i immigrati da Paesi non appartenenti all'OCSE che, dopo sei mesi dall'ingresso in Italia, sono ancora privi di codice fiscale e di un regolare rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, o non esercitano una regolare attività di impresa, arte o professione, sono immediatamente rimpatriati, ai sensi dell'articolo 11.


Art. 8.

        1. Il ricongiungimento dei familiari può essere chiesto al comune di residenza dopo tre anni dall'iscrizione nei ruoli di immigrazione, sul presupposto della disponibilità di una adeguata abitazione, del corretto adempimento dei doveri fiscali ed in assenza di carichi pendenti ovvero di condanne per delitto.


Art. 9.

        1. La cittadinanza italiana può essere ottenuta dopo dieci anni dall'iscrizione nei ruoli di immigrazione, sul presupposto della disponibilità di una adeguata abitazione, del corretto adempimento dei doveri fiscali ed in assenza di carichi pendenti ovvero di condanne per delitto.


Art. 10.

        1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 30 milioni chiunque compie attività di organizzazione dell'immigrazione clandestina nel territorio dello Stato.
        2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro ovvero di altra utilità, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni e della multa di lire 30 milioni.
        3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero se esso riguarda l'ingresso di cinque o più persone, ovvero se esso è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale ovvero avvalendosi di documenti di identità o di passaporti contraffatti, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire 30 milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso clandestino nel territorio dello Stato.
        4. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso al fine del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero se esso riguarda minori da impiegare in attività illecite, la pena è della reclusione da sei a diciotto anni e della multa di lire 50 milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso clandestino nel territorio dello Stato.
        5. Dopo l'articolo 416-ter del codice penale, è inserito il seguente:

        "Art. 416-quater.- (Associazione per delinquere finalizzata all'organizzazione ed allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina).- A chi fa parte di una associazione finalizzata all'organizzazione ed allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina si applica la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis.
        Coloro che promuovono ovvero dirigono l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
        Se l'associazione è armata, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
        L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
        Nei casi previsti dai commi precedenti, è sempre obbligatorio l'arresto in flagranza ed è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. In particolare è sempre disposta la immediata distruzione del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche qualora sia pronunciata sentenza di patteggiamento ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale. Nei medesimi casi, si procede con giudizio direttissimo, salvo che si rendano necessarie speciali indagini.
        Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a lire 30 milioni per chiunque, al fine di trarre comunque profitto dalla condizione di illegalità dello straniero ovvero comunque nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.
        Nel corso delle operazioni finalizzate alla prevenzione ovvero al contrasto delle immigrazioni clandestine, nell'ambito del mare territoriale, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza e gli altri pubblici ufficiali che, in tale contesto, adempiono un dovere del proprio ufficio, possono usare ovvero ordinare di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 53 e quando le imbarcazioni adibite al trasporto di stranieri clandestini siano sulla rotta del ritorno e comunque abbiano a bordo soltanto i soggetti responsabili dell'attività di immigrazione clandestina.
        Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, non costituiscono reato le attività di soccorso e di assistenza umanitaria prestate nel territorio dello Stato nonché nelle acque territoriali e nelle acque internazionali a favore degli stranieri immigrati clandestinamente che si trovino in condizioni di bisogno.
        Fermo il disposto dell'articolo 51, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati previsti dal presente articolo, procedono all'infiltrazione nelle associazioni di cui al quarto comma. Per lo stesso motivo, i suddetti ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare di compiere gli atti di rispettiva competenza, dandone immediato avviso anche telefonico all'autorità giudiziaria.
        Le navi italiane da guerra o in servizio di polizia, che incontrino in mare territoriale o in altro mare una nave nazionale ovvero altra imbarcazione che si sospetta essere adibita al trasporto di stranieri clandestini, possono fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino in cui risieda una autorità consolare.
        Gli stessi poteri di cui al decimo comma possono esplicarsi su navi ovvero altre imbarcazioni non nazionali nelle acque territoriali, e, al di fuori di queste, nei limiti consentiti dalle norme dell'ordinamento internazionale, dal codice penale militare di pace, laddove ne ricorrano gli estremi, e da accordi bilaterali o internazionali.
        Le disposizioni dei commi decimo ed undicesimo si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili".


Art. 11.

        1. E' disposta l'espulsione coattiva dello straniero che:

                a) è entrato clandestinamente nel territorio dello Stato;

                b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza titolo di soggiorno nel termine prescritto, ovvero quando il titolo di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto e non è stato chiesto il rinnovo;

                c) per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

        2. Lo straniero espulso è rinviato coattivamente allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
        3. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato per un periodo di dieci anni.
        4. Lo straniero già espulso che, prima del periodo di cui al comma 3, entri nuovamente nel territorio dello Stato è espulso in via definitiva.
        5. Ove lo straniero, già espulso in via definitiva, entri nuovamente nel territorio dello Stato, è punito con l'arresto da due a sei mesi, ed è nuovamente espulso con accompagnamento coattivo immediato.
        6. Ove lo straniero di cui al comma 5 entri nuovamente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da due a sei mesi, con aumento da un terzo al triplo della pena in ragione di ogni ulteriore ingresso clandestino.
        7. L'espulsione è in ogni caso disposta con decreto motivato. Quando nei confronti dello straniero sia riferita all'autorità giudiziaria notizia di reato ovvero quando penda procedimento penale, anche in esito a querela, l'autorità giudiziaria rilascia nullaosta all'espulsione, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero probatorie, anche in riferimento ad altri imputati. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che debba applicare una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale.
        8. Avverso il decreto di espulsione può essere proposto unicamente ricorso al tribunale entro cinque giorni dalla relativa comunicazione. Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente. Il tribunale accoglie o rigetta il ricorso nel termine di dieci giorni dalla data di deposito. Lo straniero può essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore d'ufficio. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.


Art. 12.

        1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne è disciplinata l'attuazione.


Art. 13.

        1. Alla copertura delle minori entrate e dei costi derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, salvo reintegro finanziario con i minori costi e con le maggiori entrate prodotti dallo sviluppo indotto dall'attuazione della presente legge.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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