XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 13
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Requisiti soggettivi di accesso).
1. E' prevista la corresponsione di un reddito sociale
minimo (RSM) in favore dei soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) residenza in Italia da almeno due anni;
b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno
un anno;
c) reddito imponibile annuo percepito non
superiore a lire 5 milioni, fatta salva l'ipotesi di cui
all'articolo 5;
d) appartenenza ad un nucleo familiare con reddito
imponibile annuo non superiore a lire 35 milioni per nuclei
composti da due persone e a lire 45 milioni per nuclei
composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il
nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di
lire 6 milioni.
2. Il RSM è corrisposto dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per il tramite delle direzioni provinciali
del lavoro.
3. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale è istituito, con regolamento adottato del Ministro
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Ufficio centrale per il rilevamento dello
stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale
minimo, con specifici compiti di coordinamento dell'attività
delle direzioni provinciali del lavoro.
Art. 2.
(Entità del RSM).
1. L'entità del RSM da corrispondere annualmente a ciascun
soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è di
12 milioni di lire.
2. La somma indicata al comma 1 non è sottoposta ad alcuna
forma di tassazione.
Art. 3.
(Calcolo ai fini pensionistici del RSM).
1. Il periodo di fruizione del RSM deve essere calcolato
ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità indicati
nel decreto legislativo che il Governo è delegato ad emanare
nel termine di novanta giorni della data di entrata in vigore
della presente legge, secondo i princìpi e i criteri direttivi
ivi stabiliti.
Art. 4.
(Rivalutazione del RSM).
1. L'importo indicato all'articolo 2 deve essere
rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi
al costo della vita.
Art. 5.
(Riduzione del RSM).
1. L'importo indicato all'articolo 2 è ridotto della metà
per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si
consegue un reddito inferiore all'ammontare del RSM.
Capo II
PROCEDIMENTO DI VERIFICA
Art. 6.
(Sanzioni amministrative).
1. E' prevista per il datore di lavoro in caso di mancata
attestazione della esistenza del rapporto di lavoro
intercorrente con il soggetto che fruisce del RSM una sanzione
amministrativa, da comminare a seguito del procedimento di cui
agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.
689, pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe
dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con
riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro della categoria.
Art. 7.
(Decadenza).
1. E' in ogni caso prevista la decadenza dal diritto di
percepire il RSM nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un
lavoro a tempo pieno.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8.
(Tariffe sociali nei servizi essenziali).
1. In favore dei soggetti titolari del diritto al RSM è
prevista, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo
5, la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani ed al Servizio
sanitario nazionale nonché l'esclusione di ogni onere per
l'iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di
formazione professionale e di istruzione, anche di grado
universitario.
2. E' previsto altresì per gli stessi soggetti di cui al
comma 1 il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle
forniture di gas e acqua e la determinazione di una tariffa
sociale con riferimento al servizio di elettricità e di
telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote
ai soggetti erogatori del servizio, da determinare con decreto
legislativo che il Governo è delegato ad emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo i principi e i criteri direttivi ivi stabiliti.
3. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 è inoltre
previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, da stabilire con legge
regionale.
4. Accedono ai benefìci previsti dal presente articolo
anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché
i componenti di nuclei familiari ricompresi nei limiti di
reddito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge nel primo anno di applicazione, si provvede mediante
l'istituzione di una imposta straordinaria, denominata
"Labor Tax", consistente in una addizionale una
tantum del 2,5 per cento sulla tassazione dei redditi di
impresa.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge per gli anni successivi, si provvede mediante:
a) l'incremento dell'aliquota di imposizione sugli
interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati al 30 per
cento, prevedendo comunque per i possessori di titoli pubblici
ed equiparati la possibilità di optare per l'indicazione nella
dichiarazione annuale dei relativi interessi ed altri proventi
percepiti e dell'ammontare dei titoli pubblici ed equiparati
posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota di imposta
del 12,5 per cento sui redditi riferiti ad un valore
complessivo di titoli posseduti non superiore a 250 milioni di
lire, e del 25 per cento sui redditi riferiti alla parte del
valore dei titoli che eccede i 250 milioni di lire. In tali
casi l'imposta è applicata a titolo non definitivo e la
tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione
dei redditi;
b) la tassazione dell'incremento di valore di
titoli azionari (INVATA), ovvero del guadagno in conto
capitale, con previsione di una aliquota di imposta che in
ogni caso deve corrispondere ad un unico livello del 30 per
cento;
c) l'inserimento nella dichiarazione annuale dei
redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell'applicazione
delle imposte dirette; a tale fine anche le aliquote e le
ritenute sui redditi da capitale sono accorpate su un unico
livello corrispondente al 30 per cento;
d) la tassazione dei trasferimenti di capitale
all'estero riguardanti tutte le transazioni internazionali di
capitale finanziario a carattere speculativo, con
l'applicazione di un'aliquota sino al 3 per cento con
riferimento alle operazioni aventi durata non superiore a
sette giorni, di un'aliquota sino al 2,5 per cento per
operazioni aventi durata non superiore a trenta giorni, di una
aliquota dell'1,8 per cento su operazioni di durata superiore
a trenta giorni;
e) l'introduzione di una tassa sull'innovazione
tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente
in una addizionale del 3 per cento sull'imposta sul valore
aggiunto (IVA).