1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento del capitalismo in Italia e sulle sue connessioni con il mercato internazionale, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) analizzare le condizioni generali del sistema produttivo e finanziario nazionale, verificandone le dinamiche di sviluppo o di involuzione nel quadro del processo di globalizzazione capitalistica mondiale, con particolare riferimento al contesto europeo, a partire dall'ultimo quarto del secolo scorso fino al periodo attuale;
b) esaminare e valutare i comportamenti degli operatori economici e finanziari, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di corretta gestione dell'informazione ai cittadini e di puntuale adempimento degli obblighi stabiliti a tutela dei dipendenti, dei risparmiatori e dei creditori;
c) esaminare e valutare i comportamenti delle istituzioni politiche, economiche e monetarie, nazionali e internazionali, che hanno influito sul processo capitalistico, con particolare riferimento alle eventuali carenze nell'esercizio dei poteri conferiti in materia di vigilanza e di controllo sul rispetto, da parte delle imprese, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia;
d) analizzare le connessioni esistenti fra il sistema bancario e finanziario, a livello nazionale e internazionale, e il sistema produttivo;
e) esaminare il ruolo avuto dalla Borsa e, in generale, il funzionamento del sistema azionario e verificare il sistema di emissione e di collocamento di prestiti obbligazionari e di ogni altro prodotto finanziario nelle sue diverse fasi;
f) valutare il peso e il ruolo dei cosiddetti «paradisi fiscali e legali» nel funzionamento complessivo del sistema capitalistico e finanziario mondiale;
g) analizzare le disposizioni di legge e regolamentari nazionali in materia economica emanate nel periodo di cui alla lettera a) ai fini dell'esame della loro conformità alla Costituzione, alla normativa comunitaria e agli accordi e trattati internazionali;
h) valutare quale sia stato l'esito delle operazioni di privatizzazione, particolarmente consistenti in Italia durante gli anni novanta, con riferimento agli eventuali benefici o alle diverse conseguenze che ne sono derivati per la collettività ovvero per soggetti specificamente individuati;
i) verificare l'entità degli aiuti corrisposti dallo Stato e da altri soggetti pubblici, direttamente o indirettamente, al sistema produttivo e l'uso che ne è stato fatto con riferimento ai risultati ottenuti in termini di aumento della produzione, della produttività, della competitività nel mercato mondiale e dell'occupazione;
l) verificare le condizioni reali di vita della popolazione in Italia, nonché le conseguenze che su di essa ha avuto il concreto sviluppo capitalistico realizzatosi nel periodo considerato;
m) riferire alla Camera dei deputati sull'esito dell'inchiesta.
1. La Commissione è composta da trenta deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.
2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria e altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non potere derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
3. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi della legislazione vigente.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministero della giustizia e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno designato dal Ministero dell'interno.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIV legislatura o comunque fornisce entro il medesimo termine alla Camera dei deputati un resoconto del lavoro svolto.
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