Doc. II, n. 11




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 22.
Art. 22.
 Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti: 1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenze sui seguenti oggetti:
I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
II - Giustizia; II - Giustizia;
III - Affari esteri e comunitari;III - Affari esteri e comunitari;
IV - Difesa;IV - Difesa;
V - Bilancio, tesoro e programmazione;V - Bilancio, tesoro e programmazione;
VI - Finanze;VI - Finanze;
VII - Cultura, scienza e istruzione;VII - Cultura, scienza e istruzione;
VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;Ambiente, territorio e lavori pubblici;
IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
X - Attività produttive, commercio e turismo;X - Attività produttive, commercio e turismo;
XI - Lavoro pubblico e privato;XI - Lavoro pubblico e privato;
XII - Affari sociali;XII - Affari sociali;
XIII - Agricoltura;XIII - Agricoltura;
XIV - Politiche dell'Unione europea.XIV - Politiche dell'Unione europea;
XV - Diritti delle donne e pari opportunità.
 

Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
1-ter. Ai deputati designati a far parte della XV Commissione permanente Diritti delle donne e pari opportunità non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.


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