Testo del Regolamento |
Modifica proposta |
Art. 24. |
Art. 24. |
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Il comma 7 è sostituito dal seguente: |
7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. |
7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Con la medesima maggioranza può chiedere al Presidente di stabilire, ai fini della formazione dell'ordine del giorno di cui all'articolo 26, comma 1, un arco di tempo nel quale saranno concentrate le votazioni. La Conferenza stessa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i nove decimi del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. Il Presidente vigila affinché vengano rispettati la ripartizione dei tempi per argomento nonché i tempi di parola; si applica il comma 2 dell'articolo 39. |
Art. 26. |
Art. 26. |
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Il comma 1 è sostituito dal seguente: |
1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno. |
1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora della seduta successiva, fermo sempre restando il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Il Presidente della Camera, su indicazione della Conferenza dei presidenti di Gruppo ed, ove lo ritenga opportuno per l'economia dei lavori o per la natura degli argomenti in discussione, indica un arco di tempo nel quale saranno concentrate le votazioni. Se all'ora fissata la discussione non sia terminata, il Presidente indica la nuova ora per la votazione. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano sentiti un oratore contro ed uno a favore per non più di due minuti ciascuno. |
Art. 32. |
Art. 32. |
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Il comma 3 è sostituito dal seguente: |
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. |
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi, nel tempo massimo di un minuto, intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. |
Art. 41. |
Art. 41. |
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Il comma 1 è sostituito dal seguente: |
1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano. |
1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, che dispone di tre minuti per l'esposizione, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di un minuto ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano. |
Art. 50. |
Art. 50. |
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Il comma 1 è sostituito dal seguente: |
1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti. |
1. Effettuata una votazione, o l'insieme di votazioni su di una stessa questione, ciascun Gruppo parlamentare potrà spiegare il voto per un tempo massimo di cinque minuti. Nella discussione dei progetti di legge anche relativi alla ratifica di trattati o accordi internazionali il voto potrà essere spiegato solo dopo l'ultima votazione, a meno che non sia stato diviso in parti chiaramente differenziate ai fini della discussione. In quest'ultimo caso la spiegazione avrà luogo dopo l'ultima votazione corrispondente a ciascuna parte. Nei casi previsti dal presente comma, la Presidenza potrà ampliare il tempo fino a dieci minuti. |