| Testo del Regolamento |
Modifica proposta |
| | Dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente: |
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Art. 16-ter. |
| | 1. La Giunta per le petizioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari, e scelti in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna gruppo. |
| | 2. La Giunta esamina le petizioni presentate alla Camera, esprime pareri alle Commissioni e ne dà informazione al presentatore o, nel caso di più presentatori, almeno al primo firmatario. |
| Art. 109. | Art. 109. |
| | L'articolo 109 è sostituito dal seguente: |
| 1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti. | 1. Le petizioni pervenute alla Camera sono trasmesse alla Commissione competente per materia e alla Giunta per le petizioni. |
| 2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno. | 2. L'esame in Commissione tiene conto del parere espresso dalla Giunta per le petizioni e può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nelle petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno. |
| 3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa. | 3. Identico. |
| | 4. Le Commissioni competenti informano la Giunta di eventuali atti o iniziative intraprese in relazione alla petizione. |