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CAPO X - Articolo 51
Votazione nominale


Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971
Modificato il 29.09.83
Modificato il 28.02.90
1. L'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano a meno che sia richiesta la votazione nominale o la votazione per scrutinio segreto. 1. Identico 1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto.
2. La votazione nominale può essere richiesta da un presidente di Gruppo o da 15 deputati in Assemblea e da un rappresentante di Gruppo o da 4 deputati in Commissione; la votazione per scrutinio segreto, da un presidente di Gruppo o da 20 deputati in Assemblea o da un rappresentante di Gruppo o da 5 deputati in Commissione. 2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione; la votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da cinque deputati o da uno da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. 2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione; la votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.
3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto. 3. Identico 3. Identico

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