1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'economia sommersa, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, con il compito di accertare le caratteristiche, le tendenze, le dimensioni, la diffusione, il valore economico, il numero di addetti impegnati in via diretta e attraverso l'indotto, l'entità delle eventuali violazioni alla legislazione di tutela previdenziale e ogni altro aspetto rilevante che attenga al fenomeno della cosiddetta «economia sommersa».
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati.
1. La durata dei lavori della Commissione è fissata in un anno dalla data della sua costituzione.
2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione.
4. Entro cinque giorni dalla sua nomina il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai componenti la Commissione nell'ambito della stessa a scrutinio segreto.
1. La Commissione può disciplinare i suoi lavori adottando, ove ne riscontri la necessità, un regolamento interno.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione si avvale di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
4. La Commissione è tenuta a riferire con apposita relazione alla Camera dei deputati entro un anno dalla sua costituzione.
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