XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4560




PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE


Capo I

PRINCIPI GENERALI


Art. 1.

(Oggetto).

        1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione medesima.
        2. La presente legge detta disposizioni per i servizi di polizia municipale e provinciale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
        3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
        4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.


Art. 2.

(Politiche locali e integrate per la sicurezza).

        1. Ai fini della presente legge si intendono:

                a) per politiche locali per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;
                b) per politiche integrate per la sicurezza le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.


Capo II

FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI


Art. 3.

(Promozione delle politiche integrate per la
sicurezza).

        1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

                a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

                b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione dei servizi di polizia locale con le forze di polizia nazionali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 3.

        2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'articolo 4, comma 3, ed il loro coordinamento nel territorio regionale.


Art. 4.

(Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e
di politiche integrate per la sicurezza).

        1. I comuni anche in forma associata stipulano accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza nei seguenti campi di intervento:

                a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
                b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali con le sale operative delle forze di polizia nazionali;

                c) collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e polizia municipale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;

                d) coordinamento tra attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

                e) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia nazionali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.

        2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

                a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

                b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;

                c) comunicazione pubblica;

                d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza.

        3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà ed adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.
        4. Le province possono stipulare, d'intesa con i comuni interessati, gli accordi di cui ai commi 1 e 2.
        5. Accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comuni e le province possono disciplinare la collaborazione continuativa della polizia locale al mantenimento della sicurezza pubblica.

Art. 5.

(Conferenze provinciali e regionali per l'attuazione di
politiche integrate per la sicurezza).

        1. La legge regionale disciplina ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza di cui all'articolo 1:

                a) l'istituzione presso i comuni capoluogo di provincia della conferenza provinciale per la sicurezza;

                b) l'istituzione della conferenza regionale per la sicurezza.

        2. La conferenza provinciale è composta, per la componente rappresentativa degli enti locali, dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia e dagli altri sindaci di volta in volta interessati alle specifiche problematiche di sicurezza in esame e, per la componente rappresentativa dello Stato, dal prefetto. Alla conferenza partecipano il questore, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il comandante della zona territoriale del Corpo della guardia di finanza e i comandanti di polizia municipale e provinciale degli enti locali interessati. La conferenza è convocata dal sindaco del capoluogo, d'intesa con il prefetto e con il presidente della Provincia, ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità, anche su richiesta dei sindaci interessati, e comunque almeno due volte all'anno. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi locali di cui all'articolo 4.
        3. La conferenza regionale è composta dal presidente della regione che la presiede e, per la componente rappresentativa degli enti locali, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province, nonché, per la componente rappresentativa dello Stato, dai prefetti della regione. Alla conferenza partecipano i questori, il comandante regionale e i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, il comandante regionale e i comandanti territoriali del Corpo della guardia di finanza e i comandanti delle polizie municipali dei capoluoghi. La conferenza è convocata dal presidente della regione, d'intesa con il prefetto del capoluogo regionale, in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e può essere convocata per aree territoriali subregionali. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all'articolo 4.
        4. Alla conferenza provinciale di cui al comma 2 è invitato il procuratore della Repubblica quando le specifiche problematiche di sicurezza in esame riguardino attività di polizia giudiziaria o, comunque, rendano necessaria o opportuna la sua partecipazione.
        5. Alla conferenza regionale di cui al comma 3 sono invitati il procuratore generale della corte d'appello e il procuratore distrettuale, eventualmente coadiuvati dai procuratori circondariali interessati, quando le specifiche problematiche di sicurezza in esame riguardino attività di polizia giudiziaria o, comunque, rendano necessaria o opportuna la loro partecipazione.
        6. Alle conferenze possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.


Art. 6.

(Attività di informazione a livello
territoriale).

        1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, sono tenuti a darsi reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza. Per le medesime finalità i sindaci ed i presidenti delle province possono attivare incontri con i responsabili delle forze di polizia competenti per territorio.
        2. A tale fine:

                a) il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle forze di polizia competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle forze di polizia;

                b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.

        3. Per le esigenze di attuazione delle politiche integrate per la sicurezza e del coordinamento tra polizie nazionali e locali di cui al capo IV, il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia ed il sindaco del capoluogo possono richiedere ai dirigenti degli uffici giudiziari competenti informazioni sulla repressione penale attuata nel territorio, sul movimento dei procedimenti penali in un determinato periodo e sulla organizzazione delle strutture amministrative di cui dispongono, promuovendo, a tal fine, anche le intese previste nell'articolo 10, comma 4.


Art. 7.

(Destinazione territoriale delle forze
di polizia nazionali).

        1. Ai fini dell'attività delle conferenze di cui all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi di cui all'articolo 4, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, le risorse dipersonale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.

        2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente comunicate ai sindaci dei comuni capoluogo, ai presidenti delle province e ai presidenti delle regioni.


Capo III

ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELLE POLITICHE COORDINATE
PER LA SICUREZZA


Art. 8.

(Costituzione e finalità dell'Istituto).

        1. Con atto del Consiglio dei ministri, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è costituito l'Istituto nazionale per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza di cui alla presente legge, di seguito denominato "Istituto".
        2. L'Istituto è struttura autonoma di servizio delle amministrazioni locali, delle regioni e del Ministero dell'interno e programma la propria attività secondo priorità definite nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
        3. L'Istituto si struttura per sviluppare attività nel campo della ricerca sociocriminologica e statistica, del monitoraggio e valutazione delle esperienze, della consulenza, della documentazione e della formazione.
        4. Per l'esercizio delle proprie competenze le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'Istituto sulla base di specifiche convenzioni stipulate con lo stesso.

Capo IV

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA POLIZIE NAZIONALI E POLIZIE
LOCALI


Art. 9.

(Funzioni di polizia locale).

        1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, come definita dall'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come specificato dal presente articolo.
        2. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto disposto dalla legge regionale, in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
        3. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle forze di polizia nazionali a competenza generale.
        4. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

                a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 19, comma 4, della presente legge, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ufficiali di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 3, di detto codice;

                b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

                c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza;

                d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.


Art. 10.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale).

        1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tale fine costituiscono servizi di polizia municipale, anche in forma associata, e provinciale.
        2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dalla presente legge ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei servizi o dei corpi di polizia municipale e provinciale.
        3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti e ufficiali di polizia locale.
        4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti e degli ufficiali di polizia locale nei limiti dei compiti propri dei servizi di polizia municipale e provinciale, nel rispetto delle intese intercorse. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
        5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del responsabile del servizio di polizia locale.
        6. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
        7. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti ai servizi di polizia municipale e provinciale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

                a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

                b) per soccorso in caso di calamità e disastri d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

                c) in ausilio di altri servizi di polizia municipale o provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.


Art. 11.

(Qualifica giuridica del personale
di polizia locale).

        1. Al personale che svolge servizio di polizia municipale o provinciale è attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e controllo e i dirigenti, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

                a) godimento dei diritti civili e politici;

                b) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

                c) non essere stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

        2. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1.
        3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venire meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.
        4. Il sindaco o il presidente della provincia comunicano al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.
        5. La regione prevede e disciplina ai fini della qualifica giuridica di cui al presente articolo l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti e gli ufficiali di polizia locale, da tenere entro il termine del periodo di prova.


Art. 12.

(Forme particolari di vigilanza).

        1. Rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinare:

                a) l'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale svolte dai dipendenti degli enti locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento della relativa prova di esame;

                b) l'utilizzo delle agenzie private di vigilanza a supporto dell'attività dei servizi di polizia municipale e provinciale per funzioni aggiuntive di mera vigilanza, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o le forze dell'ordine competenti per territorio;

                c) le condizioni e i requisiti per l'utilizzazione del personale volontario, che deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa, per attività integrative di vigilanza.

        2. Il personale di cui al presente articolo assume, anche ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità connesse alle attività ad esso conferite.
        3. Il personale volontario di cui al comma 1, lettera c), deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11, comma 1, ed opera sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio di polizia locale.
        4. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato con finalità di supporto organizzativo ai volontari di cui al comma 1, lettera c). E' vietato stipulare convenzioni con associazioni che prevedano nell'accesso e nei propri fini discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.


Art. 13.

(Cooperazione tra forze di polizia nazionali e servizi di
polizia locale).

        1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e i servizi di polizia locale cooperano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tale fine l'autorità tecnica di pubblica sicurezza competente per territorio convoca periodicamente incontri di lavoro con il responsabile della polizia municipale, che ne può richiedere la convocazione, e il competente comandante dell'Arma dei carabinieri e, se interessati, con il responsabile della polizia provinciale e con i comandanti delle altre forze di polizia dello Stato.
        2. I responsabili delle forze di polizia dello Stato e dei servizi di polizia locale possono comunque richiedere all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.
        3. Il coordinamento tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.


Art. 14.

(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del
pubblico registro automobilistico, della direzione generale
della motorizzazione civile e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura).

        1. All'articolo 9 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

        "L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali o agenti di polizia locale ed agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento di esecuzione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma.
        E' escluso per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui al terzo comma, l'accesso ai dati ed alle informazioni secretate, di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.
        Gli ufficiali ed agenti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al centro elaborazione dati del dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di esecuzione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma".

        2. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

        "1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

        3. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 16-quater, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, come modificato dal presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 15.

(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di
servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero
telefonico unico nazionale).

        1. La conduzione di veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n.281 del 1997, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Ai veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione identificativa dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n.281 del 1997, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.
        3. Gli apparati radiotrasmittenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.
        4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio.
        5. Con decreto del Ministero delle comunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali e disciplinato il suo utilizzo.


Art. 16.

(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e
assicurativa).

        1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nell'ambito della disciplina di comparto, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al comparto stesso e della specificità del personale.
        2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato.


Capo V

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE
E FINALI


Art. 17.

(Copertura finanziaria).

        1. A valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso con gli accordi di cui all'articolo 4 e per le spese relative all'Istituto di cui all'articolo 8.


Art. 18.

(Disposizioni transitorie).

        1. Il personale degli enti locali cui sono attribuite funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale alla data di entrata in vigore della presente legge non è tenuto allo svolgimento del corso ed al superamento della prova d'esame di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).
        2. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 15, che viene rilasciata entro sessanta giorni da tale data.

Art. 19.

(Abrogazioni e ulteriori modificazioni
legislative).

        1. E' abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni.
        2. E' abrogato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279.
        3. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: "dei servizi di protezione civile" sono inserite le seguenti: "e dei servizi di polizia locale".
        4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale le parole: "le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti di polizia locale".
        5. Al primo comma dell'articolo 24 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, dopo le parole: "della pubblica autorità", sono inserite le seguenti: "con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni".
        6. Al comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "della Polizia di Stato,", sono inserite le seguenti: "dei servizi di polizia municipale e provinciale,".



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