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Capo XX

Articoli:

Art. 97

1. Nella prima deliberazione, prevista nell'art. 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, si applicano le procedure stabilite per i progetti di legge ordinaria.

2. Dopo la prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.

3. Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma del comma 2 dell'articolo 70.

Art. 98

1. Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già adottato dalla Camera, l'intervallo di tre mesi per procedere alla seconda deliberazione decorre, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data della prima deliberazione della Camera.

Art. 99

1. Ai fini della seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all'Assemblea.

2. Nel corso della discussione in Assemblea non sono ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva; può essere chiesto soltanto un rinvio a breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

3. Dopo la discussione sulle linee generali si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere alla discussione degli articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.

Art. 100

1. Il progetto è approvato se nella seconda votazione ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Camera.

2. Se il progetto è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il progetto è respinto, si applica la norma del comma 2 dell'articolo 72.

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