della proposta di inchiesta parlamentare |
della Commissione |
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi del trasporto aereo in Italia) | |
| 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi del trasporto aereo in Italia, di seguito denominata «Commissione». | 1. Identico. |
| 2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi parlamentari. | 2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. |
| 3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vice presidenti e due segretari, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati. | 3. Identico. |
(Attività della Commissione). | |
| 1. La Commissione ha gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. | 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. |
| 2. La Commissione può avvalersi, ove lo ritenga necessario, della collaborazione di persone esperte in materia di trasporto aereo. | 2. Identico. |
(Compiti della Commissione). | |
| 1. La Commissione ha il compito di analizzare le problematiche funzionali e finanziarie del trasporto aereo in Italia e in particolare deve: |
1. Identico: |
| a) individuare le cause degli alti costi del trasporto aereo in Italia e dei troppo frequenti disservizi che lo caratterizzano; | a) identica; |
| b) indagare sulle cause della eccessiva frammentazione sindacale delle categorie operanti nel settore del trasporto aereo; | soppressa; |
| c) analizzare le ragioni strutturali e quelle contingenti per cui i principali vettori aerei italiani si trovano da tempo in difficoltà finanziarie; | b) analizzare gli elementi di sistema, le ragioni strutturali e quelle contingenti per cui i principali vettori aerei italiani si trovano da tempo in difficoltà finanziarie, anche in comparazione con quello che avviene in altri Paesi europei; |
| d) valutare come si stanno inserendo nel contesto del trasporto aereo italiano le compagnie aeree a basso costo e quali sono gli effetti di tale inserimento; | c) identica; |
| e) indicare quali azioni si rendono necessarie per migliorare, sostanzialmente e in tempi brevi, l'efficienza e per ridurre i costi del trasporto aereo in Italia. | d) identica. |
(Testimonianze). | |
| 1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. | |
| 2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. | |
(Richiesta di atti e documenti). | |
| 1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto di cui all'articolo 6 qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. | |
| 2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti diversi da quelli di cui al | |
| comma 1 non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. | |
(Segreto). | |
| 1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti di cui all'articolo 5. | |
| 2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti. | |
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(Organizzazione interna). |
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1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati. |
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. |
| 2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
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| 2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione si avvale di personale e di strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. | 3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. |
| 3. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. | 4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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(Durata). | |
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1. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro sette mesi dalla data della sua costituzione, prorogabili fino alla fine della XIV legislatura. |
1. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIV legislatura. |
| 2. Al termine dei propri lavori la Commissione approva una relazione conclusiva che deve contenere anche proposte per rendere più funzionale ed economicamente efficiente il trasporto aereo in Italia.
| 2. Al termine dei propri lavori la Commissione approva una relazione conclusiva nella quale sono formulate, in particolare, proposte per rendere più funzionale ed economicamente efficiente il trasporto aereo in Italia. |
Frontespizio |
Pareri |