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Scheda illustrativa


La scheda pubblicata in questa sezione illustra i meccanismi, previsti dal sistema elettorale in vigore dal 1994, che regolano le elezioni dei deputati per la parte maggioritaria e per quella proporzionale.

Con la legge 4 agosto 1993, n. 277, le norme per l'elezione della Camera dei deputati sono state fortemente modificate introducendo un sistema misto in luogo di quello interamente proporzionale fino ad allora in vigore.

La nuova disciplina porta ad eleggere 475 deputati con il sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali; 155 sono invece eletti con il sistema proporzionale, ripartendoli cioè in proporzione ai voti ottenuti dalle liste concorrenti presentate nelle 26 circoscrizioni.

Quanto alle modalità di votazione, a differenza del Senato l'elettore esprime per la Camera due voti su due diverse schede, una per i candidati dei collegi uninominali, l'altra per le liste che concorrono alla ripartizione dei seggi su base proporzionale.

Le candidature sono presentate nei collegi per la parte maggioritaria e nelle circoscrizioni per quella proporzionale, essendo come si è detto il sistema misto. Esistono però legami fra le due parti dato che i candidati dei collegi uninominali devono collegarsi a liste proporzionali della circoscrizione e possono, in casi particolari, risultare eletti per la quota proporzionale. Le liste, dal canto loro, partecipano alla ripartizione solo dopo aver pagato, in termini di voti, una sorta di pedaggio per ogni eletto con il sistema maggioritario ad esse collegato (così detto scorporo).

Per la parte maggioritaria in ciascun collegio è senz'altro proclamato eletto il candidato nel collegio che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Quando per qualsiasi causa resti vacante un seggio attribuito nella parte maggioritaria, si procede ad elezione suppletiva.

Tecnicamente assai complessa è invece l'attribuzione dei 155 seggi per la quota proporzionale. La distribuzione dei seggi fra le liste avviene a livello nazionale, in base alla somma dei voti ottenuti nelle circoscrizioni. Stabilito il numero dei seggi che spettano alle diverse liste, l'accertamento dei candidati di ciascuna lista che risultino eletti avviene nelle circoscrizioni. Non tutte le liste sono ammesse alla ripartizione proporzionale, ma solo quelle che hanno ottenuto nell'intero territorio nazionale almeno il 4% dei voti validi (così detta "clausola di sbarramento").

Le varie fasi della distribuzione dei seggi proporzionali sono le seguenti:

  • accertamento delle liste che, sommati i voti riportati in tutte le circoscrizioni, superano la soglia di sbarramento
  • accertamento, nelle circoscrizioni e in ambito nazionale, del totale dei voti con cui ciascuna lista ammessa partecipa alla ripartizione proporzionale (così detta cifra elettorale di lista). Tale cifra è data dalla differenza fra i voti ottenuti dalla lista e quelli che devono esserle sottratti per il meccanismo dello scorporo
  • determinazione su base nazionale del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista ammessa. I calcoli, effettuati sulla base delle cifre di lista, portano a ripartire tutti i 155 seggi in proporzione al numero di voti accreditati a ciascuna lista con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti
  • distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste, fermo il totale dei seggi accreditati a ciascuna lista in ambito nazionale. A tal fine, vengono effettuate complicate operazioni di calcolo per consentire, nei limiti del possibile, che ciascuna lista abbia i propri eletti nelle circoscrizioni ove ha conseguito proporzionalmente il più alto numero di voti e che il numero degli eletti in ciascuna circoscrizione risulti pari a quello dei seggi proporzionali della circoscrizione stessa
  • proclamazione, nelle diverse circoscrizioni, dei candidati eletti secondo l'ordine fissato in ciascuna lista e, se la lista è esaurita, secondo una graduatoria dei candidati collegati alla lista stessa, che non risultino già eletti nei collegi uninominali.

A seguito dell'istituzione della Circoscrizione estero e dell'approvazione, nel corso della XIV legislatura, della legge relativa all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, al prossimo rinnovo delle Camere, 12 deputati saranno eletti nell'ambito delle quattro ripartizioni di tale circoscrizione.

Nella XV legislatura, perciò, ai 475 deputati eletti con il sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali si aggiungeranno 143 deputati eletti con il sistema proporzionale nelle circoscrizioni nazionali e 12 deputati eletti nella circoscrizione estero secondo le modalità stabilite dalla legge n. 459 del 2001 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 104 del 2003).

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