Doc. XXII, n. 9




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e composizione della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta allo scopo di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, di accertare le responsabilità e verificare la qualità dei controlli, relativamente alla macellazione clandestina, all'importazione clandestina di carni e all'uso di mangime di origine animale che sono stati e sono il veicolo dell'esposizione umana, per via alimentare, all'agente patogeno dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
2. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla data del suo insediamento.
3. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
4. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla designazione dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
5. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da tre segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. Per la nomina, rispettivamente dei due vice presidenti e dei tre segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 2.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) accertare le aree nelle quali si è verificato il fenomeno della macellazione clandestina, stabilendone la dimensione quantitativa;
b) stabilire le dimensioni del fenomeno di importazione clandestina di carni;
c) stabilire le cause relativamente alla qualità dei controlli e alle responsabilità che hanno determinato la possibilità di importare o di macellare clandestinamente carni;
d) accertare le dimensioni della produzione di mangimi di origine animale, l'effettivo utilizzo nel territorio nazionale e se si siano verificati casi di esportazione di mangimi infetti;
e) verificare in quale misura i controlli effettuati, a seguito della crisi dovuta alla BSE, hanno prodotto risultati;
f) proporre le misure necessarie per affrontare i problemi collegati alla diffusione della BSE per tutelare la salute dei consumatori;
g) accertare e verificare l'efficacia delle iniziative intraprese dall'allora Ministero della sanità e dall'attuale Ministero della salute nonché dagli organismi territoriali di tutela della salute dei cittadini in merito alla prevenzione e cura di soggetti colpiti dalla variante umana della BSE, prevedendo, altresì l'acquisizione delle cartelle mediche di strutture ospedaliere pubbliche e private.

Art. 3.
(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche di carattere sovranazionale.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie, ovvero concorre a compiere, atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.
2. La Commissione, se lo ritiene opportuno, può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo diverse disposizioni della stessa.
6. La Commissione cura l'informatizzazione e la pubblicazione dei documenti da essa prodotti.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.
(Relazione conclusiva).

1. La Commissione, entro due mesi dalla conclusione dei lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2. Possono essere presentate relazioni di minoranza.


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