Doc. XXII, n. 11




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli incidenti stradali in Italia, con il compito di accertare le dimensioni reali, le cause effettive, le implicazioni sociali ed economiche e ogni altro aspetto rilevante che attenga al fenomeno, al fine di predisporre opportune iniziative legislative volte a rendere più sicura la circolazione stradale.

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge a maggioranza dei suoi componenti il presidente e due vice presidenti.

Art. 4.

1. La Commissione può disciplinare i suoi lavori adottando, ove ne riscontri la necessità, un regolamento interno.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione si avvale di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
4. La Commissione è tenuta a riferire con apposita relazione alla Camera dei deputati entro sei mesi dalla data del suo insediamento.


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