XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4801
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di tutelare il diritto del nuovo nato al
riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è
attribuita ai genitori, previo accordo di entrambi, ovvero
alla madre quando il padre sia deceduto o non risulti
conosciuto, la facoltà di indicare nella dichiarazione di
nascita, da rendere all'ufficiale di stato civile, il luogo
elettivo di nascita del figlio in alternativa al luogo
effettivo di nascita.
2. Il luogo elettivo di nascita deve coincidere con il
luogo di residenza di entrambi o di uno dei genitori.
3. In caso di mancato accordo dei genitori
sull'indicazione del luogo elettivo è registrato il luogo di
nascita effettivo del nuovo nato.
Art. 2.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, adotta le modifiche alle
norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al fine di adeguarle alle
disposizioni previste dall'articolo 1 della presente legge.