Doc. II-bis, n. 1




Art. 1.
(Costituzione della Giunta).

1. La Giunta delle garanzie della funzione parlamentare è convocata, per la sua costituzione, dal Presidente della Camera entro tre giorni dalla nomina dei suoi componenti ed è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano come deputato o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal deputato più giovane per età.
2. Nell'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.
3. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei tre segretari ciascun componente la Giunta scrive sulla propria scheda, rispettivamente, uno e due nomi. Sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, superiore comunque a un quarto dei votanti. In caso di parità di voti si applica il comma 2.

Art. 2.
(Poteri della Giunta).

1. Nell'ambito della propria attività la Giunta può disporre l'acquisizione di informazioni integrative rispetto a quelle trasmesse al momento della richiesta.
2. La Giunta, qualora nel corso della propria attività riscontri fatti che potrebbero costituire reato, ne dà notizia all'autorità giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera.

Art. 3.
(Pubblicità dei lavori e regime degli atti).

1. La pubblicità dei lavori della Giunta è assicurata mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.
2. Delle riunioni della Giunta è redatto processo verbale la cui ostensibilità è limitata ai componenti della stessa.
3. I componenti della Giunta, i funzionari e il personale della segreteria, nonché le persone che a qualunque titolo collaborano con l'attività della Giunta, sono tenuti alla riservatezza su tutte le notizie e le informazioni conosciute in ragione di tale ufficio, salvo che esse abbiano un diverso regime di pubblicità.
4. I documenti in possesso della Giunta sono accessibili ai soli membri della stessa, che li consultano presso gli uffici e in presenza del personale addetto. È consentito al relatore, sotto la propria responsabilità, estrarre copia per i soli documenti inerenti a richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzate da deputati.

Art. 4.
(Trattazione).

1. La discussione è introdotta dal Presidente della Giunta o da un relatore da lui incaricato.
2. La Giunta invita con avviso scritto il deputato interessato a offrire chiarimenti sui fatti. Se è interessato il Presidente del Consiglio dei ministri, questo può essere ascoltato presso la sua sede. Ove l'interessato non ritenga d'intervenire, il Presidente ne constata l'assenza senza impedimento per il prosieguo dell'esame. Quando si procede per reati ministeriali, l'interessato è anche ammesso a consultare gli atti del procedimento che lo riguarda.
3. Al termine della discussione, la Giunta conferisce al relatore il mandato di predisporre una relazione scritta per l'Assemblea. Possono essere presentate relazioni di minoranza. In caso di reiezione di una proposta s'intende assunta la decisione contraria e il mandato a riferire all'Assemblea può essere conferito a un altro componente.
4. Quando sia respinta una proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, è avanzata una nuova proposta. In materia di reati ministeriali, la Giunta può proporre la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria solo se ritiene che alla Camera non spetti deliberare ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Art. 5.
(Deliberazioni).

1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non partecipano al voto almeno otto componenti. Sono computati a questo fine anche coloro che abbiano dichiarato di astenersi. Il Presidente non è obbligato a verificare se la Giunta sia in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da due componenti e la Giunta stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere chiesta la verifica del numero legale in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento della Camera.
2. La Giunta vota normalmente per alzata di mano, salvo nel caso dell'articolo 1, a meno che sia richiesta da due componenti la votazione nominale.

Art. 6.
(Termini).

1. La Giunta conclude l'esame delle richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità entro sessanta giorni dall'assegnazione.
2. Quando si tratta di richieste inerenti ai casi previsti dagli articoli 68, commi secondo e terzo, e 96 della Costituzione, il termine è di trenta giorni.
3. Quando si tratta di richieste di autorizzazione a eseguire le misure di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989, il termine è di cinque giorni.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti, il Presidente della Camera nomina un relatore tra i componenti la Giunta, autorizzandolo a riferire oralmente.

Art. 7.
(Ulteriori attività della Giunta).

1. La Giunta, all'esito dell'esame dei fatti oggetto delle deliberazioni, può segnalarli al Presidente della Camera affinché egli proceda ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del Regolamento della Camera.
2. Nelle materie di propria competenza, la Giunta può avvalersi delle procedure d'indagine, informazione e controllo disciplinate dal capo XXXIII del Regolamento della Camera.


ALLEGATO

IPOTESI DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

1) L'articolo 18 del Regolamento della Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 18.

1. La Giunta delle garanzie della funzione parlamentare è composta da 23 deputati, nominati dal Presidente della Camera, non appena costituiti i gruppi parlamentari. Essa elegge nella prima riunione un Presidente, due Vicepresidenti e tre Segretari.
2. La Giunta riferisce all'Assemblea, formulando le relative proposte, sull'applicazione delle prerogative dei membri della Camera di cui all'articolo 68 della Costituzione, sulle richieste relative ai reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione, secondo le disposizioni della legge costituzionale n. 1 del 1989, nonché sulle altre richieste di autorizzazione previste dall'ordinamento. Quando le richieste riguardino più persone, l'Assemblea delibera distintamente per ciascuna di esse.
3. La Giunta esercita le sue funzioni sulla base di un regolamento interno, approvato dalla Camera, previo esame della Giunta per il regolamento, con le modalità previste dall'articolo 16, comma 4.
4. Il Presidente della Camera assegna immediatamente alla Giunta le richieste di sua competenza. Non assegna le richieste che siano inammissibili in ragione della carenza nella persona interessata della qualità di deputato al momento rilevante per l'applicazione della prerogativa di cui si tratta o a motivo dello stato del procedimento cui la richiesta si riferisce. Il Presidente della Camera consulta la Giunta ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
5. La Giunta si esprime entro i termini previsti dal regolamento interno di cui al comma 3, decorsi inutilmente i quali il Presidente della Camera autorizza uno dei componenti a riferire oralmente all'Assemblea. Prima della deliberazione, la Giunta invita il deputato interessato a offrire i chiarimenti che ritenga opportuni».

2) Gli articoli 18-bis, 18-ter e 18-quater del Regolamento della Camera sono abrogati.

3) All'articolo 24, comma 4, è aggiunto il seguente periodo:
«Nella predisposizione del calendario è comunque assicurato il rispetto dei termini previsti nella legge costituzionale n. 1 del 1989».

4) Il comma 4 dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:
«4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'Aula, o nei casi in cui il fatto sia segnalato dalla Giunta delle garanzie della funzione parlamentare ai sensi del regolamento interno di questa, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3».


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