Doc. II, n. 1




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 72.
Art. 72.
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in Aula. Se nei due giorni successivi all'annunzio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano. 1. Il Presidente della Camera assegna i progetti di legge alle Commissioni competenti per materia e ne dà notizia all'Assemblea. Se nei tre giorni successivi all'annunzio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano. Sono sempre esaminati in sede referente i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 92.
Art. 92.
2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi. Il comma 2 è abrogato (vedi, nella modifica proposta, l'articolo 72, comma 1, terzo periodo).
Art. 96.
Art. 96.
L'articolo 96 è sostituito dal seguente:
1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto. 1. Il Presidente della Camera, di norma, deferisce i progetti di legge in sede redigente alla Commissione permanente o speciale competente ai sensi dell'articolo 22, per la formulazione degli articoli, riservando all'Assemblea l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.
2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93.2. Il Presidente della Camera comunica all'Assemblea la proposta di deferimento contestualmente all'assegnazione. Se nei cinque giorni successivi un numero di deputati pari ad un quarto dei componenti dell'Assemblea o un corrispondente numero di Presidenti di gruppo si oppongono, la proposta di deferimento è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile e l'Assemblea, sentiti un oratore contro ed uno a favore, delibera per alzata di mano. Non si fa luogo alla votazione ed il progetto è esaminato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo.
3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno della Commissione, criteri e principî direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo.3. Identico.
4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, comma 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva. 4. Per l'esame congiunto di più progetti o tra più Commissioni, l'organizzazione dei lavori, i pareri ed i termini si applicano le norme del capo XVI. Se il Governo o la maggioranza dei deputati o la maggioranza della competente Commissione lo richiedono, il progetto è rimesso all'Assemblea per un nuovo deferimento. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva.
5. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.5. Identico.
6. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Il comma 6 è abrogato (vedi, nella modifica proposta, l'articolo 72, comma 1, terzo periodo).



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