XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4204
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto
previsto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), si
definiscono:
a) clitoridectomia: l'incisione e l'asportazione
del clitoride;
b) escissione: il taglio del prepuzio clitorideo e
del clitoride con asportazione parziale o totale delle piccole
labbra;
c) infibulazione: l'asportazione del clitoride,
delle piccole labbra e almeno dei due terzi delle grandi
labbra o la cucitura parziale delle labbra vulvari.
Art. 2.
(Divieti).
1. Le pratiche di cui all'articolo 1 sono vietate, fatto
salvo il caso in cui le stesse siano praticate per specifiche
finalità medico-sanitarie e previa prescrizione medica
obbligatoria.
Art. 3.
(Campagne informative).
1. Allo scopo di modificare le motivazioni culturali,
etniche e religiose che sono alla base delle pratiche di cui
all'articolo 1 il Ministero della salute, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
predispongono apposite campagne informative dirette a:
a) fornire ampie e particolareggiate informazioni
agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di
cui all'articolo 1, al momento del loro ingresso alle
frontiere italiane, sul divieto vigente in Italia su tali
pratiche, ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice
penale;
b) promuovere incontri, con il coinvolgimento
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano
e degli enti locali nonché delle organizzazioni di
volontariato, con le varie comunità etniche nelle quali sono
diffuse le pratiche di cui all'articolo 1;
c) promuovere iniziative ed attività, con la
partecipazione delle organizzazioni di volontariato e delle
strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di
eccellenza mondiale dall'OMS, già impegnate nel settore
dell'immigrazione, finalizzate allo sviluppo dell'integrazione
socioculturale, nonché alla conoscenza e alla tutela dei
diritti delle bambine e dei bambini;
d) programmare corsi di formazione e di
informazione per le donne infibulate, anche in stato di
gravidanza, finalizzati alla programmazione di una corretta
assistenza al parto;
e) fornire una adeguata formazione al personale
medico e infermieristico che, per lo specifico ruolo
rivestito, può essere fatto oggetto di richieste di
effettuazione delle pratiche di cui all'articolo 1, affinché
l'atto obbligatorio del rifiuto sia spiegato adducendo le
ragioni morali, di tutela dei diritti dell'essere umano e
sanitarie che lo determinano. A tali fini il medesimo
personale può essere coadiuvato da assistenti socio-sanitari,
psicologi, mediatori culturali o da altri soggetti ritenuti
idonei;
f) realizzare programmi di educazione sanitaria
per le comunità immigrate allo scopo di eradicare l'esercizio
delle pratiche di cui all'articolo 1 e, in particolare, con la
collaborazione degli operatori sanitari, disincentivare le
donne all'uso di tali pratiche nei confronti delle figlie;
g) destinare le campagne di educazione e di
prevenzione, in particolare, agli adolescenti, ai profughi,
agli uomini e alle donne delle comunità interessate, nonché al
personale sanitario operante presso le comunità nelle quali il
rischio di effettuazione delle pratiche di cui all'articolo 1
è elevato;
h) coinvolgere i mediatori culturali nelle
attività indirizzate alle comunità di immigrati.
Art. 4.
(Formazione del personale sanitario).
1. Il Ministero della salute emana linee guida per la
formazione di figure professionali atte ad operare con le
comunità presso le quali sono in uso le pratiche di cui
all'articolo 1, nonché per realizzare una adeguata politica di
interventi per la prevenzione e la riabilitazione delle donne
e delle bambine già sottoposte a tali pratiche o a rischio di
esservi sottoposte.
Art. 5.
(Istituzione di numeri verdi).
1. Sono istituiti, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, presso il Ministero della salute,
il Ministero dell'interno e il Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri,
numeri verdi finalizzati a ricevere segnalazioni da parte di
chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul
territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 1,
nonché a fornire informazioni sulle istituzioni sanitarie e
sulle organizzazioni di volontariato che operano nei settori
dell'aiuto e del sostegno agli immigrati coinvolti nell'uso di
tali pratiche.