Doc. II, n. 3




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 22.
Art. 22.
 Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
II - Giustizia;II - Giustizia;
III - Affari esteri e comunitari;III - Affari esteri e comunitari;
IV - Difesa;IV - Difesa e sicurezza;
V - Bilancio, tesoro e programmazione;V - Bilancio, tesoro e programmazione;
VI - Finanze;VI - Finanze;
VII - Cultura, scienza e istruzione;VII - Cultura, scienza e istruzione;
VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
X - Attività produttive, commercio e turismo;X - Attività produttive, commercio e turismo;
XI - Lavoro pubblico e privato;XI - Lavoro pubblico e privato;
XII - Affari sociali;XII - Affari sociali;
XIII - Agricoltura;XIII - Agricoltura;
XIV - Politiche dell'Unione europea.XIV - Politiche dell'Unione europea.


Frontespizio Relazione