Onorevoli Colleghi! - I tempi necessari per l'approvazione di una legge in ciascuno dei due rami del Parlamento sono oggi notevolmente lunghi a causa di «duplicazioni» di lettura che probabilmente si potrebbero evitare senza che il ruolo del parlamentare risulti svilito.
La questione riguarda la possibilità che le Commissioni parlamentari di norma si avvalgano del procedimento in sede redigente. Questo consentirebbe al Presidente, che ne dà comunicazione all'Assemblea, di assegnare alle Commissioni l'esame dei progetti di legge riservando all'Aula la sola deliberazione dei singoli articoli nonché il voto finale con limitatissime dichiarazioni di voto. Si salverebbe il principio che sia l'Assemblea a decidere, ma i tempi verrebbero ridotti in modo significativo.
Questo procedimento darebbe la possibilità di una discussione approfondita in Commissione ed eviterebbe un dibattito spesso ripetitivo in Aula, senza escludere alcuno perché anche i deputati che non fanno parte della Commissione possono in quella sede presentare propri emendamenti, così consentendo un notevole risparmio di tempo.
Si tratta di rendere sistematico il lavoro delle quattordici Commissioni parlamentari in quella sede redigente che rappresenta oggi un'eccezione rispetto alla prassi del lavoro istruttorio in sede referente seguito dalla discussione delle leggi in Aula.
Molteplici sono gli effetti positivi che possono derivare da un più frequente ricorso alla sede redigente, salvo per i provvedimenti più impegnativi. Innanzitutto si decongestionerebbe l'Assemblea da una mole enorme di lavoro. Ognuna delle quattordici Commissioni permanenti sarebbe in grado di produrre una attività legislativa quasi definitiva. Sarebbero inoltre gli stessi deputati membri delle Commissioni a discutere e approvare norme su materie rispetto alle quali hanno competenza, al termine di un dibattito nel quale sono in grado di entrare nel merito. L'Aula verrebbe investita, comunque, del voto sugli articoli e del voto finale, con indiscutibile beneficio per la qualità e la quantità del lavoro.
Verrebbe poi arginata quella esperienza, certo avvilente, dei deputati «premi-pulsante» che di corsa, quando vengono chiamati in Aula, vanno ad approvare o a respingere leggi delle quali spesso non hanno neppure sentito parlare. E in genere il lavoro della Camera (o magari dell'intero Parlamento, perché questa modifica regolamentare potrebbe essere estesa anche al Senato), ne acquisterebbe in qualità, in quantità e in partecipazione democratica.
Se venisse raggiunto il necessario consenso politico - si tratta in pratica di modificare l'articolo 96 dell'attuale Regolamento - nell'arco di pochi mesi l'attività parlamentare della Camera (ed eventualmente, a seguire, quella del Senato) potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. Peraltro, un simile beneficio andrebbe a vantaggio di tutti i gruppi parlamentari, della maggioranza come dell'opposizione.
La proposta di modificazione interviene su tre soli articoli del Regolamento. In primo luogo si propone di modificare il comma 1 dell'articolo 72, separando il momento dell'assegnazione dei progetti di legge da quello della sede di deferimento. Nel secondo periodo viene poi trasferito il disposto dell'attuale comma 6 dell'articolo 96, relativo alla sede redigente, per chiarire, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione, che l'esame in sede referente è obbligatorio per i progetti in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Di conseguenza può essere abrogata l'analoga previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 92, che preclude per queste categorie di progetti di legge l'assegnazione alla sede legislativa.
Si propone inoltre di modificare l'articolo 96 del Regolamento stabilendo, al comma 1, che la redigente è la sede ordinaria di esame dei progetti di legge. Nel comma 2 è previsto che il deferimento sia contestuale all'assegnazione, con un ulteriore termine per l'opposizione ad esso, sulla quale l'Assemblea è chiamata a deliberare per alzata di mano, salvo il caso in cui l'opposizione sia fatta dal Governo. Una proposta di modifica al comma 4 prevede poi che per l'esame congiunto di più progetti o tra più Commissioni, l'organizzazione dei lavori, i pareri ed i termini si applichino le norme del capo XVI concernenti l'esame in sede referente; tale disposizione sostituirebbe quella vigente, che prevede invece per la sede redigente l'applicazione della procedura adottata per la sede legislativa. Inoltre si dà facoltà al Governo ed alla maggioranza di richiamare in ogni momento il provvedimento in Assemblea per un nuovo deferimento.
Rimarrebbero invariate le altre parti dell'articolo 96: ci si riferisce in particolare alla possibilità per l'Assemblea di determinare principi direttivi per l'esame in sede redigente, al «peso» dei pareri delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, e alla possibilità per i deputati non appartenenti alla Commissione di partecipare ai lavori e di proporre emendamenti.
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