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Sistema elettorale per la Camera


Circoscrizioni e collegi elettorali

Il territorio nazionale è ripartito in 26 circoscrizioni di dimensioni regionali o subregionali (art. 1, T.U. leggi elettorali), oltre alla XXVII circoscrizione costituita solo dal collegio uninominale della Valle d'Aosta. I seggi sono distribuiti fra le circoscrizioni in proporzione al numero degli abitanti quale risulta dall'ultimo censimento (art. 56 Cost.). Per ogni circoscrizione, i collegi uninominali sono pari al 75% dei seggi assegnati. I seggi restanti (il 25% cioè) costituiscono la quota proporzionale delle circoscrizioni. Su queste basi sono stati formati i 475 collegi definiti dal Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536. Essi comprendono in media 120.000 abitanti e 90.000 elettori circa e non sono stati fino ad ora modificati. I restanti 155 seggi sono invece distribuiti con il sistema proporzionale (si ricorda che, a decorrere dalle prossime elezioni, 12 di essi saranno assegnati alla circoscrizione Estero).

Candidature e liste.

La presentazione delle candidature nei collegi uninominali (art. 18, T.U. leggi elettorali) è fatta per singoli candidati, che devono però collegarsi almeno ad una lista che concorre nella circoscrizione alla quota proporzionale. E' ammesso il collegamento con più liste. Nessuno può essere candidato in più collegi, anche se in circoscrizioni diverse, nè può essere candidato contemporaneamente per la Camera e per il Senato. E' ammesso invece che i candidati nei collegi siano inclusi in una delle liste della stessa o di altre circoscrizioni, fino ad un massimo di tre.

La presentazione delle liste per l'attribuzione dei seggi con il metodo proporzionale (art. 18-bis, T.U. leggi elettorali) è effettuata nelle circoscrizioni. Le liste (distinte da un proprio contrassegno) sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi proporzionali da assegnare nella circoscrizione (da uno a quattro candidati a seconda dell'ampiezza della circoscrizione). E' ammessa la possibilità di includere lo stesso candidato in più circoscrizioni (al massimo tre) purchè in liste con il medesimo contrassegno. Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve optare per uno dei seggi proporzionali a cui è stato eletto.

Modalità di votazione.

Sulle due schede l'elettore esprime due voti diversi, uno a favore di un candidato nel collegio uninominale, l'altro a favore di una lista che concorre al riparto proporzionale (art. 4, T.U. leggi elettorali).

Sulla prima scheda sono perciò indicati secondo l'ordine stabilito da un sorteggio il nome e il cognome dei candidati con a fianco il contrassegno o i contrassegni - fino ad un massimo di cinque - con cui ha dichiarato di distinguere la sua candidatura. Uno o più contrassegni possono essere gli stessi che contraddistinguono la lista o le liste cui il candidato è collegato. Tutti i collegamenti fra i candidati e le liste devono comunque essere indicati sui manifesti elettorali. Sulla seconda scheda, in riquadri di uguali dimensioni e secondo l'ordine stabilito dalla sorte, sono riportati i contrassegni delle liste circoscrizionali, affiancati dai nomi dei candidati che compongono la lista. Non è ammesso alcun voto di preferenza e l'elettore non può perciò mutare l'ordine delle candidature fissato nella lista circoscrizionale.

Proclamazione degli eletti nei collegi uninominali.

Concluse le operazioni di spoglio dei voti, per ciascun collegio uninominale viene proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. I deputati eletti nei collegi uninominali non possono optare per un seggio proporzionale anche se sono stati candidati in una lista della stessa o di altra circoscrizione. Se il deputato eletto con il metodo maggioritario si dimette o il seggio resta vacante per altra causa si deve procedere ad elezioni suppletive (art. 86, T.U. leggi elettorali).

Soglia di sbarramento.

All'assegnazione dei seggi proporzionali partecipano solo le liste che hanno ottenuto, nel territorio nazionale, almeno il 4% dei voti validi. A tal fine, si sommano i voti ottenuti dalle liste che, nelle varie circoscrizioni, si sono presentate con il medesimo contrassegno. Non viene effettuata, in questa fase, nessuna detrazione poichè il meccanismo dello scorporo ha effetti solo per i calcoli successivi. Il 4% della somma dei voti validi di tutte le liste, che nelle ultime elezioni era pari a 1.499.376 voti, rappresenta lo sbarramento che le liste devono superare per partecipare alla distribuzione proporzionale dei 155 seggi in palio.

Scorporo e determinazione delle cifre di lista.

La cifra elettorale con cui le liste ammesse partecipano alla ripartizione proporzionale dei 155 seggi non è data dalla somma dei voti ottenuti nelle circoscrizioni. A livello circoscrizionale e in ambito nazionale i calcoli per i seggi proporzionali sono effettuati detraendo, per ciascuna lista, un certo numero di voti per orgnuno dei candidati eletti nei collegi uninominali collegati alla lista stessa. Di norma la cifra da "scorporare" corrisponde, per ciascun collegio, al numero di voti ottenuti dal candidato giunto secondo nella competizione per il seggio uninominale, aumentato di una unità: viene cioè detratto il numero di voti strettamente necessari per vincere il seggio e no quello dei voti ottenuti effettivamente dal candidato eletto (art. 77, T.U. leggi elettorali).

Se l'eletto nel collegio uninominale è collegato a più liste, la detrazione è effettuata ripartendola fra le varie liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse.

Riparto dei seggi fra le liste.

Il numero totale dei seggi che spettano a ciascuna delle liste ammesse è stabilito a livello nazionale sulla base dei voti accreditati dopo aver effettuato lo "scorporo" e con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 83, T.U. leggi elettorali). La somma totale delle cifre elettorali di lista viene cioè divisa per 155, ottenendo il quoziente elettorale nazionale. A ciascuna lista sono assegnati i seggi corrispondenti al numero intero ottenuto dalla divisione fra la sua cifra elettorale e il quoziente nazionale. I seggi residui sono assegnati alle liste che, nelle divisioni precedenti, abbiano ottenuto i resti più elevati.

Distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni.

Fermo il totale di seggi assegnati, secondo i calcoli nazionali, alle varie liste, le complesse fasi successive sono dirette a stabilire quanti di tali seggi spettano a ogni lista nelle diverse circoscrizioni. A tal fine vengono effettuati per ogni circoscrizione calcoli proporzionali in base alle cifre circoscrizionali di lista e al numero totale di seggi proporzionali assegnati a ciascuna circoscrizione.

Accertati, per ogni circoscrizione, i quozienti circoscrizionali (somma delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto diviso il numero di seggi della circoscrizione), sono senz'altro attribuiti a ciascuna lista, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il quoziente entra nella sua cifra circoscrizionali.

Con tali operazioni, che tengono conto solo dei numeri interi, non vengono assegnati tutti i seggi spettanti alle liste nè si esauriscono i seggi proporzionali delle varie circoscrizioni.
Si procede allora prendendo in considerazione le parti decimali delle divisioni precedenti e ordinando tali cifre decimali nelle varie circoscrizioni. Vengono assegnati per ognuna delle 26 circoscizioni, a partire dalla più piccola, i seggi residui alle liste con i decimali più elevati. Quando una lista ha raggiunto il totale dei seggi che le spettano su base nazionale, non viene però più considerata nelle circoscrizioni successive. E' possibile che neanche con tale distribuzione risultino assegnati tutti i seggi nelle circoscrizioni a tutte le liste che ne hanno diritto in base ai calcoli a livello nazionale.
Si procede, allora, ad una fase ulteriore che prende in considerazione solo i resti della lista o delle liste cui spettano ancora uno o più seggi, che vengono via via assegnati nelle circoscrizioni dove la lista non ha ottenuto seggi e ha i resti più elevati. Accade in tal caso che alcune circoscrizioni abbiano un numero di eletti inferiore o superiore (in genere, di una sola unità) a quello dei seggi proporzionali che spettano alle diverse circoscrizioni.

Proclamazione dei deputati eletti per la quota proporzionale.

Una volta determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione, si proclamano eletti i candidati della lista seguendo l'ordine di presentazione sino a concorrenza dei seggi conseguiti dalla lista in quella circoscrizione. Non sono considerati i candidati che, avendo partecipato anche alle elezioni in un collegio, siano risultati eletti con il sistema maggioritario.

Qualora ad una lista spetti un numero di seggi superiore al numero dei suoi candidati, tali seggi sono attribuiti ai candidati nei collegi uninominali ad essa collegati che non risultino già proclamati eletti, secondo una graduatoria basata sulle rispettive cifre individuali. La cifra individuale di ciascun candidato viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti dal candidato e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio.

In caso di vacanza di un seggio della quota proporzionale, per esempio a seguito di dimissioni del deputato, si procede ad assegnare il seggio stesso al candidato che, nella medesima lista e circoscrizione, segue l'ultimo degli eletti. Se la lista è esaurita, si procede in base alla graduatoria dei candidati non eletti nei collegi uninominali collegati alla lista stessa.

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