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Articolo 74


1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione parlamentare, e ai principî contenuti nei trattati dell'Unione europea.

2. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti nell'articolo 73.

3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

(*) Articolo modificato il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

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