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Articolo 94


1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea. L'istruttoria legislativa è svolta ai sensi dell'articolo 79.

2. Gli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi debbono essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono. Il relatore ed il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione.

3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

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