Doc. XXII, n. 25



PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di fare piena luce sui fatti, e sulle relative cause e responsabilità, a ogni livello, avvenuti a Venaus, in Val di Susa, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2005, in cui le Forze dell'ordine hanno fatto uso della forza nei confronti della popolazione che, pacificamente, si trovava sui siti destinati ai cantieri per la costruzione di una galleria per la realizzazione del previsto collegamento ferroviario ad alta velocità Torino-Lione.
2. La Commissione ha il compito di:
a) accertare se vi siano state forme di incontro tra i responsabili delle istituzioni e la popolazione locale nei giorni precedenti allo svolgimento dei fatti di cui al comma 1;
b) esaminare tutti gli studi effettuati sulle possibili conseguenze sia a livello ambientale ed economico-sociale, sia, soprattutto, sanitarie, derivanti dalla costruzione del progetto denominato «TAV»;
c) accertare la reale dinamica dei fatti che, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2005, hanno portato all'uso della forza da parte delle Forze dell'ordine nei confronti della popolazione che manifestava pacificamente;
d) individuare i responsabili istituzionali e delle Forze dell'ordine che hanno autorizzato l'uso della forza ai danni della popolazione civile che si trovava sul posto.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.
2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4.
(Durata).

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro un mese dalla sua costituzione ed entro i successivi quindici giorni presenta una relazione conclusiva all'Assemblea.


Frontespizio Relazione