Doc. II, n. 4




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La Costituzione repubblicana riconosce ai cittadini il diritto di rivolgersi al Parlamento presentando petizioni. Si tratta di un importante strumento di democrazia diretta che consente un dialogo diretto tra i cittadini e il Parlamento, l'organo costituzionale maggiormente rappresentativo.
Secondo l'articolo 50 della Costituzione i cittadini possono rivolgersi direttamente ai rappresentanti che siedono in Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Nonostante tale previsione, il diritto di petizione è stato fino ad oggi uno strumento piuttosto blando, privo di un reale impatto. Alla fine della XIII Legislatura risultavano presentate solo alla Camera dei Deputati ben 1884 petizioni ma, a dispetto del consistente numero, si può affermare che esse non abbiano avuto sostanzialmente alcun seguito.
Il regolamento prevede l'esame da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia delle petizioni presentate e la facoltà di elaborare risoluzioni per interessare il Governo. Nel caso in cui la petizione riguardi materia oggetto di proposte di legge in corso d'esame il regolamento prevede l'abbinamento della petizione ai testi esaminati.
In tutta la XIII legislatura risultano solo tre risoluzioni presentate in Commissione di merito e riferibili a petizioni, nessuna delle quali è stata discussa. Per quanto riguarda l'abbinamento, nonostante l'elevato numero di atti presentati, pochi sono i seguiti che si possono cogliere dai resoconti parlamentari e dall'ordine del giorno generale della Camera dei deputati si evince che poche sono le petizioni riconducibili ad un atto discusso dal Parlamento.
Risulta evidente che il diritto costituzionale di petizione è ancora inattuato, mentre in altre esperienze parlamentari tale diritto ha trovato una maggiore tutela. È emblematico il caso del Parlamento europeo, nel quale esiste una Commissione permanente dedicata all'esame delle petizioni.
Tale Commissione consente di rendere effettivo uno dei diritti dei «cittadini europei», introdotto, insieme al concetto stesso di «cittadinanza dell'Unione Europea», con le modifiche operate a Maastricht al Trattato istitutivo della Comunità europea.
Nonostante le profonde differenze sul piano istituzionale, che non consentono confronti diretti con il Parlamento italiano, la previsione di una Giunta permanente per l'esame delle petizioni sarebbe certamente utile a rendere effettivo nell'ordinamento italiano il diritto di petizione seguendo la positiva esperienza europea.
Per queste ragioni con la presente proposta si intende istituire una Giunta che assicuri non solo l'esame della petizione, ma anche una risposta al cittadino. Si provvede inoltre a modificare l'articolo 109 del Regolamento per raccordarlo con le competenze attribuite alla Giunta stessa.
Dare seguito alle petizioni è un elemento importante per creare un migliore e più stretto rapporto tra cittadini e Parlamento.


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