Doc. II, n. 9




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di modifica al Regolamento della Camera intende perseguire l'obiettivo di razionalizzare i lavori dell'Assemblea, inserendo procedure di voto diverse, al fine di garantire la presenza e l'esercizio del voto da parte di tutti i parlamentari.
Tale risultato può essere raggiunto introducendo due innovazioni sostanziali nell'economia dei lavori parlamentari, quali: archi di tempo certi per le votazioni e tempi di discussione limitati sia per i deputati che intervengono a titolo personale che per le questioni incidentali.
La presente proposta di modifica intende rendere omogenea la procedura parlamentare della Camera dei deputati a quella del Parlamento europeo e del Congresso spagnolo. Difatti in tali Assemblee il dibattito è ben distinto dal momento dell'espressione del voto, al quale viene riservato un tempo definito consentendo così ai parlamentari di organizzare al meglio il proprio lavoro.
Si tratta di un'innovazione di grande rilevanza nell'economia dei lavori parlamentari, che migliorerebbe la qualità del lavoro dei deputati, laddove la determinazione di archi di tempo certi per le votazioni trovasse compiuta approvazione. Per tali motivi il testo proposto costituisce una base di discussione offerta al giudizio dei colleghi, che non pretende di essere esaustiva delle soluzioni praticabili.
Inoltre, la limitazione dei tempi di discussione è perseguita riducendo della metà il tempo spettante ai deputati con posizioni discordanti da quelle del proprio gruppo (articolo 24, comma 7), o fissando tempi certi per gli interventi sul processo verbale (articolo 32, comma 3) o per i richiami al regolamento, gli interventi sull'ordine del giorno o dei lavori (articolo 41, comma 1).
Fondamentale è il ruolo del Presidente nell'esercizio dei poteri di controllo in Assemblea, specialmente per quanto riguarda il rispetto dei tempi di parola dedicati ad un argomento.
Sempre al fine di rendere certi modalità e tempi di votazione, sarà possibile spiegare le ragioni del voto soltanto dopo, e non prima, lo svolgimento di una votazione o dell'insieme delle votazioni su una stessa questione (articolo 50, comma 1).


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