XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3689
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Il sistema radiotelevisivo è informato ai princìpi
costituzionali della libertà di espressione e di opinione,
della libertà di impresa e del pluralismo dei mezzi di
comunicazione, della apertura alle diverse opinioni e tendenze
politiche, sociali e culturali e assicura la valorizzazione
delle identità territoriali.
2. Il sistema radiotelevisivo garantisce in particolare
pari opportunità nella comunicazione elettorale e politica,
correttezza professionale, completezza della informazione,
veridicità dei fatti, tutela dei minori e rispetto delle
minoranze linguistiche, etniche e religiose.
3. Lo Stato e le regioni assicurano il ruolo del servizio
pubblico radiotelevisivo e promuovono l'innovazione
tecnologica e di prodotto dell'intero sistema delle
comunicazioni.
Art. 2.
(Attività radiotelevisiva).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'attività di diffusione radiotelevisiva via
etere terrestre e l'uso delle radiofrequenze sono soggetti a
licenza individuale; le attività di fornitura di programmi
radiotelevisivi e dei servizi di telecomunicazione sono
soggette ad autorizzazione generale.
2. I provvedimenti di licenza individuale e autorizzazione
generale sono rilasciati dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", e hanno
durata di dodici anni.
3. L'Autorità applica le sanzioni previste dall'articolo 1
della legge 31 luglio 1997, n. 249, e può revocare la licenza
e l'autorizzazione generale.
Art. 3.
(Competenze regionali).
1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, le
regioni disciplinano l'attività radiotelevisiva su
radiofrequenze terrestri in ambito locale nel rispetto dei
princìpi contenuti nella presente legge e nelle disposizioni
vigenti in materia di sistema radiotelevisivo. A tali fini le
norme regionali assicurano in particolare, oltre la piena
attuazione dei princìpi di cui all'articolo 1, la
valorizzazione delle culture regionali e locali e la tutela
delle minoranze linguistiche riconosciute dalla normativa
vigente.
2. I limiti relativi al divieto di posizioni dominanti in
ambito regionale sono determinati dalle leggi statali. Gli
indici di affollamento pubblicitario nell'emittenza locale
sono definiti nel rispetto delle norme vigenti.
3. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze
individua, nell'ambito di ciascun bacino di utenza, le
radiofrequenze destinate alla emittenza radiotelevisiva in
ambito locale, garantendo il diritto di trasmissione delle
emittenti nazionali. Presso la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano è istituito un Comitato per il
coordinamento dell'utilizzazione delle radiofrequenze
radiotelevisive assegnate a ciascuna regione o provincia
autonoma, che esprime parere sulle proposte di licenza
individuale e autorizzazione generale formulate
dall'Autorità.
4. La localizzazione dei siti degli impianti prevista dal
piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze è
definita dall'Autorità d'intesa con il Comitato di cui al
comma 3 nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e
della salute.
5. La legge regionale o provinciale definisce le misure di
sostegno all'innovazione tecnologica, allo sviluppo delle
infrastrutture a banda larga e alla produzione radiotelevisiva
con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e
alla digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.
Art. 4.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si applicano in quanto
compatibili, le definizioni contenute nell'articolo 1 del
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale adottato dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni con delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre
2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001.
Art. 5.
(Divieto di posizioni dominanti nel mercato televisivo e
della pubblicità).
1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in
tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di
posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249,
e successive modificazioni. All'articolo 2 della citata legge
n. 249 del 1997, al comma 6, alinea, il secondo periodo è
soppresso; e al comma 8, lettera d), le parole:
"destinata al consumo delle famiglie;" sono sostituite dalle
seguenti: "destinata al consumo;". In nessun caso un soggetto
privato può essere destinatario di più di due concessioni
televisive nazionali in tecnica analogica.
2. Le radiofrequenze via etere terrestre in tecnica
analogica possono essere impiegate per la diffusione di
programmi codificati ovvero a pagamento fino al 31 dicembre
2003.
3. Le radiofrequenze resesi disponibili ai sensi del
presente articolo sono riassegnate dall'Autorità con le
procedure previste dalla normativa vigente anche per la
sperimentazione di trasmissione di programmi via etere
terrestre in tecnica digitale, garantendo la pluralità di
soggetti operatori e nel rispetto dei princìpi contenuti nella
presente legge.
4. Dalla data di completamento della transizione dal
sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno
stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società
controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi
dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n.
249, non può essere titolare di licenze che consentano di
diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi
televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica
digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di
posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata
legge n. 249 del 1997, e successive modificazioni.
5. I destinatari di concessioni televisive nazionali che
controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle
risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere
terrestre in tecnica analogica non possono controllare,
direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti
radiofoniche.
6. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono
pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali
in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale
che non superano il 20 per cento dei proventi come definiti al
secondo periodo della lettera a) del comma 8
dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono
raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive
locali di cui non sono controllanti, da cui non sono
controllate o con esse collegate, ai sensi del citato articolo
2, commi 17 e 18, della legge n. 249 del 1997.
7. I soggetti che controllano quotidiani possono essere
destinatari di licenze individuali, abilitazioni ed
autorizzazioni generali radiotelevisive. I commi da 1 a 5 e 7
dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono
abrogati.
Art. 6.
(Tutela del pluralismo e della concorrenza nel mercato
radiotelevisivo via etere terrestre in tecnica
digitale).
1. Il sistema radiotelevisivo in tecnica digitale è
informato, sia nella fase di sperimentazione sia
successivamente all'effettivo completo passaggio dalla
diffusione televisiva terrestre in tecnica analogica a quella
digitale, al pluralismo delle fonti e alla concorrenza
effettiva fra le emittenti che utilizzano reti via etere
terrestre, via cavo e via satellite.
2. L'Autorità invia, entro il 31 marzo di ciascun anno,
alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata
"Commissione parlamentare di vigilanza", e alle Commissioni
parlamentari competenti un rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle norme relative al divieto di posizione
dominante sulle concentrazioni nel settore radiotelevisivo
riferito all'anno precedente.
3. Fermi restando i poteri e le funzioni dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato con riferimento ai
singoli mercati, l'Autorità, qualora accerti l'esistenza di
una concorrenza effettiva ai sensi del comma 1 valuta le
posizioni di mercato di cui al comma 4 con riferimento al
mercato delle reti distributive del segnale televisivo
digitale via cavo, via satellite e su radiofrequenze
terrestri. Qualora l'Autorità verifichi l'assenza di una
effettiva concorrenza tra mezzi distributivi dei programmi
televisivi via cavo, via satellite e su radiofrequenze
terrestri in tecnica digitale, valuta la posizione di mercato
di cui al citato comma 4 tenuto conto di ogni singolo mezzo
distributivo dei programmi.
4. L'Autorità, qualora, anche con riferimento alla fase di
sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre in
tecnica digitale, accerti che un operatore detiene una
posizione dominante singola o congiunta sul mercato delle reti
di trasmissione televisive digitali come individuato ai sensi
del comma 3, impone a tale operatore obblighi di trasparenza,
non discriminazione e remunerazione dei soli costi
incrementali di lungo periodo per la realizzazione
dell'infrastruttura, accertati mediante separazione
societaria.
5. Gli operatori di rete che sono titolari di più di una
licenza individuale per l'uso delle radiofrequenze ai fini
della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare
all'interno dei propri blocchi di diffusione pari opportunità
e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori
di contenuto che non siano società controllanti, controllate o
collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che
godono di diritti di esclusiva sono tenute a costituire
società separate per lo svolgimento di qualsiasi attività nel
settore della diffusione televisiva via etere terrestre in
tecnica digitale.
Art. 7.
(Servizio pubblico radiotelevisivo).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede ad affidare ad una apposita fondazione, denominata
"Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo", il
capitale azionario della società RAI-Radiotelevisione
italiana. Agli oneri relativi al funzionamento della
Fondazione di cui al presente comma si provvede tramite il
versamento da parte della società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo di una quota pari all'uno per cento
dei proventi del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed
alla televisione.
2. La Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo
di cui al comma 1, di seguito denominata "Fondazione", è
diretta da un comitato direttivo formato da cinque persone:
quattro componenti sono nominati dalla Commissione
parlamentare di vigilanza con il voto limitato a uno; il
presidente è nominato dalla medesima Commissione parlamentare
di vigilanza, con maggioranza qualificata dei due terzi.
3. In sede di prima attuazione della presente legge,
qualora la Commissione parlamentare di vigilanza non provveda
alla nomina del presidente di cui al comma 2 entro due mesi
dalla data della sua entrata in vigore, la stessa è demandata
ai quattro componenti del comitato direttivo della Fondazione.
Decorso inutilmente l'ulteriore termine di un mese, i quattro
membri decadono automaticamente dall'incarico e non sono
rieleggibili.
4. Il mandato dei membri del comitato direttivo della
Fondazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1^
aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola
volta. Le dimissioni del presidente non dovute ad impedimento
permanente comportano la contestuale decadenza del comitato
direttivo. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei
membri del comitato direttivo, la Commissione parlamentare di
vigilanza elegge il nuovo componente con la procedura di cui
al comma 2 entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Le
dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza
dell'intero comitato, compreso il presidente.
5. Il comitato direttivo della Fondazione nomina e revoca
l'amministratore unico della società di gestione, il cui
mandato, rinnovabile, dura tre anni. In particolare
l'amministratore unico è revocato per gravi squilibri della
gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli
obiettivi indicati nel contratto di servizio. La Fondazione
approva il bilancio della società entro il 31 marzo di ciascun
anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio,
vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della
società, valuta la congruità dell'impiego del finanziamento
pubblico rispetto all'efficienza aziendale e alla produzione
dei programmi.
6. La Fondazione delibera sulle proposte della società
concessionaria di costituzione di società controllate o
collegate di cui all'articolo 8, comma 11, ed indica i
nominativi dei rappresentanti nei consigli di amministrazione
delle medesime società.
Art. 8.
(Gestione del servizio pubblico
radiotelevisivo).
1. La gestione del servizio pubblico radiotelevisivo è
affidata dalla Fondazione alla società RAI-Radiotelevisione
italiana, che la esercita in concessione secondo le
disposizioni della presente legge.
2. La società RAI-Radiotelevisione italiana è organizzata
in reti e in testate giornalistiche e assimilate che
realizzano i propri progetti editoriali attraverso due
distinte divisioni televisive e due distinte divisioni
radiofoniche di gestione dei fondi destinati, rispettivamente,
ai prodotti e alle attività di servizio pubblico finanziati
con i proventi del canone di abbonamento e ai prodotti e alle
attività orientati al mercato finanziati con i proventi della
pubblicità.
3. I direttori delle reti e delle testate giornalistiche e
assimilate propongono all'amministratore unico il proprio
programma editoriale dettagliando i progetti di produzione e
di acquisto e distinguendo le richieste di risorse finanziarie
e produttive destinate alle attività di servizio pubblico e
alle attività orientate al mercato. L'amministratore unico, al
fine del coordinamento dei palinsesti, della migliore
efficienza aziendale e del monitoraggio delle attività, si
avvale di un comitato costituito dai direttori di ciascuna
divisione e dai direttori delle reti e delle testate
giornalistiche e assimilate. Le proposte delle reti e delle
testate giornalistiche e assimilate sono approvate
dall'amministratore unico tenendo conto delle compatibilità
complessive, finanziarie e produttive, verificate dai
direttori di divisione per gli ambiti di propria competenza. I
direttori di divisione sono responsabili dell'equilibrio
complessivo del bilancio di competenza.
4. L'attuazione dei progetti editoriali delle reti e delle
testate giornalistiche e assimilate avviene attraverso
l'erogazione, da parte delle divisioni, delle risorse
finanziarie e produttive previste nelle richieste approvate.
Qualora i direttori delle divisioni riscontrino, nell'attività
delle reti e delle testate, rilevanti scostamenti economici e
produttivi, singoli e complessivi, dai progetti approvati, li
segnalano all'amministratore unico che provvede ai necessari
interventi correttivi avvalendosi anche del comitato di
coordinamento previsto al comma 3.
5. L'amministratore unico nomina i direttori delle
divisioni, delle reti radiofoniche, delle reti televisive e
delle testate giornalistiche e assimilate. L'amministratore
unico garantisce l'autonomia e la professionalità nelle
attività della società e assume i provvedimenti necessari ad
assicurare il rispetto dei princìpi di cui agli articoli da 1
a 9, degli indirizzi generali e dei codici deontologici
applicabili. All'amministratore unico è affidata la
responsabilità della realizzazione degli obiettivi attuativi
degli indirizzi trasmessi dalla Commissione parlamentare di
vigilanza alla Fondazione. Nei casi in cui la Commissione
parlamentare di vigilanza constata, con voto a maggioranza dei
due terzi dei componenti, il mancato perseguimento degli
indirizzi, invia una relazione al comitato direttivo della
Fondazione che adotta i conseguenti provvedimenti e, in caso
di particolare gravità, procede alla revoca
dell'amministratore unico.
6. La programmazione di servizio pubblico non può essere
inferiore al 50 per cento del tempo complessivo di
trasmissione e deve essere distribuita in modo equilibrato
nelle diverse fasce orarie.
7. I criteri per la separazione contabile fra le divisioni
sono definiti dall'Autorità. Decorsi due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Fondazione
trasmette alla Commissione parlamentare di vigilanza una
relazione sulla funzionalità della modalità di separazione
contabile operata dalle divisioni, esprimendosi anche sulla
opportunità della loro trasformazione in società separate.
8. Ferme rimanendo le disposizioni vigenti in materia di
riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e
alla televisione, la società concessionaria provvede ad
iscrivere i relativi proventi nella contabilità riservata al
servizio pubblico. Il canone è annualmente adeguato al tasso
di inflazione programmato approvato nel Documento di
programmazione economico-finanziaria. Esso può essere
ulteriormente aumentato in relazione a significativi
incrementi quantitativi o qualitativi della attività di
servizio pubblico derivanti dagli indirizzi della Commissione
parlamentare di vigilanza ovvero ad incrementi non prevedibili
dei costi di gestione del servizio pubblico per fatti non
imputabili alla società concessionaria accertati in sede di
approvazione del contratto di servizio con la stessa
società.
9. Il controllo della gestione sociale è effettuato ai
sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile da un
collegio sindacale composto da tre membri, compreso il
presidente, e due supplenti, nominati dalla Fondazione e
scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei
conti.
10. La società RAI-Radiotelevisione italiana può stipulare
contratti con pubbliche amministrazioni per la produzione di
servizi specifici i cui proventi sono inseriti nella
contabilità riservata al servizio pubblico. Nella medesima
contabilità sono incorporati i proventi relativi alla
commercializzazione dei prodotti della attività di servizio
pubblico.
11. La società concessionaria può costituire, previa
delibera della Fondazione di cui all'articolo 7, comma 6,
società anche con la partecipazione di privati, in particolare
per la gestione di singole attività destinate alla diffusione
del segnale, alla produzione e alla commercializzazione dei
programmi anche a livello internazionale, alla promozione
dell'industria cinematografica, dell'audiovisivo e dei nuovi
media, allo sfruttmento del marchio. L'amministratore
unico, sulla base delle indicazioni del comitato direttivo
della Fondazione, nomina i rappresentanti nei consigli di
amministrazione nelle società di cui al presente comma secondo
le previsioni dei rispettivi statuti. Per le attività definite
negli indirizzi generali della Commissione parlamentare di
vigilanza come strettamente inerenti al servizio pubblico, la
partecipazione azionaria dei privati non può eccedere,
complessivamente, la quota del 49 per cento.
Art. 9.
(Attività di servizio pubblico
radiotelevisivo).
1. Nel rispetto dei princìpi generali di cui all'articolo
1, l'attività di servizio pubblico è vincolata alla
rappresentazione della pluralità delle opinioni e delle
tendenze politiche, sociali, culturali; assicura
l'universalità della diffusione; promuove la conoscenza delle
culture e degli interessi, anche se minoritari, emergenti
nella società; provvede alla diffusione di produzioni
informative, culturali, di carattere formativo e educativo,
sportive, cinematografiche e di intrattenimento. Il servizio
pubblico cura la diffusione di opere cinematografiche europee
ed italiane significative, la valorizzazione delle produzioni
audiovisive europee e nazionali e lo sviluppo di nuovi
linguaggi espressivi in relazione all'evoluzione delle
tecnologie. L'attività di diffusione dei programmi informativi
costituisce comunque obiettivo fondamentale del servizio
pubblico. Tale attività si caratterizza per la completezza, la
parità di condizioni, l'apertura alle diverse identità
politiche, sociali e culturali.
2. La Commissione parlamentare di vigilanza predispone un
libro bianco sullo stato del sistema delle comunicazioni
finalizzato anche alla verifica degli orientamenti e delle
aspettative della opinione pubblica nazionale per il settore
radiotelevisivo e allo studio delle realtà esistenti in altri
Paesi. Il libro bianco può essere integrato da rapporti
predisposti da esperti nominati dalla Commissione parlamentare
di vigilanza ovvero da organismi e da università altamente
qualificati nel settore delle analisi sociali, economiche e
culturali.
3. Sulla base dell'istruttoria acquisita ai sensi del
comma 2, la Commissione parlamentare di vigilanza approva a
maggioranza di due terzi dei componenti, entro il 31 marzo
dell'anno di scadenza del contratto di servizio di cui al
comma 7, gli indirizzi generali per l'attività di servizio
pubblico, ivi compresi quelli tendenziali di ascolto che
devono essere raggiunti dalla programmazione di servizio
pubblico che invia alla Fondazione. In sede di prima
attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data
della sua entrata in vigore, la Commissione parlamentare di
vigilanza approva gli indirizzi generali e la scadenza del
contratto di servizio vigente è fissata entro i sei mesi
successivi.
4. Nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo la
Commissione parlamentare di vigilanza approva specifiche
direttive generali relative alla qualità della produzione
indirizzata al mercato e delle emissioni pubblicitarie.
5. In caso di mancata approvazione degli indirizzi
generali entro il termine fissato ai sensi del comma 3,
l'Autorità provvede, entro il mese successivo, ad indicare
alla Fondazione gli indirizzi generali della programmazione,
dandone contestuale comunicazione alla Commissione
parlamentare di vigilanza.
6. L'Autorità rilascia alla società RAI-Radiotelevisione
italiana la concessione per l'uso delle radiofrequenze per la
gestione del servizio pubblico radiotelevisivo.
7. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Commissione
parlamentare di vigilanza, il Governo predispone lo schema del
contratto di servizio della durata di tre anni, che deve
essere negoziato con la società concessionaria e che regola
modalità e strumenti di applicazione, ferma restando la
responsabilità professionale della società concessionaria per
il perseguimento degli obiettivi. Il contratto di servizio è
approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza a
maggioranza di due terzi dei componenti.
8. Nel contratto di servizio sono individuati sulla base
degli indirizzi approvati dalla Commissione parlamentare di
vigilanza, tempi e modalità della programmazione destinata
alla valorizzazione delle culture del territorio nelle regioni
e nelle province autonome. Fermi restando i limiti e vincoli
propri del servizio pubblico, gli indirizzi generali relativi
all'uso degli spazi riservati sono demandati alla Conferenza
dei presidenti d'assemblea, dei consigli regionali e delle
province autonome che delibera a maggioranza dei due terzi.
9. Il controllo sulla corretta attuazione del contratto di
servizio viene esercitato con cadenza almeno annuale dalla
Commissione parlamentare di vigilanza, che valuta anche le
relazioni annuali sullo stato del sistema delle comunicazioni
inviate dall'Autorità.
10. Nei programmi della attività di servizio pubblico non
possono essere inseriti messaggi pubblicitari. La
programmazione orientata al mercato è regolata dalle norme di
diritto comune.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sull'uso
delle risorse pubbliche assegnate al servizio pubblico
radiotelevisivo come individuate dalla specifica contabilità
separata, trasmettendo alla Commissione parlamentare di
vigilanza il relativo referto entro tre mesi dalla
approvazione del bilancio consuntivo.
Art. 10.
(Abilitazione alla sperimentazione).
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 5, fino
alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente
eserciscono l'attività di radiodiffusione televisiva su
radiofrequenze via etere terrestre in tecnica analogica, via
cavo e via satellite nonché i soggetti di cui al comma 2,
possono richiedere all'Autorità il rilascio dell'abilitazione
alla sperimentazione per la diffusione di programmi numerici e
di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale
su radiofrequenze terrestri. L'abilitazione è rilasciata nel
rispetto delle condizioni definite dalla stessa Autorità.
2. L'abilitazione alla sperimentazione di cui al comma 1 è
altresì rilasciata anche a soggetti diversi da quelli previsti
dal medesimo comma 1 a condizione che entro trenta giorni dal
rilascio dell'abilitazione presentino richiesta di iscrizione
al registro degli operatori di comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le modalità e con gli
obblighi fissati, con propria delibera, dall'Autorità.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 può essere richiesta
anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai
sensi dell'articolo 2602 del codice civile, ovvero che
sottoscrivono congiuntamente un'intesa a svolgere le attività
di sperimentazione, in caso di rilascio dell'abilitazione,
conformemente al progetto di attuazione e al progetto
radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.
4. Al consorzio di cui al comma 3 possono partecipare i
soggetti di cui al comma 1 nonché gli editori di prodotti e
servizi multimediali, ferma restando la responsabilità
solidale di sottoscrittori per tutta la durata della
sperimentazione. La definizione dell'intesa destinata allo
svolgimento delle attività sperimentali non determina di per
sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti,
ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale e
operativa. Nell'intesa devono essere specificate le attività
di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa
partecipante.
5. La durata delle abilitazioni non può superare il
termine di scadenza della concessione del soggetto abilitato e
comunque, anche con riferimento ai soggetti che non sono
titolari di concessione, il termine del 25 luglio 2005.
Art. 11.
(Misure a sostegno dell'effettiva apertura del mercato
televisivo via etere terrestre in tecnica digitale).
1. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla
sperimentazione che sono titolari di più di una concessione
televisiva, ovvero di concessioni e di autorizzazione soggetta
ai medesimi obblighi della concessione ai sensi dell' articolo
3, commi 6 e 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, all'atto
della richiesta della abilitazione devono impegnarsi a
riservare all'interno del proprio blocco di diffusione pari
opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità
trasmissiva, a condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie, per la sperimentazione da parte di soggetti
non abilitati che non siano società controllanti, controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della
citata legge n. 249 del 1997, con il richiedente ovvero con
altri soggetti già abilitati, che abbiano richiesto
l'abilitazione o che siano concessionari e non abbiano ancora
richiesto l'abilitazione.
2. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla
sperimentazione all'atto della richiesta della abilitazione
devono precisare le tipologie di programmi che intendono
diffondere in via sperimentale specificando se viene diffusa
replica di programmi autorizzati via cavo e via satellite
ovvero replica di programmi irradiati legittimamente da
emittenti terrestri ovvero nuovi programmi oggetto di
autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura
dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in
tecnica digitale su radiofrequenze terrestri.
3. L'Autorità, su istanza del richiedente, prevede, nel
rilasciare l'abilitazione, un periodo non superiore a sei mesi
di prove tecniche, durante il quale non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. L'abilitazione è rilasciata esclusivamente per le
radiofrequenze previste dal piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze in tecnica digitale.
Art. 12.
(Agevolazioni all'avvio della sperimentazione e limiti al
cumulo dei blocchi di diffusione).
1. Fino alla completa cessazione delle trasmissioni in
tecnica analogica, le trasmissioni in tecnica digitale, anche
ai fini della sperimentazione, sono effettuate sui canali
legittimamente eserciti nonché su quelli eventualmente
derivanti dalle acquisizioni.
2. Ferma l'efficacia delle acquisizioni di impianti o di
rami di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, e sino alla completa cessazione delle trasmissioni
televisive in tecnica analogica, al fine di promuovere l'avvio
dei mercati delle diffusioni televisive terrestri in tecnica
digitale, sono consentiti i trasferimenti di impianti o di
rami di azienda tra concessionari o autorizzati alla
diffusione del segnale televisivo su radiofrequenze terrestri
in tecnica analogica in ambito locale o nazionale, nonché tra
questi ed ogni altro soggetto, pur se non già titolare di
concessione, autorizzazione o comunque di altro titolo
legittimante l'emittenza televisiva su radiofrequenze
terrestri in tecnica analogica, a condizione che tali ultimi
soggetti siano in possesso dei requisiti stabiliti
dall'Autorità in un apposito regolamento da adottare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
tenendo conto, in quanto applicabili, degli obblighi previsti
per i concessionari per la radiodiffusione in tecnica
analogica dalle leggi vigenti nonché dal regolamento di cui
alla deliberazione dell'Autorità n. 78 del 1^ dicembre 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10
dicembre 1998.
3. L'acquisto di radiofrequenze, come previsto dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, deve essere
reso compatibile con il piano di assegnazione delle
radiofrequenze in tecnica digitale definito dalla Autorità.
4. Al fine esclusivo di realizzare reti digitali ciascun
soggetto può acquisire direttamente ovvero attraverso società
controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo
2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, tutti
gli impianti o i rami di azienda di non più di un'altra
società concessionaria o autorizzata operante in ambito
nazionale.
5. L'efficacia delle acquisizioni di cui al comma 2 è
subordinata all'effettiva richiesta da parte del soggetto
acquirente dell'abilitazione alla sperimentazione o, quando
già possibile, della licenza di operatore di rete in tecnica
digitale, che deve essere presentata entro i sessanta giorni
successivi al primo atto di acquisizione.
6. Ogni soggetto abilitato in ambito nazionale può
realizzare direttamente, ovvero ai sensi del comma 2 del
presente articolo, attraverso società controllanti,
controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2,
commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non più di
due blocchi di diffusione in chiaro dedicati alla
sperimentazione.
7. Gli impianti o i rami di azienda acquisiti ai sensi del
presente articolo devono essere utilizzati esclusivamente per
la diffusione in tecnica digitale, inclusa quella effettuata
in via sperimentale ai sensi della presente legge.
8. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si
applicano, sino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e, in
particolare, gli articoli da 3 a 9.
Art. 13.
(Fondo per l'innovazione tecnologica).
1. E' istituito, secondo le modalità indicate nel
regolamento di attuazione di cui al comma 3, un fondo per
incentivare la diffusione della tecnologia digitale su
frequenze terrestri, via cavo e via satellite, anche con
riferimento alla distribuzione all'utenza di apparecchi per la
ricezione dei programmi televisivi, radiofonici e dei servizi
in tecnica digitale. Con successivi provvedimenti sono
individuate le forme e le modalità di partecipazione
finanziaria al fondo da parte delle società private
interessate ai processi di innovazione tecnologica del
settore.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, al
fondo di cui al comma 1 sono assegnati per il triennio
2003-2005 300 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 100
milioni di euro per il 2003, 100 milioni di euro per il 2004 e
100 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle comunicazioni,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità e le procedure per
l'utilizzazione del fondo di cui al comma 1.
Art. 14.
(Tutela e promozione dell'industria audiovisiva
indipendente).
1. Il sistema radiotelevisivo promuove i prodotti
cinematografici e dell'audiovisivo realizzati da produttori
indipendenti e garantisce il rispetto delle quote di
investimento e di trasmissione di programmi definite dalle
direttive comunitarie e dall'articolo 2 della legge 30 aprile
1998, n. 122.
2. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive riserva
una quota non inferiore al 40 per cento dei canali irradiati a
pagamento sul territorio nazionale a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie alla responsabilità
editoriale di soggetti ovvero di produttori indipendenti e
comunque non controllati o collegati con il gestore della
piattaforma.
3. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive a
pagamento riserva il 10 per cento dei propri proventi da
abbonamento all'investimento in prodotti audiovisivi e
cinematografici realizzati da produttori indipendenti, non
controllati o collegati a soggetti destinatari di licenza di
diffusione, da ripartire sul numero totale dei canali
irradiati a pagamento sul territorio nazionale.
4. Le emittenti radiotelevisive possono acquisire i
diritti di trasmissione dei prodotti audiovisivi realizzati da
produttori indipendenti per un periodo non superiore a sei
anni.
5. I contratti di compravendita di diritti per la
trasmissione di produzioni, qualora riguardino lo sfruttamento
su una pluralità di modalità distributive, devono indicare il
valore attribuito a ciascun utilizzo.
Art. 15.
(Autorizzazione per la trasmissione di programmi
televisivi in contemporanea).
1. La trasmissione di programmi televisivi in
contemporanea da parte di concessionari privati per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale, che operano in
bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione
rilasciata dall'Autorità, sulla base di preventive intese tra
i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione è
rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi
da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento
di cui all'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea
per una durata giornaliera non eccedente le 12 ore, salvo il
caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non
prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui
al comma 1.
3. Agli effetti dell'affollamento pubblicitario delle
trasmissioni televisive in contemporanea previste dal presente
articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
4. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo
sono considerate emittenti esercenti reti locali. In ogni caso
le emittenti che operano trasmettendo in contemporanea ai
sensi del presente articolo non possono essere computate come
rete nazionale agli effetti dei limiti previsti dall'articolo
2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. L'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è
abrogato.