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Capo II

Articoli:

Art. 4

  1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede alla elezione del proprio Presidente.

  2. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.


Art. 5

  1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

  2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

  3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

  4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o più Gruppi non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella data stabilita dal Presidente della Camera.

  5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma 2, qualora non siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito di modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

  6. Prima di procedere all'elezione ai sensi dei commi 4 e 5, il Presidente della Camera promuove le opportune intese fra i Gruppi. Nella votazione, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, appartenendo ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ognuno di tali Gruppi.

  7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.

  8. Qualora debbano essere sostituiti componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 2, che per qualsiasi causa siano cessati dalle funzioni, il Presidente della Camera fissa la data dell'elezione. Nella votazione, che ha luogo separatamente per la sostituzione di Vicepresidenti, Questori o Segretari, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome, se i componenti da eleggere sono in numero non superiore a due; se sono in numero superiore, si applica l'articolo 56, comma 1. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

  9. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei Gruppi che a seguito di ciò vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante, si procede a nuova elezione ai sensi del comma 6.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 14 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

Art. 6

  1. Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.

  2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.


Art. 7

Il Presidente della Camera informa della costituzione dell'Ufficio di Presidenza il Presidente della Repubblica e il Senato.

Art. 8

  1. Il Presidente rappresenta la Camera. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna. Sovrintende a tal fine alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari.

  2. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.


Art. 9

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.


Art. 10

  1. I Questori curano collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente.

  2. Essi sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono inoltre al cerimoniale e al mantenimento dell'ordine nella sede della Camera secondo le disposizioni del Presidente.


Art. 11

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

Art. 12

  1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.

  2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonchè i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.

  3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:

    • le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera;
    • l'amministrazione e la contabilità interna;
    • l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;
    • lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;
    • i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonchè i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera;
    • i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonchè i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima.

  4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera.

  5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.

  6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3.

  7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.

  8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

(*) Articolo modificato il 16 dicembre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

Art. 13

1. La conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo è sempre informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonchè un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.

(*) Articolo modificato il 24 settembre e il 4 novembre 1997 Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

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