XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4560
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo
118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra
Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della
Costituzione medesima.
2. La presente legge detta disposizioni per i servizi di
polizia municipale e provinciale, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione.
3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e
gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e
sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a
realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone
e delle comunità.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni
previste dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.
Art. 2.
(Politiche locali e integrate per la sicurezza).
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per politiche locali per la sicurezza le azioni
volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza
nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le
competenze proprie dei comuni, delle province e delle
regioni;
b) per politiche integrate per la sicurezza le
azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza
con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine
pubblico.
Capo II
FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI
Art. 3.
(Promozione delle politiche integrate per la
sicurezza).
1. Il sindaco e il presidente della provincia,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni:
a) promuovono, ai fini della realizzazione delle
politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2;
b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità
provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione dei
servizi di polizia locale con le forze di polizia nazionali
per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui
all'articolo 4, comma 3.
2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle
politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi
di cui all'articolo 4, comma 3, ed il loro coordinamento nel
territorio regionale.
Art. 4.
(Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e
di politiche integrate per la sicurezza).
1. I comuni anche in forma associata stipulano accordi
locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza nei
seguenti campi di intervento:
a) scambio informativo e realizzazione di sistemi
informativi integrati;
b) interconnessione, a livello territoriale, delle
sale operative delle polizie locali con le sale operative
delle forze di polizia nazionali;
c) collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei
carabinieri e polizia municipale ai fini del controllo del
territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di
emergenza;
d) coordinamento tra attività di polizia locale e
di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici
piani di intervento;
e) formazione e aggiornamento professionale
integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle
forze di polizia nazionali ed altri operatori pubblici che
cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì
riguardare i seguenti campi di intervento:
a) cooperazione per la partecipazione ad
iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;
b) coordinamento tra politiche di programmazione e
gestione del territorio e politiche di prevenzione della
criminalità;
c) comunicazione pubblica;
d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini
delle politiche integrate di sicurezza.
3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel
rispetto dei princìpi di sussidiarietà ed adeguatezza,
stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di
intervento di cui ai commi 1 e 2.
4. Le province possono stipulare, d'intesa con i comuni
interessati, gli accordi di cui ai commi 1 e 2.
5. Accordi tra le autorità provinciali di pubblica
sicurezza, i comuni e le province possono disciplinare la
collaborazione continuativa della polizia locale al
mantenimento della sicurezza pubblica.
Art. 5.
(Conferenze provinciali e regionali per l'attuazione di
politiche integrate per la sicurezza).
1. La legge regionale disciplina ai fini della
realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza di
cui all'articolo 1:
a) l'istituzione presso i comuni capoluogo di
provincia della conferenza provinciale per la sicurezza;
b) l'istituzione della conferenza regionale per la
sicurezza.
2. La conferenza provinciale è composta, per la componente
rappresentativa degli enti locali, dal sindaco del comune
capoluogo, dal presidente della provincia e dagli altri
sindaci di volta in volta interessati alle specifiche
problematiche di sicurezza in esame e, per la componente
rappresentativa dello Stato, dal prefetto. Alla conferenza
partecipano il questore, il comandante provinciale dell'Arma
dei carabinieri, il comandante della zona territoriale del
Corpo della guardia di finanza e i comandanti di polizia
municipale e provinciale degli enti locali interessati. La
conferenza è convocata dal sindaco del capoluogo, d'intesa con
il prefetto e con il presidente della Provincia, ogni qual
volta se ne ravvisi l'opportunità, anche su richiesta dei
sindaci interessati, e comunque almeno due volte all'anno. La
conferenza è sede di confronto per la definizione e la
verifica degli accordi locali di cui all'articolo 4.
3. La conferenza regionale è composta dal presidente della
regione che la presiede e, per la componente rappresentativa
degli enti locali, dai sindaci dei comuni capoluogo di
provincia e dai presidenti delle province, nonché, per la
componente rappresentativa dello Stato, dai prefetti della
regione. Alla conferenza partecipano i questori, il comandante
regionale e i comandanti provinciali dell'Arma dei
carabinieri, il comandante regionale e i comandanti
territoriali del Corpo della guardia di finanza e i comandanti
delle polizie municipali dei capoluoghi. La conferenza è
convocata dal presidente della regione, d'intesa con il
prefetto del capoluogo regionale, in seduta plenaria, almeno
due volte all'anno, e può essere convocata per aree
territoriali subregionali. La conferenza è sede di confronto
per la definizione e la verifica degli accordi regionali di
cui all'articolo 4.
4. Alla conferenza provinciale di cui al comma 2 è
invitato il procuratore della Repubblica quando le specifiche
problematiche di sicurezza in esame riguardino attività di
polizia giudiziaria o, comunque, rendano necessaria o
opportuna la sua partecipazione.
5. Alla conferenza regionale di cui al comma 3 sono
invitati il procuratore generale della corte d'appello e il
procuratore distrettuale, eventualmente coadiuvati dai
procuratori circondariali interessati, quando le specifiche
problematiche di sicurezza in esame riguardino attività di
polizia giudiziaria o, comunque, rendano necessaria o
opportuna la loro partecipazione.
6. Alle conferenze possono essere invitati altri soggetti
pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in
discussione.
Art. 6.
(Attività di informazione a livello
territoriale).
1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le
regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi di
cui all'articolo 4, sono tenuti a darsi reciproche
informazioni sui principali aspetti delle attività di propria
competenza. Per le medesime finalità i sindaci ed i presidenti
delle province possono attivare incontri con i responsabili
delle forze di polizia competenti per territorio.
2. A tale fine:
a) il presidente della giunta regionale, il
presidente della provincia e il sindaco possono richiedere
alle autorità di pubblica sicurezza e alle forze di polizia
competenti per territorio informazioni sugli andamenti
qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché
sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività
delle forze di polizia;
b) le autorità di pubblica sicurezza possono
richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti
per territorio informazioni sulle caratteristiche degli
illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul
territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui
programmi della polizia amministrativa locale.
3. Per le esigenze di attuazione delle politiche integrate
per la sicurezza e del coordinamento tra polizie nazionali e
locali di cui al capo IV, il presidente della giunta
regionale, il presidente della provincia ed il sindaco del
capoluogo possono richiedere ai dirigenti degli uffici
giudiziari competenti informazioni sulla repressione penale
attuata nel territorio, sul movimento dei procedimenti penali
in un determinato periodo e sulla organizzazione delle
strutture amministrative di cui dispongono, promuovendo, a tal
fine, anche le intese previste nell'articolo 10, comma 4.
Art. 7.
(Destinazione territoriale delle forze
di polizia nazionali).
1. Ai fini dell'attività delle conferenze di cui
all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi di cui
all'articolo 4, il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza provvede ad identificare, con riferimento
alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, le risorse
dipersonale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun
territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con
esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di
riserva o specializzate.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente
comunicate ai sindaci dei comuni capoluogo, ai presidenti
delle province e ai presidenti delle regioni.
Capo III
ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELLE POLITICHE COORDINATE
PER LA SICUREZZA
Art. 8.
(Costituzione e finalità dell'Istituto).
1. Con atto del Consiglio dei ministri, previo accordo
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, è costituito l'Istituto nazionale per lo
sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza di cui
alla presente legge, di seguito denominato "Istituto".
2. L'Istituto è struttura autonoma di servizio delle
amministrazioni locali, delle regioni e del Ministero
dell'interno e programma la propria attività secondo priorità
definite nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. L'Istituto si struttura per sviluppare attività nel
campo della ricerca sociocriminologica e statistica, del
monitoraggio e valutazione delle esperienze, della consulenza,
della documentazione e della formazione.
4. Per l'esercizio delle proprie competenze le province
autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi
dell'Istituto sulla base di specifiche convenzioni stipulate
con lo stesso.
Capo IV
NORME PER IL COORDINAMENTO TRA POLIZIE NAZIONALI E POLIZIE
LOCALI
Art. 9.
(Funzioni di polizia locale).
1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia
di ordine pubblico e sicurezza, come definita dall'articolo
159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la
qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale
comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e
contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le
leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come
specificato dal presente articolo.
2. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano
ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste,
secondo quanto disposto dalla legge regionale, in attuazione
dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono
comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le
disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di
specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
3. Le funzioni di polizia amministrativa locale
consistenti in attività di accertamento di illeciti
amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni
competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il
presidente della provincia richiedano motivatamente
l'intervento delle forze di polizia nazionali a competenza
generale.
4. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei
limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a
tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita
agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57,
comma 2, lettera b), del codice di procedura penale,
come modificato dall'articolo 19, comma 4, della presente
legge, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli
ufficiali di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, commi
1 e 3, di detto codice;
b) funzioni di polizia stradale ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica
sicurezza;
d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente
alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi
locali.
Art. 10.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale).
1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione, i comuni singoli e associati e
le province sono titolari delle funzioni di polizia locale
connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo
Stato. A tale fine costituiscono servizi di polizia
municipale, anche in forma associata, e provinciale.
2. In materia di polizia amministrativa locale, al di
fuori di quanto previsto dalla presente legge ai sensi del
comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo
quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai
requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche
in forma associata, dei servizi o dei corpi di polizia
municipale e provinciale.
3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti
e ufficiali di polizia locale.
4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti e degli
ufficiali di polizia locale nei limiti dei compiti propri dei
servizi di polizia municipale e provinciale, nel rispetto
delle intese intercorse. Nell'esercizio delle funzioni di
agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il personale di
polizia locale dipende operativamente dalla competente
autorità giudiziaria.
5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il personale
della polizia locale dipende dalla competente autorità di
pubblica sicurezza nel rispetto delle intese intercorse e per
il tramite del responsabile del servizio di polizia locale.
6. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di
esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio
di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza
possono essere superati con provvedimento dell'autorità
giudiziaria che le ha richieste. Durante il servizio sono
ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di
competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso
di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel
territorio di appartenenza.
7. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni
degli addetti ai servizi di polizia municipale e provinciale
nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di
polizia amministrativa locale, possono essere effettuate
missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:
a) per finalità di collegamento o di
rappresentanza;
b) per soccorso in caso di calamità e disastri
d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa
comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si
esercitano le funzioni;
c) in ausilio di altri servizi di polizia
municipale o provinciale, in particolari occasioni stagionali
o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le
amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto
competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.
Art. 11.
(Qualifica giuridica del personale
di polizia locale).
1. Al personale che svolge servizio di polizia
municipale o provinciale è attribuita dal sindaco o dal
presidente della provincia la qualifica di agente di polizia
locale, per gli operatori, o di ufficiale di polizia locale,
per gli addetti al coordinamento e controllo e i dirigenti,
dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti
soggettivi:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non avere subito condanna a pena detentiva per
delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle forze armate o
dalle forze di polizia, ovvero destituito o licenziato per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici
uffici.
2. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, recepito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti
ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per
l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1.
3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la
perdita della qualifica qualora accerti il venire meno di
alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.
4. Il sindaco o il presidente della provincia comunicano
al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché
le revoche di cui al comma 3.
5. La regione prevede e disciplina ai fini della qualifica
giuridica di cui al presente articolo l'effettuazione di uno
specifico corso, con superamento di prova finale,
diversificato per gli agenti e gli ufficiali di polizia
locale, da tenere entro il termine del periodo di prova.
Art. 12.
(Forme particolari di vigilanza).
1. Rientra nella competenza legislativa regionale, ai
sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,
disciplinare:
a) l'esercizio delle funzioni ausiliarie di
polizia amministrativa locale svolte dai dipendenti degli enti
locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento
della relativa prova di esame;
b) l'utilizzo delle agenzie private di vigilanza a
supporto dell'attività dei servizi di polizia municipale e
provinciale per funzioni aggiuntive di mera vigilanza,
finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia
locale o le forze dell'ordine competenti per territorio;
c) le condizioni e i requisiti per l'utilizzazione
del personale volontario, che deve essere dotato di adeguata
copertura assicurativa, per attività integrative di
vigilanza.
2. Il personale di cui al presente articolo assume, anche
ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità
connesse alle attività ad esso conferite.
3. Il personale volontario di cui al comma 1, lettera
c), deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di
cui all'articolo 11, comma 1, ed opera sulla base delle
indicazioni del responsabile del servizio di polizia
locale.
4. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le
associazioni del volontariato con finalità di supporto
organizzativo ai volontari di cui al comma 1, lettera
c). E' vietato stipulare convenzioni con associazioni
che prevedano nell'accesso e nei propri fini discriminazioni
di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e
condizioni personali o sociali.
Art. 13.
(Cooperazione tra forze di polizia nazionali e servizi di
polizia locale).
1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e i
servizi di polizia locale cooperano, ciascuno nell'ambito
delle proprie competenze, ai fini della sicurezza della città
e del territorio. A tale fine l'autorità tecnica di pubblica
sicurezza competente per territorio convoca periodicamente
incontri di lavoro con il responsabile della polizia
municipale, che ne può richiedere la convocazione, e il
competente comandante dell'Arma dei carabinieri e, se
interessati, con il responsabile della polizia provinciale e
con i comandanti delle altre forze di polizia dello Stato.
2. I responsabili delle forze di polizia dello Stato e dei
servizi di polizia locale possono comunque richiedere
all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per
territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di
coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli
accordi di cui all'articolo 4.
3. Il coordinamento tra le polizie municipali e
provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite
dalla legge regionale.
Art. 14.
(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del
pubblico registro automobilistico, della direzione generale
della motorizzazione civile e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura).
1. All'articolo 9 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, dopo il secondo comma, sono inseriti
i seguenti:
"L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo
comma è altresì consentito agli ufficiali o agenti di polizia
locale ed agli altri ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo
11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito
regolamento di esecuzione, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente comma.
E' escluso per gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria di cui al terzo comma, l'accesso ai dati ed alle
informazioni secretate, di cui all'articolo 21 della legge 26
marzo 2001, n. 128.
Gli ufficiali ed agenti di cui al terzo comma conferiscono
senza ritardo al centro elaborazione dati del dipartimento
della pubblica sicurezza di cui all'articolo 8, le notizie e
le informazioni acquisite nel corso delle attività di
prevenzione e repressione dei reati e di quelle
amministrative, secondo modalità tecniche individuate con
apposito regolamento di esecuzione, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente comma".
2. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito
dal seguente:
"1. Gli operatori di polizia locale accedono
gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del
pubblico registro automobilistico e della direzione generale
della motorizzazione civile, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura".
3. Il decreto del Ministro dell'interno previsto
dall'articolo 16-quater, comma 1, del citato
decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 68 del 1993, come modificato dal presente
articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 15.
(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di
servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero
telefonico unico nazionale).
1. La conduzione di veicoli in dotazione ai servizi di
polizia locale è riservata al personale munito di apposita
patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella
quale il dipendente presta servizio, previo superamento di
specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei
corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
citato decreto legislativo n.281 del 1997, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Ai veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale
sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione
identificativa dell'appartenenza alla polizia locale. Il
rilascio è disciplinato da apposito decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto
legislativo n.281 del 1997, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono
esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e
dal pedaggio autostradale.
3. Gli apparati radiotrasmittenti dei servizi di polizia
locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione
delle frequenze radio.
4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida,
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e riferite alla guida dei veicoli
appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di
servizio.
5. Con decreto del Ministero delle comunicazioni, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del
1997, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle
sale operative delle polizie locali e disciplinato il suo
utilizzo.
Art. 16.
(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e
assicurativa).
1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di
polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Nell'ambito della
disciplina di comparto, sono adottate in sede contrattuale
apposite misure riguardanti il settore della polizia locale,
al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al
comparto stesso e della specificità del personale.
2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto, al fine di istituire una apposita classe di
rischio per il personale della polizia locale a cui è
attribuita la qualifica di cui all'articolo 11, adeguata ai
compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto
per gli appartenenti alla polizia di Stato.
Capo V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE
E FINALI
Art. 17.
(Copertura finanziaria).
1. A valere sui capitoli di bilancio del Ministero
dell'interno è istituito un fondo per la realizzazione di
quanto previsto a carico del Ministero stesso con gli accordi
di cui all'articolo 4 e per le spese relative all'Istituto di
cui all'articolo 8.
Art. 18.
(Disposizioni transitorie).
1. Il personale degli enti locali cui sono attribuite
funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale alla data
di entrata in vigore della presente legge non è tenuto allo
svolgimento del corso ed al superamento della prova d'esame di
cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).
2. Al personale della polizia locale in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di
servizio di cui all'articolo 15, che viene rilasciata entro
sessanta giorni da tale data.
Art. 19.
(Abrogazioni e ulteriori modificazioni
legislative).
1. E' abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, e
successive modificazioni.
2. E' abrogato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
279.
3. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le
parole: "dei servizi di protezione civile" sono inserite le
seguenti: "e dei servizi di polizia locale".
4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 del
codice di procedura penale le parole: "le guardie delle
province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite
dalle seguenti: "gli agenti di polizia locale".
5. Al primo comma dell'articolo 24 della legge 1^ aprile
1981, n. 121, dopo le parole: "della pubblica autorità", sono
inserite le seguenti: "con esclusione dei regolamenti e dei
provvedimenti degli enti locali e delle regioni".
6. Al comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le
parole: "della Polizia di Stato,", sono inserite le seguenti:
"dei servizi di polizia municipale e provinciale,".