Doc. XXII, n. 1




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

1. È istituita presso la Camera dei deputati una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8.
2. La Commissione è composta da trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.
3. Il Presidente della Camera dei deputati designa il presidente della Commissione nell'ambito dei suoi componenti.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 2.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di accertare la dinamica dei fatti accaduti in Genova nei giorni 19, 20 e 21 luglio 2001 in occasione del vertice dei Paesi aderenti al G8 e le relative responsabilità politiche, nonché le misure di prevenzione e di contrasto adottate.

Art. 13
(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme in vigore.
3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere a qualsiasi ufficio pubblico atti e documenti utili per il suo lavoro; può chiedere altresì atti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria procede senza ritardo, salvo che vi sia pregiudizio per le indagini. In tale caso dispone il rigetto dell'istanza con decreto motivato, che ha efficacia fino a quando sussiste il pregiudizio, ovvero fino a quando gli atti non siano depositati a disposizione dei difensori.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti dei quali sia stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Durata dei lavori).

1. La Commissione inizia i propri lavori entro una settimana dalla sua costituzione e li conclude entro un mese, presentando alla Camera dei deputati, nei quindici giorni successivi, una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori a maggioranza assoluta dei suoi membri. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.


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