Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di modificazione al Regolamento della Camera si intende istituire la XV Commissione permanente «Diritti delle donne e pari opportunità». Tale proposta si inserisce peraltro in un quadro ordinamentale che, con l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2003 di modifica dell'articolo 51 della Costituzione, conferisce espressamente dignità costituzionale al principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
La proposta è volta ad adeguare l'attuale organizzazione del sistema delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati al modello vigente sia nel Parlamento europeo sia in numerosi Parlamenti dell'Unione europea.
Il Parlamento europeo che, come è noto, ha una organizzazione interna analoga a quella che caratterizza il sistema parlamentare italiano, articolando la propria attività fra Commissioni permanenti che svolgono funzioni di natura istruttoria nei confronti dell'Assemblea, ha istituito al proprio interno una «Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità».
Tale Commissione ha competenza, in particolare, nelle materie inerenti «la definizione, la evoluzione e la realizzazione dei diritti delle donne nell'Unione e la promozione dei diritti delle donne nei Paesi terzi», nonché «la realizzazione e lo sviluppo del principio della parità di opportunità in tutti i settori» e «la definizione e la valutazione delle politiche e dei programmi per le donne».
La Commissione ha dunque un nucleo ben individuato di competenze proprie, che si affiancano a quelle di altre Commissioni responsabili di materie che pure investono in modo significativo le tematiche dei diritti delle donne e delle parità di opportunità tra donne e uomini, quali ad esempio quelle della occupazione, dell'accesso al lavoro o dei diritti sociali, senza tuttavia sovrapporsi o interferire con esse.
Anche in diversi Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea è stata prevista l'istituzione di organismi permanenti per le pari opportunità.
La Camera dei deputati lussemburghese ha istituito al proprio interno una Commissione permanente per le pari opportunità fra donne e uomini e la promozione femminile. In Belgio è stata prevista l'istituzione, presso entrambi i rami del Parlamento, di comitati consultivi per l'emancipazione sociale e le pari opportunità. Nel Parlamento spagnolo è stata istituita una Commissione bicamerale, formata da componenti del Congresso e del Senato, per i diritti delle donne. In Austria entrambi i rami del Parlamento dispongono di una Commissione per le questioni di genere.
In Francia, con la legge n. 99-585 del 12 luglio 1999 è stata istituita, sia presso l'Assemblea Nazionale sia presso il Senato, una Delegazione dei diritti delle donne e delle pari opportunità tra gli uomini e le donne. Ciascuna delegazione è formata da componenti designati in modo da garantire la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi parlamentari, l'equilibrio tra uomini e donne e fra le Commissioni permanenti.
In altri Parlamenti, quali quello finlandese, tedesco, greco, irlandese, le questioni delle pari opportunità sono attribuite espressamente alla competenza di una Commissione permanente.
Il confronto con gli altri Paesi dell'Unione europea e con lo stesso Parlamento europeo rende evidente l'inadeguatezza in materia del regolamento della Camera dei deputati; da ciò trae origine la consapevolezza dell'esigenza, non più procrastinabile, di individuare nell'ambito del nostro sistema parlamentare l'organo istituzionale che più efficacemente possa rispondere alle domande di rappresentanza, di tutela e di promozione dei diritti delle donne e di realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini.
A tal fine non appare soddisfacente l'ipotesi dell'istituzione di una Commissione speciale, prevista dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento, in quanto si ritiene che la promozione delle pari opportunità non possa essere perseguita unicamente mediante lo svolgimento di una attività di natura conoscitiva o di indirizzo, ovvero di natura legislativa su singoli specifici settori, quale è quella generalmente attribuita alle Commissioni speciali, ma richieda forme di intervento diretto all'interno degli ordinari procedimenti legislativi.
D'altro verso risulta parimenti inadeguata anche l'ipotesi di istituire dei Comitati permanenti ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento, nell'ambito delle Commissioni fra le quali è attualmente ripartita la competenza in materia di pari opportunità, in quanto tali Comitati inevitabilmente risentirebbero del frazionamento delle competenze che oggi rappresenta uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo in ambito parlamentare di una efficace politica di promozione dei diritti delle donne e delle pari opportunità.
Conclusivamente, l'azione parlamentare per una politica delle pari opportunità deve trovare la sua sede in un organismo specializzato per competenza, ma che sia, al contempo, inserito a pieno titolo nel procedimento legislativo, capace dunque di esercitare in via primaria funzioni legislative ma anche, e soprattutto, di inserirsi, con funzioni consultive, nel processo legislativo che si svolge in altre sedi, in modo tale da garantire efficacemente la rispondenza delle decisioni parlamentari ai principi di pari opportunità e di non discriminazione e sviluppare linee guida di una politica legislativa di promozione dell'eguaglianza dei diritti tra donne e uomini.
In questo senso particolare rilevanza può avere l'attività conoscitiva e di raccordo con la legislazione europea e la valutazione dell'impatto della legislazione e dell'azione di governo sulla reale attuazione delle politiche di pari opportunità.
Tale organismo dunque non può altro che assumere i connotati di una Commissione permanente, la cui composizione, oltre a garantire la proporzionalità tra i gruppi, dovrebbe prevedere la presenza di deputati componenti di altre Commissioni permanenti, in deroga al principio stabilito dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 del regolamento; si vuole infatti evitare il rischio che tale Commissione assuma le caratteristiche di una «riserva» e garantire una presenza effettiva della medesima nella vita parlamentare.
Con l'istituzione di una Commissione permanente per i diritti delle donne e le pari opportunità si intende superare la debolezza di molti strumenti paritari nel nostro paese, dovuta ad un ruolo meramente propositivo e consultivo, privo di effettivi poteri d'intervento.
Sappiamo invece che per la piena attuazione delle pari opportunità va colmato il divario tra l'affermazione dei principi e la loro effettiva applicazione, tra parità formale e sostanziale.
L'istituzione di una Commissione permanente presso la Camera dei deputati può contribuire ad avvicinare la legislazione alla realizzazione di condizioni reali di pari opportunità, in conformità con le esperienze più avanzate nell'ambito dell'Unione europea.
Da queste brevi considerazioni emerge quindi con forza l'esigenza di adeguare l'attuale elencazione del numero e delle competenze delle Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati, istituendo la XV Commissione permanente per i diritti delle donne e le pari opportunità.
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