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Articolo 51


1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto (*).

2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione; la votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica (**).

3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.

(*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49.

(**) Comma modificato, da ultimo, il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle modifiche.

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