XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4204




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), si definiscono:

                a) clitoridectomia: l'incisione e l'asportazione del clitoride;

                b) escissione: il taglio del prepuzio clitorideo e del clitoride con asportazione parziale o totale delle piccole labbra;

                c) infibulazione: l'asportazione del clitoride, delle piccole labbra e almeno dei due terzi delle grandi labbra o la cucitura parziale delle labbra vulvari.


Art. 2.

(Divieti).

        1. Le pratiche di cui all'articolo 1 sono vietate, fatto salvo il caso in cui le stesse siano praticate per specifiche finalità medico-sanitarie e previa prescrizione medica obbligatoria.


Art. 3.

(Campagne informative).

        1. Allo scopo di modificare le motivazioni culturali, etniche e religiose che sono alla base delle pratiche di cui all'articolo 1 il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali predispongono apposite campagne informative dirette a:

                a) fornire ampie e particolareggiate informazioni agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 1, al momento del loro ingresso alle frontiere italiane, sul divieto vigente in Italia su tali pratiche, ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale;

                b) promuovere incontri, con il coinvolgimento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali nonché delle organizzazioni di volontariato, con le varie comunità etniche nelle quali sono diffuse le pratiche di cui all'articolo 1;

                c) promuovere iniziative ed attività, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato e delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza mondiale dall'OMS, già impegnate nel settore dell'immigrazione, finalizzate allo sviluppo dell'integrazione socioculturale, nonché alla conoscenza e alla tutela dei diritti delle bambine e dei bambini;

                d) programmare corsi di formazione e di informazione per le donne infibulate, anche in stato di gravidanza, finalizzati alla programmazione di una corretta assistenza al parto;

                e) fornire una adeguata formazione al personale medico e infermieristico che, per lo specifico ruolo rivestito, può essere fatto oggetto di richieste di effettuazione delle pratiche di cui all'articolo 1, affinché l'atto obbligatorio del rifiuto sia spiegato adducendo le ragioni morali, di tutela dei diritti dell'essere umano e sanitarie che lo determinano. A tali fini il medesimo personale può essere coadiuvato da assistenti socio-sanitari, psicologi, mediatori culturali o da altri soggetti ritenuti idonei;

                f) realizzare programmi di educazione sanitaria per le comunità immigrate allo scopo di eradicare l'esercizio delle pratiche di cui all'articolo 1 e, in particolare, con la collaborazione degli operatori sanitari, disincentivare le donne all'uso di tali pratiche nei confronti delle figlie;

                g) destinare le campagne di educazione e di prevenzione, in particolare, agli adolescenti, ai profughi, agli uomini e alle donne delle comunità interessate, nonché al personale sanitario operante presso le comunità nelle quali il rischio di effettuazione delle pratiche di cui all'articolo 1 è elevato;

                h) coinvolgere i mediatori culturali nelle attività indirizzate alle comunità di immigrati.


Art. 4.

(Formazione del personale sanitario).

        1. Il Ministero della salute emana linee guida per la formazione di figure professionali atte ad operare con le comunità presso le quali sono in uso le pratiche di cui all'articolo 1, nonché per realizzare una adeguata politica di interventi per la prevenzione e la riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche o a rischio di esservi sottoposte.


Art. 5.

(Istituzione di numeri verdi).

        1. Sono istituiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute, il Ministero dell'interno e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, numeri verdi finalizzati a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 1, nonché a fornire informazioni sulle istituzioni sanitarie e sulle organizzazioni di volontariato che operano nei settori dell'aiuto e del sostegno agli immigrati coinvolti nell'uso di tali pratiche.



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