XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4801




        Onorevoli Colleghi! - La legislazione vigente, sia pure sotto forma di leggi-quadro, tutela il ruolo e la dignità dei piccoli comuni da un punto di vista economico, sociale e civile.
        Proprio per attuare con un atto concreto questa tutela di principio, si presenta la proposta di legge.
        Essa potrebbe apparire poco significativa, ma in realtà è estremamente importante poiché tende a salvaguardare la memoria storica, le antiche tradizioni e, nella sostanza, l'identità della propria origine.
        Infatti, ormai da molti anni, nei piccoli comuni non nascono più bambini in quanto l'assistenza alle puerpere è concentrata negli ospedali e nelle case di cura private notoriamente presenti solo nei medi e nei grandi centri.
        Questo implica l'annullamento delle proprie origini che comunque continuano a far capo ai paesi di provenienza, in termini di residenza dei genitori dei nuovi nati.
        Per ovviare a questo fenomeno, con la presente proposta di legge si introduce nell'ordinamento giuridico l'istituto del luogo elettivo di nascita.
        Tale istituto implica la facoltà per i genitori, o per la sola madre se il padre non ci fosse per qualsiasi motivo, di indicare all'atto della dichiarazione di nascita presso l'ufficiale di stato civile il luogo di residenza dei genitori, invece del luogo effettivo di nascita.
        Se la residenza dei genitori è in luoghi diversi e non c'è accordo tra di loro, si prevede che sia indicato il luogo effettivo di nascita del nuovo nato.




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