XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3867




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini della presente legge si definiscono:

            a) clitoridectomia: l'asportazione del clitoride;

            b) escissione: il taglio del clitoride e di tutte o di parte delle piccole labbra;

            c) infibulazione: l'asportazione del clitoride, delle piccole labbra e almeno dei due terzi anteriori e dell'intera sezione mediale delle grandi labbra, ovvero la cucitura parziale delle labbra vulvari.

        2. Le pratiche di escissione, di clitoridectomia e di infibulazione di cui al comma 1, sono vietate, ad esclusione dei casi in cui esse siano prescritte dal medico curante o da un medico del Servizio sanitario nazionale per finalità medico-sanitarie.


Art. 2.

        1. In attuazione del divieto previsto all'articolo 1, comma 2, e tenuto conto dei gravi danni fisici e psichici derivanti dall'applicazione delle pratiche descritti all'articolo 3, il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevede la realizzazione di apposite misure per la prevenzione di tali pratiche nonché per assicurare una adeguata assistenza socio-sanitaria alle donne vittime delle stesse.
        2. Le misure previste ai sensi del comma 1 si articolano nei seguenti interventi:

            a) predisposizione di apposite campagne annuali di informazione sulle conseguenze invalidanti derivanti dall'applicazione delle pratiche, indirizzate in particolare alle donne provenienti dai Paesi nei quali l'esercizio delle stesse costituisce usanza tradizionale e vincolante ai fini dell'accettazione nel gruppo etnico-sociale. Tali campagne prevedono l'attivazione di corsi informativi nelle scuole dell'obbligo, gestiti dai singoli istituti e tenuti, per un numero complessivo di nove ore lungo l'arco dell'anno scolastico, dagli insegnanti di religione con la collaborazione, ove esistenti, degli insegnanti incaricati di impartire elementi di educazione sessuale. Analoghi corsi sono tenuti dalle regioni, per tramite dei servizi socio-sanitari dei rispettivi territori provinciali e comunali, e sono indirizzati alle donne che, superata l'età scolastica, hanno già subìto o, se ancora adolescenti, sono ad imminente rischio di subire tali mutilazioni. Al termine dei corsi attivati ai sensi della presente lettera è sempre rilasciato un attestato di frequenza, prevedendo, per i corsi rivolti alla popolazione scolastica, la consegna dell'attestato ai genitori o a chi ne fa le veci;

            b) promozione e sostegno delle iniziative finalizzate alla eradicazione delle pratiche, realizzate dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni non profit e dalle organizzazioni non governative, prevedendo, altresì, l'attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

            c) attivazione dei servizi socio-sanitari del territorio ai fini della erogazione di adeguati e tempestivi interventi terapeutici per le lesioni fisiche derivanti dall'effettuazione delle pratiche nonché di assistenza e sostegno psicologico per i traumi emotivi legati all'alterazione del senso di integrità personale causato dalle mutilazioni.


Art. 3.

        1. Gli interventi terapeutici e di assistenza e sostegno psicologico previsti all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono realizzati tenuto conto delle complicanze derivanti dall'esercizio delle pratiche di cui all'articolo 1 e, in particolare:

            a) insorgenza di sindromi emorragiche e di infezioni a livello locale, e, nei casi più gravi, di tetano e di setticemia con alto indice di mortalità, causate dall'uso di strumenti inadeguati, dalla contaminazione dell'ambiente ove è stata eseguita la pratica, dalla mancata somministrazione di terapie antibiotiche in fase pre e post intervento;

            b) comparsa di lesioni anatomiche irreversibili causa di patologie funzionali a carico dell'apparato uretro-genitale;

                c) insorgenza di disturbi della sfera psichica, variabili dalle occasionali sindromi ansioso-fisico-depressive agli attacchi di panico, più o meno invalidanti, sino alla coscienza patologia depressiva.

        2. Nell'ambito delle prestazioni mediche di competenza del Servizio sanitario nazionale deve essere altresì prevista l'effettuazione di interventi chirurgici, sulle donne che sono state sottoposte ad infibulazione e che li richiedono, finalizzati alla disocclusione dell'apertura vaginale così da consentire alle donne stesse una normale vita di relazione sessuale nonché impedire gravi complicanze nell'eventualità di parti naturali.



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