XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4893
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Funzioni di polizia locale).
1. I comuni e le province sono titolari delle funzioni di
polizia locale. A tale fine, istituiscono corpi di polizia
locale. I comuni che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non hanno o non sono in grado di istituire un
corpo con un minimo di otto unità compreso il comandante,
devono, entro due anni dalla medesima data, costituire con
altri comuni un'unione per la gestione del servizio in forma
associata. Il personale incardinato nei ruoli della polizia
locale appartenente ai comuni inadempienti è posto in mobilità
verso altri comuni, con la qualifica rivestita.
Successivamente gli organismi regionali preposti attivano le
misure previste nei confronti dei comuni inadempienti ai sensi
dell'articolo 2.
Art. 2.
(Funzioni delle regioni).
1. Le regioni, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono a disciplinare, con
apposita legge, la polizia locale, o ad apportare le
necessarie modificazione alla legislazione regionale già
vigente in materia.
2. Il presidente della regione è l'autorità di polizia
locale competente per territorio. Il presidente della regione
svolge funzioni di controllo e di coordinamento dei corpi di
polizia locale della regione tramite un ispettore regionale.
L'ispettore regionale, che ha sede presso la presidenza della
regione, svolge attività di controllo e di coordinamento, sia
di propria iniziativa che su segnalazione di terzi, affinché i
corpi di polizia locale rispettino le disposizioni della
presente legge, della normativa
regionale in materia e dei regolamenti del corpo. Le
eventuali violazioni riscontrate nell'attività ispettiva, sono
segnalate al sindaco o all'assemblea dei sindaci a cui
appartiene il corpo di polizia locale interessato. Il sindaco,
entro il termine stabilito dall'ispettore generale, dispone
con ordinanza affinché il corpo provveda in merito alle
violazioni accertate. In caso di scadenza del termine senza
che il sindaco abbia emanato l'ordinanza, l'ispettore
regionale lo comunica al presidente della regione che, con
atto di diffida, stabilisce un termine entro il quale il corpo
deve ottemperare all'obbligo. Qualora anche tale ultimo
termine scada inutilmente, il presidente della regione dispone
la rimozione del comandante del corpo e la contestuale nomina
di un commissario ad acta al quale sono affidate
funzioni di comandante di corpo pro-tempore allo scopo
di ottemperare agli obblighi violati. Il commissariamento ha
termine all'atto di compimento di tali obblighi e con la
nomina del nuovo comandante del corpo. Qualora l'attuazione
degli obblighi comporti oneri finanziari, questi sono imputati
al bilancio regionale, con facoltà di rivalsa nei confronti
del comune o dell'unione dei comuni interessata dal
commissariamento.
3. Le regioni provvedono, con apposito provvedimento, a
definire le modalità in base alle quali i comuni devono
bandire i corsi - concorsi per la selezione e il reclutamento
degli agenti di polizia locale, ponendo particolare attenzione
ai requisiti psico-fisico attitudinali. Con legge regionale
sono altresì stabiliti i princìpi e criteri per la
predisposizione dei regolamenti di polizia locale di cui
all'articolo 9.
Art. 3.
(Scuole di formazione).
1. Le regioni provvedono all'istituzione di apposite
scuole di formazione per agenti e sottoufficiali della polizia
locale, anche a mezzo di convenzioni con i comuni capoluogo di
provincia. I comuni o le unioni di comuni che assumono
personale
di polizia locale devono obbligatoriamente subordinare
l'assunzione e l'immissione a ruolo di tale personale alla
frequenza e al superamento dei corsi di cui al comma 3.
2. Per l'immissione nei ruoli di ufficiale e comandante
della polizia locale, le regioni istituiscono una apposita
accademia, alla quale possono accedere esclusivamente coloro
che ricoprono ruoli direttivi all'interno dei corpi di polizia
municipale.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono costituite da corsi di
formazione, con esame finale, destinati sia agli operatori
della polizia municipale che agli altri soggetti che ne fanno
richiesta; l'attestato rilasciato al termine di tali corsi è
requisito necessario per la partecipazione ai concorsi per
operatori della polizia locale banditi dagli enti locali.
4. L'attestato, rilasciato dal presidente della regione al
termine del periodo di formazione presso l'accademia di cui al
comma 2 e a seguito del superamento di un'esame da parte di
una commissione costituita da esperti nelle varie discipline
inerenti i compiti istituzionali della polizia locale, è
requisito necessario per accedere ai ruoli di commissario e di
comandante della polizia locale.
Art. 4.
(Funzioni del sindaco).
1. Il sindaco è autorità comunale di polizia locale.
Esercita tale funzione direttamente o a mezzo di un assessore
da lui delegato. Impartisce direttive, vigila
sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti
previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. Quale autorità di polizia locale il sindaco è
obbligatoriamente convocato dal prefetto ogni qualvolta si
riunisce il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica. Il sindaco, in tale sede, è assistito, per la parte
tecnica-operativa, dal comandante del corpo di polizia
locale.
3. Il questore, quando adotta provvedimenti che hanno
attinenza con l'ordine
e la sicurezza pubblica che coinvolgono uno o più comuni,
deve comunicarli preventivamente al sindaco, il quale può
avanzare proposte o fare eventuali osservazioni. Il questore
deve tenere conto di quanto espresso dal sindaco e, qualora
non accetti la proposta o le osservazioni formulate, è tenuto
a fornire adeguate motivazioni del proprio dissenso nel
provvedimento in oggetto.
Art. 5.
(Comandante del corpo di polizia locale).
1. Il comandante del corpo di polizia cura la formazione e
l'addestramento del personale, attraverso periodici corsi di
aggiornamento.
2. I procedimenti disciplinari nei confronti del personale
appartenente al corpo di polizia locale sono di competenza del
comandante, che si avvale, a tale fine, della consulenza di un
apposito organo istituito dal contratto collettivo nazionale
di lavoro valido per il comparto.
Art. 6.
(Compiti dei corpi di polizia locale).
1. Gli appartenenti ai corpi di polizia locale esercitano
nel territorio di competenza le funzioni previste dalla
presente legge e, in particolare, fanno rispettare le leggi e
i regolamenti vigenti dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni; concorrono al mantenimento dell'ordine
e della sicurezza pubblica; provvedono alla prevenzione e alla
repressioni dei reati.
Art. 7.
(Coordinamento dei corpi
di polizia locale).
1. Il coordinamento delle Forze di polizia statali con
quelle locali spetta al prefetto e al questore secondo le
rispettive competenze. Il coordinamento delle polizie
locali della regione spetta al presidente della regione. I
corpi di polizia locale, nella loro funzione di concorso alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono Forza di
polizia, ai sensi di quanto stabilito per le Forze di polizia
statali dall'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121,
come modificato dall'articolo 14 della presente legge. I corpi
di polizia locale hanno facoltà di accedere alle banche dati
interforze del Ministero dell'interno; a tale fine, il
comandante del corpo comunica i nominativi degli appartenenti
al medesimo corpo che hanno facoltà di accesso alla banca dati
interforze al prefetto competente per territorio.
Art. 8.
(Ordinamento dei corpi
di polizia locale).
1. L'ordinamento dei corpi di polizia locale è articolato
nei seguenti ruoli, riportati con i rispettivi simboli di
riconoscimento:
a) operatori di polizia locale, distinti nelle
qualifiche di:
1) agente: nessun distintivo;
2) assistente: un "v" rossa;
3) sovraintendente: due "v" rosse;
b) sottufficiali addetti al coordinamento,
distinti nelle qualifiche di:
1) vice ispettore: un rombo;
2) ispettore: due rombi;
3) ispettore capo: tre rombi;
c) ufficiali addetti al controllo, distinti nelle
qualifiche di:
1) vice commissario: una stelletta a 5 punte;
2) commissario: due stellette a 5 punte;
3) commissario capo: tre stellette a 5 punte;
d) ufficiali dirigenti, distinti nelle qualifiche
di:
1) primo dirigente: una torre e una stella a 5
punte;
2) secondo dirigente: una torre e due stelle a 5
punte;
3) terzo dirigente: una torre e tre stelle a 5
punte;
e) comandante, nominato, in base alle dimensioni
del corpo, tra gli ufficiali dirigenti, tra gli ufficiali
addetti al controllo o tra i sottufficiali addetti al
coordinamento. I criteri per la nomina in relazione al numero
dei componenti del corpo sono stabiliti con apposito decreto
del Ministro dell'interno da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
(Regolamento di polizia locale).
1. Il consiglio comunale o provinciale adotta il
regolamento del corpo di polizia locale in conformità alle
disposizioni della presente legge e ai princìpi e criteri
stabiliti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 2,
comma 3.
Art. 10.
(Funzioni di polizia giudiziaria
e di pubblica sicurezza).
1. Il personale appartenente ai corpi di polizia locale,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, ricopre le
seguenti qualifiche:
a) agente di polizia giudiziaria: gli
operatori;
b) ufficiale di polizia giudiziaria: i
responsabili del corpo, gli addetti al coordinamento o al
controllo e i dirigenti.
2. Nell'ambito di deleghe formali da parte dell'autorità
giudiziaria, gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria
della polizia locale possono operare al di fuori del
territorio dell'ente di appartenenza nei limiti e nei modi
stabiliti dal pubblico ministero.
3. In caso di indagini di polizia giudiziaria di
iniziativa della polizia locale, qualora si renda necessario
operare fuori dall'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza, è data immediata comunicazione al comandante del
corpo di polizia locale del luogo interessato e al locale
commissariato o questore o stazione dei carabinieri della
presenza del medesimo personale e della prevista durata
dell'operazione.
4. Nell'ambito della regione il personale della polizia
locale, in caso di flagranza di reato, ha facoltà di
intervento ai sensi del codice di procedura penale.
5. Il personale della polizia locale, all'atto
dell'assunzione, deve possedere i requisiti morali previsti
per gli appartenenti alla Polizia di Stato e acquisisce le
qualifiche di polizia locale, di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza di cui al presente articolo.
Art. 11.
(Armamento).
1. Gli appartenenti ai corpi di polizia locale svolgono
obbligatoriamente il servizio esterno dotati di mazzetta di
segnalamento e di arma corta assegnata in via continuativa.
L'assegnazione dell'arma in via continuativa è fatta previa
frequentazione di un'apposito corso di addestramento e previo
superamento del relativo esame finale. La successiva frequenza
al poligono di tiro per l'addestramento deve essere tale da
consentire il mantenimento di una effettiva perizia nell'uso
delle armi in dotazione.
2. Al personale della polizia locale a cui è assegnata
l'arma in via continuativa è consentito portare l'arma anche
al di fuori dell'orario servizio, nel territorio regionale di
competenza.
3. I corpi di polizia locale che sono dotati di un'idonea
armeria vigilata da proprio personale nell'arco delle 24 ore,
possono dotarsi di armi lunghe e automatiche in dotazione alle
Forze di polizia dello Stato per l'espletamento di servizi
individuati dal questore che comportano rischi per
l'incolumità dell'operatore.
4. Le armi lunghe e semiautomatiche non possono essere
assegnate in via continuativa; la dotazione di tali armi è
temporanea e finalizzata esclusivamente ai servizi individuati
ai sensi del comma 3.
5. L'idoneità dell'armeria a custodire le armi lunghe e
corte ai fini del comma 3, deve essere verificata dai
competenti uffici delle questure.
6. Qualora a seguito di un'ispezione condotta ai sensi del
comma 5 sia constatato che l'armeria non ha i prescritti
requisiti di sicurezza, il questore dispone l'immediato
sequestro amministrativo delle armi in essa depositate fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza.
7. L'assegnazione anche temporanea di armi lunghe al
personale della polizia locale è effettuata previo specifico
addestramento del medesimo personale.
Art. 12.
(Trattamento pensionistico e assicurativo e relazioni
sindacali).
1. Al personale appartenente ai corpi di polizia locale,
ferma restando l'appartenenza al comparto degli enti locali,
si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia
pensionistica e assicurativa vigente per la Polizia di
Stato.
2. La contrattazione sia su base nazionale sia a livello
decentrato relativa al personale della polizia locale è svolta
separatamente rispetto agli altri lavoratori appartenenti al
comparto degli enti locali. I rappresentanti delle varie
organizzazioni sindacali che partecipano alla contrattazione
devono appartenere a corpi di polizia locale.
Art. 13.
(Distacchi e rinforzi).
1. I corpi di polizia locale, previo accordo tre le
rispettive amministrazioni e comunicazione al prefetto
competente per territorio, possono distaccare per servizi
preordinati presso altri comuni o unioni di comuni personale
del corpo di polizia locale di un altro comune.
2. Il prefetto, in caso di particolari situazioni di
emergenza, può chiedere ai corpi di polizia locale di svolgere
il proprio servizio fuori dall'ambito territoriale dell'ente
di appartenenza dei medesimi.
Art. 14.
(Modificazioni e abrogazioni di norme).
1. All'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice
di procedura penale, le parole: "del Corpo forestale dello
Stato" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo forestale
dello Stato e dei corpi di polizia locale".
2. All'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice
di procedura penale, le parole: "le guardie delle province e
dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle
seguenti: "gli agenti della polizia locale".
3. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 1^ aprile
1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia,
fermi restando i rispettivi ordinamenti statali o locali:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il
concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
c) i corpi di polizia locale per le materie
attribuitegli dalle leggi, ai fini del
concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica".
4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "e le Forze di polizia di
Stato" sono inserite le seguenti: "nonché le Forze di polizia
locale".
5. Al comma 2 dell'articolo 109 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole:
"lettera d)," sono inserite le seguenti: "e fatta
eccezione per quanto riguarda gli organici della polizia
locale,".
6. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127, sono abrogati.
7. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive
modificazioni, è abrogata.
Art. 15.
(Disposizioni finali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i compiti e le funzioni attribuiti alle
polizie provinciali sono trasferiti ai corpi di polizia
locale, in conformità a quanto previsto dalla medesima legge e
dalle relative leggi regionali.
2. In attuazione di quanto stabilito dal comma 1, i corpi
di polizia provinciale sono sciolti. Le regioni provvedono a
trasferire i mezzi e i beni dei disciolti corpi nonché il
relativo personale, previo accertamento del possesso dei
requisiti prescritti dalla presente legge, ai nuovi corpi di
polizia locale.