Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di modifica dell'articolo 22, comma 1, del regolamento si intende modificare la denominazione della IV Commissione difesa, integrandone di conseguenza le rispettive competenze. In particolare, la modifica proposta muterebbe l'attuale denominazione della Commissione difesa in: «Commissione difesa e sicurezza».
I concetti di difesa e sicurezza in sede nazionale ed internazionale infatti sono andati nei tempi recenti sempre più integrandosi. Sono assai frequenti ormai sia all'interno che all'esterno dello Stato le occasioni di intervento comune coordinato degli strumenti delegati ad assicurare la sicurezza, la stabilità, la prevenzione e l'eliminazione dei conflitti di vario genere.
Del pari e come logica conseguenza, sia lo stato giuridico sia il trattamento economico degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze all'ordine va sempre più verso una situazione di sostanziale omogeneità, sia per impieghi in Italia che per impieghi all'estero.
Anche la normativa previdenziale e quella pensionistica risultano sostanzialmente omogenee e là dove non lo sono si tende ad eliminare le differenze per via legislativa.
Nel complesso poi all'atto del rinnovo del contratto di lavoro, si prende in considerazione il «comparto difesa e sicurezza» proprio per la unitarietà delle problematiche.
Anche per quanto concerne il controllo parlamentare nei confronti dell'ammodernamento e rinnovamento degli equipaggiamenti in termini di armamento e di sistemi protettivi, mezzi di trasporto terrestri aerei e navali, sistemi elettronici ed informatici, va rilevato che la tipologia dei materiali è la stessa, sia per quanto riguarda le Forze armate, sia per quanto riguarda le Forze dell'ordine e, pertanto, un controllo unificato sortirebbe senza dubbio risultati più efficaci.
Le ragioni sottese a tale iniziativa sono riassumibili nella opportunità, per quanto detto in premessa, di deferire ad un'unica Commissione permanente tutte le materie rientranti nel cosiddetto comparto «sicurezza», onde evitare che materie quali quella della disciplina dei servizi di informazione e sicurezza, la polizia di sicurezza, l'ordinamento, lo stato giuridico ed economico delle Forze di polizia ad ordinamento civile continuino ad essere affidate alla competenza primaria ed esclusiva della I Commissione, determinando trattamenti difformi non coerenti con la sostanziale omogeneità degli argomenti.
L'accoglimento della presente proposta colmerebbe una evidente discrasia e consentirebbe una più coerente definizione di competenza, omogenea alla tipologia degli argomenti e dei soggetti interessati.
Allo stato attuale, infatti, nel caso di proposte di legge concernenti le materie indicate, la IV Commissione difesa in genere è assegnataria delle stesse solo in sede consultiva ed il parere richiesto è quasi sempre un parere semplice e non rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento.
L'eventuale approvazione della modifica proposta determinerebbe la necessità di modificare nel senso prima indicato la lettera circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996 sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti.
Nel caso poi in cui si ritenga opportuno in relazione a specifiche tematiche oggetto di singole proposte di legge un coinvolgimento di entrambe le Commissioni I e IV, anche in considerazione dell'importanza degli argomenti da esaminare e delle competenze attribuite rispettivamente al Ministero dell'interno e a quello della difesa, la modifica in esame non precluderebbe un'assegnazione alle Commissioni riunite.
Si ricorda, peraltro, che la prassi seguita dalla Presidenza del Senato è di affidare alla competenza delle Commissioni riunite 1a, Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, e 4a, Difesa, le materie sopra richiamate, che invece alla Camera, come detto, sono rimesse alla competenza esclusiva della I Commissione.
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