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Capo IV

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Art. 18

1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente per accertare se il seggio rimasto vacante debba essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate.

2. L'esito degli accertamenti di cui al comma I è immediatamente comunicato al Presidente della Camera per í fini di cui al comma 3 dell'articolo 17-bis del Regolamento della Camera.

3. Qualora l'accertamento di cui al comma 1, secondo periodo, avvenga sulla base dei dati degli uffici elettorali, la relativa proclamazione rimane subordinata all'accertamento definitivo ai sensi del capo II.

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