Doc. XXII, n. 10




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di vita della popolazione anziana e sulla effettiva garanzia di accesso e di fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie.
2. La Commissione è composta da venti deputati, oltre il presidente, ed ha il compito di acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi agli strumenti ed alle modalità organizzativi messi in opera dai soggetti pubblici e privati per assicurare l'accesso e la fruizione dei servizi sociali e sanitari che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nonché di verificare le condizioni di efficienza dei servizi sociali a carattere residenziale.

Art. 2.
(Funzioni).

1. La Commissione acquisisce tutti gli elementi utili a verificare le condizioni esistenti e a valutare le modalità appropriate ed efficaci attraverso le quali sono assicurati l'accesso e la fruizione dei servizi e delle prestazioni sociali e sanitarie a tutti i cittadini e a tutte le cittadine, con particolare riferimento alla popolazione anziana nei casi di malattia, cronicità, fragilità sociale ed emarginazione. La Commissione valuta altresì il rispetto da parte dei diversi livelli istituzionali delle determinazioni assunte in ambito nazionale, sulla base della legislazione vigente, attraverso la verifica dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-assistenziale.
2. La Commissione, in particolare:
a) acquisisce elementi conoscitivi sullo stato di attuazione dei progetti-obiettivo e dei programmi relativi alla terza età, alla cronicità, all'assistenza domiciliare, alle strutture residenziali, alla tutela della salute mentale;
b) verifica le modalità organizzative messe in opera dalle regioni e dagli enti locali per assicurare l'accesso e la fruibilità delle prestazioni, dei servizi socio-sanitari e delle strutture di accoglienza a carattere residenziale e semi-residenziale da parte dei soggetti anziani e delle persone a rischio di fragilità sociale;
c) verifica le dimensioni del reale rischio di fragilità sociale e di emarginazione della popolazione femminile anziana, nonché l'adeguatezza degli interventi e delle strutture predisposti a contrastare il fenomeno;
d) verifica i livelli delle prestazioni sociali e sanitarie assicurate dalle regioni e dagli enti locali evidenziando il loro carattere aggiuntivo o sostitutivo rispetto ai livelli essenziali stabiliti in ambito nazionale e mettendo a confronto i diversi modelli regionali;
e) acquisisce elementi conoscitivi sulle situazioni territoriali di maggiore criticità relativamente al raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-assistenziale;
f) verifica le condizioni di efficienza delle strutture pubbliche e private per l'assistenza residenziale degli anziani e delle persone a rischio di fragilità sociale e sanitaria, con particolare riferimento alle situazioni nelle quali si sono determinate situazioni che hanno dato luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione fornisce al Parlamento indicazioni utili sullo stato di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, avanzando proposte, suggerimenti e possibili direttrici per assicurare l'effettivo godimento dei diritti garantiti dalla Costituzione e per rimuovere le più vistose disuguaglianze che impediscono a tali soggetti la piena partecipazione alla vita sociale.

Art. 3.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie ai fini dell'inchiesta.
3. La Commissione può acquisire ogni atto, documento e testimonianza che reputi necessari ai fini dell'inchiesta.
4. La Commissione, su deliberazione adottata a maggioranza dei propri componenti, può riunirsi in seduta segreta, della quale è steso verbale, o decidere che singoli atti, documenti e testimonianze siano coperti dal segreto.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli atti.
4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applica la normativa vigente.
5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.
7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.


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