Doc. XXII, n. 24




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sugli standard di sicurezza dell'aviazione civile italiana, sulle modalità che presiedono alla manutenzione dei vettori, sulle fonti di approvvigionamento dei pezzi di ricambio e sulle procedure di certificazione dell'affidabilità tecnica dei medesimi, in relazione agli incidenti aerei verificatisi a decorrere dall'anno 1999 in Italia, la cui accertata origine non è dovuta a errore umano né a eventi imprevedibili di forza maggiore.

Art. 2.

1. La durata dei lavori della Commissione è fissata in sei mesi a decorrere dalla data della sua costituzione.
2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.
3. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione.
4. Entro cinque giorni dalla sua nomina, il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza che è composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e due segretari eletti dai componenti della Commissione nell'ambito della stessa a scrutinio segreto.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Il presidente della Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.
6. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati.

Art. 4.

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero dei quali la Commissione medesima ha vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 5.

1. La Commissione può disciplinare i suoi lavori adottando, ove ne riscontri la necessità, un regolamento interno prima di avviare l'attività di inchiesta.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali, e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
4. La Commissione è tenuta a riferire con apposita relazione alla Camera dei deputati entro un mese dalla conclusione dei suoi lavori fissata ai sensi dell'articolo 2, comma 1.


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