XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4801




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di tutelare il diritto del nuovo nato al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è attribuita ai genitori, previo accordo di entrambi, ovvero alla madre quando il padre sia deceduto o non risulti conosciuto, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita, da rendere all'ufficiale di stato civile, il luogo elettivo di nascita del figlio in alternativa al luogo effettivo di nascita.
        2. Il luogo elettivo di nascita deve coincidere con il luogo di residenza di entrambi o di uno dei genitori.
        3. In caso di mancato accordo dei genitori sull'indicazione del luogo elettivo è registrato il luogo di nascita effettivo del nuovo nato.


Art. 2.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, adotta le modifiche alle norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al fine di adeguarle alle disposizioni previste dall'articolo 1 della presente legge.



Frontespizio Relazione