Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Norme \ Regolamento della Camera \ Note \ CAPO II - Articolo 12Ufficio di Presidenza \

Inizio contenuto

CAPO II - Articolo 12


Ufficio di Presidenza
Testo del 1971 Modificato il 16.12.98
1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno. 1. Identico
2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato. 2. Identico
3. L'Ufficio di Presidenza, con provvedimenti resi esecutivi mediante decreti del Presidente: nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera; emana le norme relative all'amministrazione e alla contabilità interna, all'ordinamento degli uffici, alla carriera giuridica ed economica ed alla disciplina dei dipendenti della Camera; decide in via definitiva i ricorsi che attengono allo stato e alla carriera giuridica ed economica dei dipendenti della Camera; delibera sulle condizioni di ammissibilità degli estranei nella sede della Camera. 3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:
a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera;
b)l'amministrazione e la contabilità interna;
c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;
d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quescienza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;
e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera;
f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima.
4. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60. 4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera.
5. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea. 5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.
6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3.
7. Identico
8. Identico

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale