XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 13




PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Requisiti soggettivi di accesso).

        1. E' prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo (RSM) in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

                a) residenza in Italia da almeno due anni;

                b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno;

                c) reddito imponibile annuo percepito non superiore a lire 5 milioni, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 5;

                d) appartenenza ad un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a lire 35 milioni per nuclei composti da due persone e a lire 45 milioni per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di lire 6 milioni.

        2. Il RSM è corrisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro.
        3. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito, con regolamento adottato del Ministro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell'attività delle direzioni provinciali del lavoro.


Art. 2.

(Entità del RSM).

        1. L'entità del RSM da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è di 12 milioni di lire.
        2. La somma indicata al comma 1 non è sottoposta ad alcuna forma di tassazione.


Art. 3.

(Calcolo ai fini pensionistici del RSM).

        1. Il periodo di fruizione del RSM deve essere calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità indicati nel decreto legislativo che il Governo è delegato ad emanare nel termine di novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, secondo i princìpi e i criteri direttivi ivi stabiliti.


Art. 4.

(Rivalutazione del RSM).

        1. L'importo indicato all'articolo 2 deve essere rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.


Art. 5.

(Riduzione del RSM).

        1. L'importo indicato all'articolo 2 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si consegue un reddito inferiore all'ammontare del RSM.


Capo II

PROCEDIMENTO DI VERIFICA


Art. 6.

(Sanzioni amministrative).

        1. E' prevista per il datore di lavoro in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del RSM una sanzione amministrativa, da comminare a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.


Art. 7.

(Decadenza).

        1. E' in ogni caso prevista la decadenza dal diritto di percepire il RSM nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.


Capo III

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 8.

(Tariffe sociali nei servizi essenziali).

        1. In favore dei soggetti titolari del diritto al RSM è prevista, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 5, la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani ed al Servizio sanitario nazionale nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.
        2. E' previsto altresì per gli stessi soggetti di cui al comma 1 il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua e la determinazione di una tariffa sociale con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinare con decreto legislativo che il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi e i criteri direttivi ivi stabiliti.
        3. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 è inoltre previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da stabilire con legge regionale.
        4. Accedono ai benefìci previsti dal presente articolo anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché i componenti di nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).


Art. 9.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel primo anno di applicazione, si provvede mediante l'istituzione di una imposta straordinaria, denominata "Labor Tax", consistente in una addizionale una tantum del 2,5 per cento sulla tassazione dei redditi di impresa.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi, si provvede mediante:

                a) l'incremento dell'aliquota di imposizione sugli interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati al 30 per cento, prevedendo comunque per i possessori di titoli pubblici ed equiparati la possibilità di optare per l'indicazione nella dichiarazione annuale dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell'ammontare dei titoli pubblici ed equiparati posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota di imposta del 12,5 per cento sui redditi riferiti ad un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a 250 milioni di lire, e del 25 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i 250 milioni di lire. In tali casi l'imposta è applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi;

                b) la tassazione dell'incremento di valore di titoli azionari (INVATA), ovvero del guadagno in conto capitale, con previsione di una aliquota di imposta che in ogni caso deve corrispondere ad un unico livello del 30 per cento;

                c) l'inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette; a tale fine anche le aliquote e le ritenute sui redditi da capitale sono accorpate su un unico livello corrispondente al 30 per cento;

                d) la tassazione dei trasferimenti di capitale all'estero riguardanti tutte le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con l'applicazione di un'aliquota sino al 3 per cento con riferimento alle operazioni aventi durata non superiore a sette giorni, di un'aliquota sino al 2,5 per cento per operazioni aventi durata non superiore a trenta giorni, di una aliquota dell'1,8 per cento su operazioni di durata superiore a trenta giorni;

                e) l'introduzione di una tassa sull'innovazione tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente in una addizionale del 3 per cento sull'imposta sul valore aggiunto (IVA).



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