XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3689




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. Il sistema radiotelevisivo è informato ai princìpi costituzionali della libertà di espressione e di opinione, della libertà di impresa e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, della apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali e culturali e assicura la valorizzazione delle identità territoriali.
        2. Il sistema radiotelevisivo garantisce in particolare pari opportunità nella comunicazione elettorale e politica, correttezza professionale, completezza della informazione, veridicità dei fatti, tutela dei minori e rispetto delle minoranze linguistiche, etniche e religiose.
        3. Lo Stato e le regioni assicurano il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo e promuovono l'innovazione tecnologica e di prodotto dell'intero sistema delle comunicazioni.


Art. 2.

(Attività radiotelevisiva).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'attività di diffusione radiotelevisiva via etere terrestre e l'uso delle radiofrequenze sono soggetti a licenza individuale; le attività di fornitura di programmi radiotelevisivi e dei servizi di telecomunicazione sono soggette ad autorizzazione generale.
        2. I provvedimenti di licenza individuale e autorizzazione generale sono rilasciati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", e hanno durata di dodici anni.
        3. L'Autorità applica le sanzioni previste dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e può revocare la licenza e l'autorizzazione generale.

Art. 3.

(Competenze regionali).

        1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni disciplinano l'attività radiotelevisiva su radiofrequenze terrestri in ambito locale nel rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti in materia di sistema radiotelevisivo. A tali fini le norme regionali assicurano in particolare, oltre la piena attuazione dei princìpi di cui all'articolo 1, la valorizzazione delle culture regionali e locali e la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla normativa vigente.
        2. I limiti relativi al divieto di posizioni dominanti in ambito regionale sono determinati dalle leggi statali. Gli indici di affollamento pubblicitario nell'emittenza locale sono definiti nel rispetto delle norme vigenti.
        3. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze individua, nell'ambito di ciascun bacino di utenza, le radiofrequenze destinate alla emittenza radiotelevisiva in ambito locale, garantendo il diritto di trasmissione delle emittenti nazionali. Presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito un Comitato per il coordinamento dell'utilizzazione delle radiofrequenze radiotelevisive assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma, che esprime parere sulle proposte di licenza individuale e autorizzazione generale formulate dall'Autorità.
        4. La localizzazione dei siti degli impianti prevista dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze è definita dall'Autorità d'intesa con il Comitato di cui al comma 3 nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e della salute.
        5. La legge regionale o provinciale definisce le misure di sostegno all'innovazione tecnologica, allo sviluppo delle infrastrutture a banda larga e alla produzione radiotelevisiva con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e alla digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.


Art. 4.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge si applicano in quanto compatibili, le definizioni contenute nell'articolo 1 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001.


Art. 5.

(Divieto di posizioni dominanti nel mercato televisivo e
della pubblicità).

        1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni. All'articolo 2 della citata legge n. 249 del 1997, al comma 6, alinea, il secondo periodo è soppresso; e al comma 8, lettera d), le parole: "destinata al consumo delle famiglie;" sono sostituite dalle seguenti: "destinata al consumo;". In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.
        2. Le radiofrequenze via etere terrestre in tecnica analogica possono essere impiegate per la diffusione di programmi codificati ovvero a pagamento fino al 31 dicembre 2003.
        3. Le radiofrequenze resesi disponibili ai sensi del presente articolo sono riassegnate dall'Autorità con le procedure previste dalla normativa vigente anche per la sperimentazione di trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge.
        4. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata legge n. 249 del 1997, e successive modificazioni.
        5. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.
        6. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superano il 20 per cento dei proventi come definiti al secondo periodo della lettera a) del comma 8 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non sono controllanti, da cui non sono controllate o con esse collegate, ai sensi del citato articolo 2, commi 17 e 18, della legge n. 249 del 1997.
        7. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di licenze individuali, abilitazioni ed autorizzazioni generali radiotelevisive. I commi da 1 a 5 e 7 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati.

Art. 6.

(Tutela del pluralismo e della concorrenza nel mercato
radiotelevisivo via etere terrestre in tecnica
digitale).

        1. Il sistema radiotelevisivo in tecnica digitale è informato, sia nella fase di sperimentazione sia successivamente all'effettivo completo passaggio dalla diffusione televisiva terrestre in tecnica analogica a quella digitale, al pluralismo delle fonti e alla concorrenza effettiva fra le emittenti che utilizzano reti via etere terrestre, via cavo e via satellite.
        2. L'Autorità invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione parlamentare di vigilanza", e alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle norme relative al divieto di posizione dominante sulle concentrazioni nel settore radiotelevisivo riferito all'anno precedente.
        3. Fermi restando i poteri e le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento ai singoli mercati, l'Autorità, qualora accerti l'esistenza di una concorrenza effettiva ai sensi del comma 1 valuta le posizioni di mercato di cui al comma 4 con riferimento al mercato delle reti distributive del segnale televisivo digitale via cavo, via satellite e su radiofrequenze terrestri. Qualora l'Autorità verifichi l'assenza di una effettiva concorrenza tra mezzi distributivi dei programmi televisivi via cavo, via satellite e su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale, valuta la posizione di mercato di cui al citato comma 4 tenuto conto di ogni singolo mezzo distributivo dei programmi.
        4. L'Autorità, qualora, anche con riferimento alla fase di sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre in tecnica digitale, accerti che un operatore detiene una posizione dominante singola o congiunta sul mercato delle reti di trasmissione televisive digitali come individuato ai sensi del comma 3, impone a tale operatore obblighi di trasparenza, non discriminazione e remunerazione dei soli costi incrementali di lungo periodo per la realizzazione dell'infrastruttura, accertati mediante separazione societaria.
        5. Gli operatori di rete che sono titolari di più di una licenza individuale per l'uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare all'interno dei propri blocchi di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
        6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che godono di diritti di esclusiva sono tenute a costituire società separate per lo svolgimento di qualsiasi attività nel settore della diffusione televisiva via etere terrestre in tecnica digitale.


Art. 7.

(Servizio pubblico radiotelevisivo).

        1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad affidare ad una apposita fondazione, denominata "Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo", il capitale azionario della società RAI-Radiotelevisione italiana. Agli oneri relativi al funzionamento della Fondazione di cui al presente comma si provvede tramite il versamento da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di una quota pari all'uno per cento dei proventi del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione.
        2. La Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo di cui al comma 1, di seguito denominata "Fondazione", è diretta da un comitato direttivo formato da cinque persone: quattro componenti sono nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza con il voto limitato a uno; il presidente è nominato dalla medesima Commissione parlamentare di vigilanza, con maggioranza qualificata dei due terzi.
        3. In sede di prima attuazione della presente legge, qualora la Commissione parlamentare di vigilanza non provveda alla nomina del presidente di cui al comma 2 entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore, la stessa è demandata ai quattro componenti del comitato direttivo della Fondazione. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di un mese, i quattro membri decadono automaticamente dall'incarico e non sono rieleggibili.
        4. Il mandato dei membri del comitato direttivo della Fondazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1^ aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le dimissioni del presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del comitato direttivo. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri del comitato direttivo, la Commissione parlamentare di vigilanza elegge il nuovo componente con la procedura di cui al comma 2 entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell'intero comitato, compreso il presidente.
        5. Il comitato direttivo della Fondazione nomina e revoca l'amministratore unico della società di gestione, il cui mandato, rinnovabile, dura tre anni. In particolare l'amministratore unico è revocato per gravi squilibri della gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto di servizio. La Fondazione approva il bilancio della società entro il 31 marzo di ciascun anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio, vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della società, valuta la congruità dell'impiego del finanziamento pubblico rispetto all'efficienza aziendale e alla produzione dei programmi.
        6. La Fondazione delibera sulle proposte della società concessionaria di costituzione di società controllate o collegate di cui all'articolo 8, comma 11, ed indica i nominativi dei rappresentanti nei consigli di amministrazione delle medesime società.


Art. 8.

(Gestione del servizio pubblico
radiotelevisivo).

        1. La gestione del servizio pubblico radiotelevisivo è affidata dalla Fondazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana, che la esercita in concessione secondo le disposizioni della presente legge.
        2. La società RAI-Radiotelevisione italiana è organizzata in reti e in testate giornalistiche e assimilate che realizzano i propri progetti editoriali attraverso due distinte divisioni televisive e due distinte divisioni radiofoniche di gestione dei fondi destinati, rispettivamente, ai prodotti e alle attività di servizio pubblico finanziati con i proventi del canone di abbonamento e ai prodotti e alle attività orientati al mercato finanziati con i proventi della pubblicità.
        3. I direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate propongono all'amministratore unico il proprio programma editoriale dettagliando i progetti di produzione e di acquisto e distinguendo le richieste di risorse finanziarie e produttive destinate alle attività di servizio pubblico e alle attività orientate al mercato. L'amministratore unico, al fine del coordinamento dei palinsesti, della migliore efficienza aziendale e del monitoraggio delle attività, si avvale di un comitato costituito dai direttori di ciascuna divisione e dai direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate. Le proposte delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate sono approvate dall'amministratore unico tenendo conto delle compatibilità complessive, finanziarie e produttive, verificate dai direttori di divisione per gli ambiti di propria competenza. I direttori di divisione sono responsabili dell'equilibrio complessivo del bilancio di competenza.
        4. L'attuazione dei progetti editoriali delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate avviene attraverso l'erogazione, da parte delle divisioni, delle risorse finanziarie e produttive previste nelle richieste approvate. Qualora i direttori delle divisioni riscontrino, nell'attività delle reti e delle testate, rilevanti scostamenti economici e produttivi, singoli e complessivi, dai progetti approvati, li segnalano all'amministratore unico che provvede ai necessari interventi correttivi avvalendosi anche del comitato di coordinamento previsto al comma 3.
        5. L'amministratore unico nomina i direttori delle divisioni, delle reti radiofoniche, delle reti televisive e delle testate giornalistiche e assimilate. L'amministratore unico garantisce l'autonomia e la professionalità nelle attività della società e assume i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei princìpi di cui agli articoli da 1 a 9, degli indirizzi generali e dei codici deontologici applicabili. All'amministratore unico è affidata la responsabilità della realizzazione degli obiettivi attuativi degli indirizzi trasmessi dalla Commissione parlamentare di vigilanza alla Fondazione. Nei casi in cui la Commissione parlamentare di vigilanza constata, con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti, il mancato perseguimento degli indirizzi, invia una relazione al comitato direttivo della Fondazione che adotta i conseguenti provvedimenti e, in caso di particolare gravità, procede alla revoca dell'amministratore unico.
        6. La programmazione di servizio pubblico non può essere inferiore al 50 per cento del tempo complessivo di trasmissione e deve essere distribuita in modo equilibrato nelle diverse fasce orarie.
        7. I criteri per la separazione contabile fra le divisioni sono definiti dall'Autorità. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alla Commissione parlamentare di vigilanza una relazione sulla funzionalità della modalità di separazione contabile operata dalle divisioni, esprimendosi anche sulla opportunità della loro trasformazione in società separate.
        8. Ferme rimanendo le disposizioni vigenti in materia di riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, la società concessionaria provvede ad iscrivere i relativi proventi nella contabilità riservata al servizio pubblico. Il canone è annualmente adeguato al tasso di inflazione programmato approvato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Esso può essere ulteriormente aumentato in relazione a significativi incrementi quantitativi o qualitativi della attività di servizio pubblico derivanti dagli indirizzi della Commissione parlamentare di vigilanza ovvero ad incrementi non prevedibili dei costi di gestione del servizio pubblico per fatti non imputabili alla società concessionaria accertati in sede di approvazione del contratto di servizio con la stessa società.
        9. Il controllo della gestione sociale è effettuato ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile da un collegio sindacale composto da tre membri, compreso il presidente, e due supplenti, nominati dalla Fondazione e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
        10. La società RAI-Radiotelevisione italiana può stipulare contratti con pubbliche amministrazioni per la produzione di servizi specifici i cui proventi sono inseriti nella contabilità riservata al servizio pubblico. Nella medesima contabilità sono incorporati i proventi relativi alla commercializzazione dei prodotti della attività di servizio pubblico.
        11. La società concessionaria può costituire, previa delibera della Fondazione di cui all'articolo 7, comma 6, società anche con la partecipazione di privati, in particolare per la gestione di singole attività destinate alla diffusione del segnale, alla produzione e alla commercializzazione dei programmi anche a livello internazionale, alla promozione dell'industria cinematografica, dell'audiovisivo e dei nuovi media, allo sfruttmento del marchio. L'amministratore unico, sulla base delle indicazioni del comitato direttivo della Fondazione, nomina i rappresentanti nei consigli di amministrazione nelle società di cui al presente comma secondo le previsioni dei rispettivi statuti. Per le attività definite negli indirizzi generali della Commissione parlamentare di vigilanza come strettamente inerenti al servizio pubblico, la partecipazione azionaria dei privati non può eccedere, complessivamente, la quota del 49 per cento.


Art. 9.

(Attività di servizio pubblico
radiotelevisivo).

        1. Nel rispetto dei princìpi generali di cui all'articolo 1, l'attività di servizio pubblico è vincolata alla rappresentazione della pluralità delle opinioni e delle tendenze politiche, sociali, culturali; assicura l'universalità della diffusione; promuove la conoscenza delle culture e degli interessi, anche se minoritari, emergenti nella società; provvede alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo e educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento. Il servizio pubblico cura la diffusione di opere cinematografiche europee ed italiane significative, la valorizzazione delle produzioni audiovisive europee e nazionali e lo sviluppo di nuovi linguaggi espressivi in relazione all'evoluzione delle tecnologie. L'attività di diffusione dei programmi informativi costituisce comunque obiettivo fondamentale del servizio pubblico. Tale attività si caratterizza per la completezza, la parità di condizioni, l'apertura alle diverse identità politiche, sociali e culturali.
        2. La Commissione parlamentare di vigilanza predispone un libro bianco sullo stato del sistema delle comunicazioni finalizzato anche alla verifica degli orientamenti e delle aspettative della opinione pubblica nazionale per il settore radiotelevisivo e allo studio delle realtà esistenti in altri Paesi. Il libro bianco può essere integrato da rapporti predisposti da esperti nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza ovvero da organismi e da università altamente qualificati nel settore delle analisi sociali, economiche e culturali.
        3. Sulla base dell'istruttoria acquisita ai sensi del comma 2, la Commissione parlamentare di vigilanza approva a maggioranza di due terzi dei componenti, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di servizio di cui al comma 7, gli indirizzi generali per l'attività di servizio pubblico, ivi compresi quelli tendenziali di ascolto che devono essere raggiunti dalla programmazione di servizio pubblico che invia alla Fondazione. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, la Commissione parlamentare di vigilanza approva gli indirizzi generali e la scadenza del contratto di servizio vigente è fissata entro i sei mesi successivi.
        4. Nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo la Commissione parlamentare di vigilanza approva specifiche direttive generali relative alla qualità della produzione indirizzata al mercato e delle emissioni pubblicitarie.
        5. In caso di mancata approvazione degli indirizzi generali entro il termine fissato ai sensi del comma 3, l'Autorità provvede, entro il mese successivo, ad indicare alla Fondazione gli indirizzi generali della programmazione, dandone contestuale comunicazione alla Commissione parlamentare di vigilanza.
        6. L'Autorità rilascia alla società RAI-Radiotelevisione italiana la concessione per l'uso delle radiofrequenze per la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo.
        7. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, il Governo predispone lo schema del contratto di servizio della durata di tre anni, che deve essere negoziato con la società concessionaria e che regola modalità e strumenti di applicazione, ferma restando la responsabilità professionale della società concessionaria per il perseguimento degli obiettivi. Il contratto di servizio è approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza a maggioranza di due terzi dei componenti.
        8. Nel contratto di servizio sono individuati sulla base degli indirizzi approvati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, tempi e modalità della programmazione destinata alla valorizzazione delle culture del territorio nelle regioni e nelle province autonome. Fermi restando i limiti e vincoli propri del servizio pubblico, gli indirizzi generali relativi all'uso degli spazi riservati sono demandati alla Conferenza dei presidenti d'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome che delibera a maggioranza dei due terzi.
        9. Il controllo sulla corretta attuazione del contratto di servizio viene esercitato con cadenza almeno annuale dalla Commissione parlamentare di vigilanza, che valuta anche le relazioni annuali sullo stato del sistema delle comunicazioni inviate dall'Autorità.
        10. Nei programmi della attività di servizio pubblico non possono essere inseriti messaggi pubblicitari. La programmazione orientata al mercato è regolata dalle norme di diritto comune.
        11. La Corte dei conti esercita il controllo sull'uso delle risorse pubbliche assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo come individuate dalla specifica contabilità separata, trasmettendo alla Commissione parlamentare di vigilanza il relativo referto entro tre mesi dalla approvazione del bilancio consuntivo.


Art. 10.

(Abilitazione alla sperimentazione).

        1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 5, fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente eserciscono l'attività di radiodiffusione televisiva su radiofrequenze via etere terrestre in tecnica analogica, via cavo e via satellite nonché i soggetti di cui al comma 2, possono richiedere all'Autorità il rilascio dell'abilitazione alla sperimentazione per la diffusione di programmi numerici e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale su radiofrequenze terrestri. L'abilitazione è rilasciata nel rispetto delle condizioni definite dalla stessa Autorità.
        2. L'abilitazione alla sperimentazione di cui al comma 1 è altresì rilasciata anche a soggetti diversi da quelli previsti dal medesimo comma 1 a condizione che entro trenta giorni dal rilascio dell'abilitazione presentino richiesta di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le modalità e con gli obblighi fissati, con propria delibera, dall'Autorità.
        3. L'abilitazione di cui al comma 2 può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, ovvero che sottoscrivono congiuntamente un'intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell'abilitazione, conformemente al progetto di attuazione e al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.
        4. Al consorzio di cui al comma 3 possono partecipare i soggetti di cui al comma 1 nonché gli editori di prodotti e servizi multimediali, ferma restando la responsabilità solidale di sottoscrittori per tutta la durata della sperimentazione. La definizione dell'intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale e operativa. Nell'intesa devono essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa partecipante.
        5. La durata delle abilitazioni non può superare il termine di scadenza della concessione del soggetto abilitato e comunque, anche con riferimento ai soggetti che non sono titolari di concessione, il termine del 25 luglio 2005.


Art. 11.

(Misure a sostegno dell'effettiva apertura del mercato
televisivo via etere terrestre in tecnica digitale).

        1. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione che sono titolari di più di una concessione televisiva, ovvero di concessioni e di autorizzazione soggetta ai medesimi obblighi della concessione ai sensi dell' articolo 3, commi 6 e 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, all'atto della richiesta della abilitazione devono impegnarsi a riservare all'interno del proprio blocco di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di soggetti non abilitati che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, con il richiedente ovvero con altri soggetti già abilitati, che abbiano richiesto l'abilitazione o che siano concessionari e non abbiano ancora richiesto l'abilitazione.
        2. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione all'atto della richiesta della abilitazione devono precisare le tipologie di programmi che intendono diffondere in via sperimentale specificando se viene diffusa replica di programmi autorizzati via cavo e via satellite ovvero replica di programmi irradiati legittimamente da emittenti terrestri ovvero nuovi programmi oggetto di autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su radiofrequenze terrestri.
        3. L'Autorità, su istanza del richiedente, prevede, nel rilasciare l'abilitazione, un periodo non superiore a sei mesi di prove tecniche, durante il quale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
        4. L'abilitazione è rilasciata esclusivamente per le radiofrequenze previste dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze in tecnica digitale.


Art. 12.

(Agevolazioni all'avvio della sperimentazione e limiti al
cumulo dei blocchi di diffusione).

        1. Fino alla completa cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica, le trasmissioni in tecnica digitale, anche ai fini della sperimentazione, sono effettuate sui canali legittimamente eserciti nonché su quelli eventualmente derivanti dalle acquisizioni.
        2. Ferma l'efficacia delle acquisizioni di impianti o di rami di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e sino alla completa cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, al fine di promuovere l'avvio dei mercati delle diffusioni televisive terrestri in tecnica digitale, sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari o autorizzati alla diffusione del segnale televisivo su radiofrequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale o nazionale, nonché tra questi ed ogni altro soggetto, pur se non già titolare di concessione, autorizzazione o comunque di altro titolo legittimante l'emittenza televisiva su radiofrequenze terrestri in tecnica analogica, a condizione che tali ultimi soggetti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'Autorità in un apposito regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tenendo conto, in quanto applicabili, degli obblighi previsti per i concessionari per la radiodiffusione in tecnica analogica dalle leggi vigenti nonché dal regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 78 del 1^ dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998.
        3. L'acquisto di radiofrequenze, come previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, deve essere reso compatibile con il piano di assegnazione delle radiofrequenze in tecnica digitale definito dalla Autorità.
        4. Al fine esclusivo di realizzare reti digitali ciascun soggetto può acquisire direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, tutti gli impianti o i rami di azienda di non più di un'altra società concessionaria o autorizzata operante in ambito nazionale.
        5. L'efficacia delle acquisizioni di cui al comma 2 è subordinata all'effettiva richiesta da parte del soggetto acquirente dell'abilitazione alla sperimentazione o, quando già possibile, della licenza di operatore di rete in tecnica digitale, che deve essere presentata entro i sessanta giorni successivi al primo atto di acquisizione.
        6. Ogni soggetto abilitato in ambito nazionale può realizzare direttamente, ovvero ai sensi del comma 2 del presente articolo, attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non più di due blocchi di diffusione in chiaro dedicati alla sperimentazione.
        7. Gli impianti o i rami di azienda acquisiti ai sensi del presente articolo devono essere utilizzati esclusivamente per la diffusione in tecnica digitale, inclusa quella effettuata in via sperimentale ai sensi della presente legge.
        8. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, sino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e, in particolare, gli articoli da 3 a 9.


Art. 13.

(Fondo per l'innovazione tecnologica).

        1. E' istituito, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui al comma 3, un fondo per incentivare la diffusione della tecnologia digitale su frequenze terrestri, via cavo e via satellite, anche con riferimento alla distribuzione all'utenza di apparecchi per la ricezione dei programmi televisivi, radiofonici e dei servizi in tecnica digitale. Con successivi provvedimenti sono individuate le forme e le modalità di partecipazione finanziaria al fondo da parte delle società private interessate ai processi di innovazione tecnologica del settore.
        2. In sede di prima attuazione della presente legge, al fondo di cui al comma 1 sono assegnati per il triennio 2003-2005 300 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per il 2003, 100 milioni di euro per il 2004 e 100 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure per l'utilizzazione del fondo di cui al comma 1.


Art. 14.

(Tutela e promozione dell'industria audiovisiva
indipendente).

        1. Il sistema radiotelevisivo promuove i prodotti cinematografici e dell'audiovisivo realizzati da produttori indipendenti e garantisce il rispetto delle quote di investimento e di trasmissione di programmi definite dalle direttive comunitarie e dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122.
        2. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive riserva una quota non inferiore al 40 per cento dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie alla responsabilità editoriale di soggetti ovvero di produttori indipendenti e comunque non controllati o collegati con il gestore della piattaforma.
        3. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive a pagamento riserva il 10 per cento dei propri proventi da abbonamento all'investimento in prodotti audiovisivi e cinematografici realizzati da produttori indipendenti, non controllati o collegati a soggetti destinatari di licenza di diffusione, da ripartire sul numero totale dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale.
        4. Le emittenti radiotelevisive possono acquisire i diritti di trasmissione dei prodotti audiovisivi realizzati da produttori indipendenti per un periodo non superiore a sei anni.
        5. I contratti di compravendita di diritti per la trasmissione di produzioni, qualora riguardino lo sfruttamento su una pluralità di modalità distributive, devono indicare il valore attribuito a ciascun utilizzo.


Art. 15.

(Autorizzazione per la trasmissione di programmi
televisivi in contemporanea).

        1. La trasmissione di programmi televisivi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
        2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le 12 ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui al comma 1.
        3. Agli effetti dell'affollamento pubblicitario delle trasmissioni televisive in contemporanea previste dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
        4. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali. In ogni caso le emittenti che operano trasmettendo in contemporanea ai sensi del presente articolo non possono essere computate come rete nazionale agli effetti dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
        5. L'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogato.



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