XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3867
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) clitoridectomia: l'asportazione del
clitoride;
b) escissione: il taglio del clitoride e di tutte
o di parte delle piccole labbra;
c) infibulazione: l'asportazione del clitoride,
delle piccole labbra e almeno dei due terzi anteriori e
dell'intera sezione mediale delle grandi labbra, ovvero la
cucitura parziale delle labbra vulvari.
2. Le pratiche di escissione, di clitoridectomia e di
infibulazione di cui al comma 1, sono vietate, ad esclusione
dei casi in cui esse siano prescritte dal medico curante o da
un medico del Servizio sanitario nazionale per finalità
medico-sanitarie.
Art. 2.
1. In attuazione del divieto previsto all'articolo 1,
comma 2, e tenuto conto dei gravi danni fisici e psichici
derivanti dall'applicazione delle pratiche descritti
all'articolo 3, il Ministero della salute, di intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
prevede la realizzazione di apposite misure per la prevenzione
di tali pratiche nonché per assicurare una adeguata assistenza
socio-sanitaria alle donne vittime delle stesse.
2. Le misure previste ai sensi del comma 1 si articolano
nei seguenti interventi:
a) predisposizione di apposite campagne annuali di
informazione sulle conseguenze invalidanti derivanti
dall'applicazione delle pratiche, indirizzate in particolare
alle donne provenienti dai Paesi nei quali l'esercizio delle
stesse costituisce usanza tradizionale e vincolante ai fini
dell'accettazione nel gruppo etnico-sociale. Tali campagne
prevedono l'attivazione di corsi informativi nelle scuole
dell'obbligo, gestiti dai singoli istituti e tenuti, per un
numero complessivo di nove ore lungo l'arco dell'anno
scolastico, dagli insegnanti di religione con la
collaborazione, ove esistenti, degli insegnanti incaricati di
impartire elementi di educazione sessuale. Analoghi corsi sono
tenuti dalle regioni, per tramite dei servizi socio-sanitari
dei rispettivi territori provinciali e comunali, e sono
indirizzati alle donne che, superata l'età scolastica, hanno
già subìto o, se ancora adolescenti, sono ad imminente rischio
di subire tali mutilazioni. Al termine dei corsi attivati ai
sensi della presente lettera è sempre rilasciato un attestato
di frequenza, prevedendo, per i corsi rivolti alla popolazione
scolastica, la consegna dell'attestato ai genitori o a chi ne
fa le veci;
b) promozione e sostegno delle iniziative
finalizzate alla eradicazione delle pratiche, realizzate dalle
organizzazioni di volontariato, dalle associazioni non
profit e dalle organizzazioni non governative, prevedendo,
altresì, l'attivazione degli strumenti di cooperazione
internazionale ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni;
c) attivazione dei servizi socio-sanitari del
territorio ai fini della erogazione di adeguati e tempestivi
interventi terapeutici per le lesioni fisiche derivanti
dall'effettuazione delle pratiche nonché di assistenza e
sostegno psicologico per i traumi emotivi legati
all'alterazione del senso di integrità personale causato dalle
mutilazioni.
Art. 3.
1. Gli interventi terapeutici e di assistenza e sostegno
psicologico previsti all'articolo 2, comma 2, lettera
c), sono realizzati tenuto conto delle complicanze
derivanti dall'esercizio delle pratiche di cui all'articolo 1
e, in particolare:
a) insorgenza di sindromi emorragiche e di
infezioni a livello locale, e, nei casi più gravi, di tetano e
di setticemia con alto indice di mortalità, causate dall'uso
di strumenti inadeguati, dalla contaminazione dell'ambiente
ove è stata eseguita la pratica, dalla mancata
somministrazione di terapie antibiotiche in fase pre e post
intervento;
b) comparsa di lesioni anatomiche irreversibili
causa di patologie funzionali a carico dell'apparato
uretro-genitale;
c) insorgenza di disturbi della sfera psichica,
variabili dalle occasionali sindromi ansioso-fisico-depressive
agli attacchi di panico, più o meno invalidanti, sino alla
coscienza patologia depressiva.
2. Nell'ambito delle prestazioni mediche di competenza del
Servizio sanitario nazionale deve essere altresì prevista
l'effettuazione di interventi chirurgici, sulle donne che sono
state sottoposte ad infibulazione e che li richiedono,
finalizzati alla disocclusione dell'apertura vaginale così da
consentire alle donne stesse una normale vita di relazione
sessuale nonché impedire gravi complicanze nell'eventualità di
parti naturali.