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Capo III

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Art. 15

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista.

2. La Giunta può in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative e procedere anche d'ufficio, su iniziativa di ciascun componente e sulla base della documentazione in proprio possesso o comunque acquisita, all'accertamento delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

Art. 16

1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione esistente agli atti, la Giunta, per il tramite del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità, ineleggibilità e la decadenza degli stessi.

2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito della quale:
a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive;
b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere a) o c);
c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o cause di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal Comitato stesso, All'esito di tale fase il Comitato avanza la conseguente proposta alla Giunta.

Art. 17

1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).

2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.

3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinunzia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinunzia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinunzia.

4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende atto.

5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.

6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.

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