XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3434




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. Le regioni sono titolari della potestà di polizia, nella forma della polizia locale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
        2. La potestà di polizia locale è attuata mediante l'esercizio delle relative funzioni stabilite dalle leggi ordinarie e dai regolamenti.
        3. Nel limite delle rispettive attribuzioni istituzionali e dei conferimenti di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le funzioni di polizia locale consistono nella tutela delle libertà civili, dei diritti individuali e collettivi e degli interessi diffusi, nell'attività di prevenzione e di repressione dei reati, nella protezione della sicurezza, incolumità e pacifica convivenza dei cittadini nonché nella prevenzione e nell'intervento nelle situazioni di disagio e marginalità sociali in armonia con le condizioni e i bisogni della comunità territoriale.
        4. In applicazione dei princìpi sanciti dalla risoluzione 34/169 del 17 dicembre 1979 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che stabilisce il codice di comportamento per sussidiari incaricati di fare rispettare la legge, nell'adempimento delle funzioni previste al comma 3, il personale che svolge attività di polizia locale è tenuto al rispetto della dignità, della libertà morale, dell'onore e della riservatezza di ogni persona, ricorrendo a forme o a modalità di coercizione solo nei casi necessari.


Art. 2.

(Compiti organizzativi e istituzionali).

        1. Al fine di assolvere le funzioni di cui all'articolo 1, le regioni provvedono, nell'esercizio della loro potestà legislativa, ad istituire Corpi di polizia locale.
        2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate unitariamente in ambito regionale. La struttura dei Corpi di polizia locale è unica e si articola in organi centrali e periferici dotati di personale appartenente al dipartimento regionale di cui all'articolo 8.
        3. Sono organi centrali:

                a) il presidente della giunta regionale;

                b) l'assessore regionale delegato alla polizia locale;

                c) il dipartimento regionale di polizia locale di cui all'articolo 8.

        4. Sono organi periferici:

                a) i comandi provinciali;

                b) i comandi metropolitani;

                c) i comandi comunali singoli o associati.

        5. I sindaci e i presidenti delle province o gli assessori a ciò delegati dispongono dei comandi di polizia locale di cui si avvalgono nell'esercizio delle loro attribuzioni istituzionali. Sono previste procedure di concertazione periodica fra i rappresentanti degli enti locali ed il dipartimento regionale di cui all'articolo 8, ovvero con i responsabili dei comandi territoriali per la pianificazione delle attività di polizia locale e l'ottimizzazione dei servizi.
        6. Tenuto conto del rilevante interesse pubblico che rivestono le funzioni di polizia locale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che non dispongono di personale adibito a compiti di polizia locale sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire servizi associati di natura intercomunale finalizzati alla realizzazione di comandi comunali associati, i cui organi sono determinati in rapporto alle condizioni territoriali, ambientali e sociali dei relativi servizi.

Art. 3.

(Funzioni e competenze).

        1. I Corpi di polizia locale esplicano attività di vigilanza, prevenzione, accertamento e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti concernenti le medesime materie nonché dalle norme vigenti in materia di tributi di competenza degli enti locali.
        2. L'attività di controllo della circolazione stradale è di competenza esclusiva delle regioni e degli enti locali e in particolare, degli organi di polizia locale nell'ambito dei centri abitati, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché delle strade provinciali e comunali della rete viaria nazionale.
        3. I Corpi di polizia locale svolgono funzioni di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale e per ogni fatto costituente reato o illecito amministrativo previsto o punito dalla legge penale o da norme complementari.
        4. La corretta ripartizione di competenze e funzioni di polizia giudiziaria tra gli organi di polizia locale e gli ufficiali e agenti di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è attuata sulla base dei seguenti criteri:

                a) la polizia locale svolge funzioni esclusive di polizia giudiziaria per i reati e gli illeciti amministrativi appartenenti alla competenza del giudice di pace, ai sensi della legge 24 novembre 1999, n. 468, e successive modificazioni;

                b) la polizia locale svolge altresì funzioni di polizia giudiziaria concorrenti con le altre Forze di polizia per i delitti appartenenti alla competenza del tribunale, sia in composizione monocratica che collegiale, ai sensi dell'articolo 6 del codice di procedura penale.
        5. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 4, sono istituiti speciali nuclei di polizia giudiziaria composti da personale della polizia locale presso gli uffici del giudice di pace. Gli appartenenti alla polizia locale partecipano altresì ai nuclei di polizia giudiziaria interforze operanti presso le procure circondariali.
        6. I Corpi di polizia locale svolgono funzioni di pubblica sicurezza, mediante le attività di prevenzione dei delitti, delle contravvenzioni degli illeciti amministrativi con le procedure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dalle leggi speciali.


Art. 4.

(Qualifiche).

        1. Al personale di polizia locale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, riferita agli agenti, e la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, riferita ai ruoli superiori.
        2. Salvo quanto stabilito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, o per comprovata inidoneità fisica o psichica, il personale di polizia locale porta, anche fuori dal servizio, le armi di cui è dotato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge e, esclusivamente in servizio, altri mezzi di difesa.
        3. Le regioni, con propri regolamenti, provvedono ad allestire poligoni di tiro e ad istituire corsi di addestramento all'uso delle armi del personale di polizia locale con cadenza periodica, provvedendo, altresì alla disponibilità di armerie e al funzionamento di laboratori tecnici per la revisione e la riparazione delle armi in dotazione.


Art. 5.

(Stato giuridico).

        1. Ferme restando le attribuzioni stabilite dalla presente legge, ai Corpi di polizia locale si applicano le norme vigenti per le altre Forze di polizia, in particolare per quanto riguarda lo stato giuridico di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        2. Ai ruoli di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, si accede unicamente per pubblico concorso le cui modalità e procedure di espletamento sono stabilite con legge regionale in conformita ai princìpi fissati dalla normativa statale vigente in materia.
        3. Al personale proveniente dai ruoli interni dei Corpi di polizia locale va comunque assicurata, nei posti messi a concorso per i ruoli superiori, una quota di riserva definita in ambito regionale. Ulteriori modalità per l'attivazione delle procedure di mobilità volontarie per le eventuali vacanze di organico sono definite dalle regioni.
        4. Salvo quanto previsto dall'articolo 15 della presente legge, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è vietata l'immissione a qualunque titolo, nei ruoli della polizia locale, di personale dirigenziale appartenente ad altri uffici o servizi. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revoca degli incarichi dirigenziali già precedentemente conferiti in attuazione del citato articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, provvedendo, contestualmente, a bandire una sessione concorsuale straordinaria per la copertura dei relativi posti.
        5. Ferma restando l'applicablità di norme penali alle singole fattispecie, è fatto divieto di conferire e di svolgere funzioni proprie della polizia locale a dipendenti di altri uffici o comparti amministrativi, di società ed agenzie private, nonché di organizzazioni di volontariato ed associazioni d'arma. Per le attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni alla disciplina della sosta di autoveicoli e motoveicoli nei parcheggi a pagamento, ai dipendenti della società di gestione è precluso ogni tipo di intervento o di verbalizzazione ulteriore, rispetto alla segnalazione orale dell'eventuale infrazione al personale della polizia locale.


Art. 6.

(Personale dei Corpi di polizia locale).

        1. Le regioni definiscono con proprie leggi e con regolamenti l'organizzazione dei Corpi di polizia locale, finalizzata ad armonizzare i princìpi di omogeneità, responsabilità e adeguatezza con i princìpi di autonoma organizzativa e regolamentare. Nei limiti consentiti dalle esigenze ordinamentali e di funzionalità operativa, l'organizzazione dei Corpi di polizia locale è altresì finalizzata a realizzare la sinergia fra la subordinazione gerarchica delle relazioni professionali e la partecipazione pluralistica ai processi decisionali.
        2. In conformità agli obiettivi stabiliti dell'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sul conferimento alle regioni e agli enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità territoriali, l'organizzazione della polizia locale assume come fine istituzionale la prossimità con i bisogni della società civile ed il ripudio di ogni interesse centralistico e corporativo.
        3. L'ordinamento della polizia locale si articola nei seguenti ruoli:

                a) comandanti;

                b) funzionari;

                c) ispettori;

                d) sovrintendenti;

                e) agenti.

        4. Ferma restando la dipendenza organica e gerarchica del comando regionale istituito presso il dipartimento regionale di cui all'articolo 8 e dai rispettivi comandi territoriali, il personale della polizia locale può dipendere, solo ai fini istituzionali e nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dai sindaci e dai presidenti delle province. I nuclei di polizia giudiziaria istituiti presso il giudice di pace o il personale assegnato ai nuclei interforze presso le procure circondariali dipendono funzionalmente dai rispettivi dirigenti degli uffici giudiziari.
      5. Il comandante della polizia locale è eletto a maggioranza dall'assemblea dei comandanti della regione. L'elezione è ratificata dal presidente della giunta regionale. L'incarico ha durata triennale e non è immediatamente rinnovabile.
        6. Ferme restando le procedure concertative di cui all'articolo 2, comma 5, in casi di assoluta necessità ed urgenza, in caso di reiterato inadempimento da parte dell'ente locale, il dipartimento regionale di cui all'articolo 8 può disporre il temporaneo trasferimento di personale proprio o prelevato dai comandi territoriali limitrofi, per sopperire ai bisogni delle comunità residenti. La destinazione a tali compiti può essere effettuata unicamente utilizzando personale che ha precedentemente dichiarato la propria disponibilità previa corresponsione della specifica indennità di cui all'articolo 7, comma 4.


Art. 7.

(Trattamento economico, previdenziale
e assistenziale).

        1. Al personale dei Corpi di polizia locale compete il trattamento economico spettante al personale della Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche individuate sulla base dei ruoli di cui all'articolo 6, comma 3.
        2. Al personale dei Corpi di polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nell'identica misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con eguali meccanismi di adeguamento; tale indennità è pensionabile.
        3. Partecipano alle periodiche trattative per i rinnovi contrattuali delle polizie locali, le regioni, gli enti locali e le organizzazioni sindacali del settore delle polizie locali, che rappresentano almeno il 3 per cento del numero complessivo degli iscritti alle stesse organizzazioni. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno altresì diritto allo svolgimento delle attività sindacali nelle modalità definite dalla normativa vigente in materia.
        4. Al personale che dichiara la propria disponibilità ai fini di cui al comma 6 dell'articolo 6, è corrisposta una specifica indennità di mobilità la cui misura e quantificazione, definite in ambito contrattuale, devono comunque assicurare la copertura dei costi inerenti il tempo di percorrenza del comando di appartenenza a quello di destinazione, nonché delle ulteriori spese accessorie. Al personale dei Corpi di polizia locale è riconosciuta, altresì, un'indennità di rischio pensionabile alla cui determinazione provvedono le regioni.
        5. Al personale della polizia locale si applicano integralmente e con i relativi oneri economici a carico dello Stato, le norme e le provvidenze previste dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata.
        6. In materia previdenziale si applicano al personale della polizia locale le medesime norme degli appartenenti alla altre Forze di polizia di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni.
        7. Per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e ad eccezione di procedimenti civili o penali intentati per danni o reati contro l'amministrazione di appartenenza, è assicurata assistenza legale gratuita al personale della polizia locale o il rimborso delle spese giudiziarie e degli onorari forensi nel caso di conferimento di mandato difensivo a professionisti privati.


Art. 8.

(Dipartimento regionale
della polizia locale).

        1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dei propri compiti e funzioni, ogni regione istituisce il dipartimento regionale della polizia locale, di seguito denominato "dipartimento", il quale provvede secondo le direttive del presidente della giunta regionale e della giunta:

            a) all'attuazione delle politiche della sicurezza e della tutela dei diritti dei cittadini per l'intero territorio della regione;

            b) al coordinamento tecnico-operativo, nonché alla direzione e all'amministrazione del personale della polizia locale impiegato nei vari servizi di istituto di competenza presso le rispettive sedi comunali, metropolitane e provinciali;

            c) alle procedure di concertazione strategico-operativa con i sindaci dei comuni e i presidenti delle province compresi nei rispettivi ambiti territoriali;

            d) alla direzione e alla gestione dei supporti tecnici e logistici, nonché alla dotazione e alla gestione dei mezzi e dell'equipaggiamento del personale della polizia locale;

            e) ai rapporti con le altre Forze di polizia, con i comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica, con il Ministero dell'interno, con le organizzazioni sindacali, con gli enti pubblici e con le associazioni e le organizzazioni private operanti nel sociale;

            f) all'organizzazione didattica ed alle relative strutture, ivi compresi i rapporti con le università presenti sul territorio e con gli istituti di formazione e aggiornamento del personale;

            g) al controllo contabile e gestionale dei fondi erogati dagli enti locali per l'organizzazione e il funzionamento, nonché per l'allocazione degli uffici dei servizi e dei comandi di polizia locale.

        2. Al dipartimento é preposto un direttore generale, con incarico triennale, nominato dal presidente della giunta regionale e scelto da una lista di candidati, previa loro domanda, aventi pari requisiti, ovvero funzioni direttive superiori, esperienza manageriale nella gestione del personale e buona conoscenza delle materie oggetto del dipartimento stesso.
        3. La direzione generale del dipartimento dispone di una segreteria.
        4. Il dipartimento è articolato in tre aree:

            a) comando regionale di polizia locale;

            b) direzione organizzativa dei servizi e della formazione;

            c) servizi speciali ed eventi critici.

        5. Il dipartimento ha autonomia gestionale e contabile con obbligo di presentazione di bilanci, preventivi e consuntivi, al termine di ogni anno.


Art. 9.

(Istruzione e formazione.
Diplomi universitari).

        1. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, ogni regione istituisce apposite scuole permanenti di polizia locale, dotate di idonee attrezzature didattiche e di personale insegnante altamente qualificato.
        2. La struttura organizzativa delle scuole di polizia locale è articolata in accademie per agenti e sovrintendenti e in istituti superiori per ispettori, funzionari e comandanti.
        3. Le scuole di polizia locale hanno sede presso il capoluogo della regione, con la previsione di sezioni distaccate presso i capoluoghi della provincia.
        4. Le scuole di polizia locale godono di ampia autonomia organizzativa e di programmazione per quanto concerne le attività didattiche. Le prestazioni dei docenti esterni sono regolate nella forma del contratto di collaborazione professionale a tempo determinato.
        5. Le regioni stipulano apposite convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di corsi accademici, triennali, per conseguire diplomi universitari, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, stabilendo, altresì, la gratuità dell'iscrizione e della frequenza per gli appartenenti alla polizia locale, nonché il rimborso nella misura del 50 per cento per l'acquisto di libri e di materiale didattico. I corsi accademici attinenti alla materia della polizia locale comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.
        6. Le regioni possono stipulare altresì accordi e convenzioni con fondazioni private, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui ragione culturale sia costituita dallo studio delle problematiche degli organi di polizia nel quadro del decentramento e delle autonomie locali, al fine di affidare loro l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e aggiornamento presso le scuole di polizia locale.


Art. 10.

(Norme di comportamento.
Procedure e sanzioni disciplinari).

        1. Nello svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti gli appartenenti ai Corpi di polizia locale non possono assumere comportamenti che ne ledano o, comunque, ne compromettano l'assoluta imparzialità.
        2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad emanare un codice deontologico per il personale della polizia locale, sulla base dei princìpi e delle norme di comportamento stabiliti dagli organi comunitari e nazionali per figure professionali equiparate.
        3. Al personale della polizia locale si applicano le sanzioni disciplinari previste dalle norme citate all'articolo 7.
        4. In pendenza di procedimento disciplinare è vietata l'applicazione di provvedimenti sanzionatori di qualunque natura, salvo il caso di misure cautelari. E' altresì, vietata l'applicazione di ogni provvedimento comunque limitativo, in particolare consistente nell'esclusione dalla partecipazione a concorsi interni o dall'assunzione di ruoli già maturati o nel blocco, a qualsiasi titolo, della progressione in carriera, anche nel caso di sentenza penale di condanna passata in giudicato, fino a quando il procedimento disciplinare e le eventuali fasi impugnatorie si siano definitivamente conclusi.
        5. Ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 97, la condanna ad una pena inferiore ai tre anni di reclusione o la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale non determinano la destituzione ovvero la cessazione del rapporto di lavoro, né la sospensione dal servizio fino al completo esaurimento del successivo procedimento disciplinare.


Art. 11.

(Oneri finanziari).

        1. In applicazione del principio di sussidiarietà, gli oneri per il finanziamento e il funzionamento dei Corpi di polizia locale sono ripartiti proporzionalmente tra regioni ed enti locali secondo il criterio della diversificata fruizione dei relativi servizi.
        2. Le misure percentuali degli oneri ripartiti ai sensi del comma 1 sono definite annualmente con legge regionale, previa concertazione con gli enti locali interessati. La percentuale a carico delle regioni non può comunque essere inferiore al 35 per cento.
        3. Le modalità di finanziamento di parte dei beni strumentali e dei processi formativi per il personale della polizia locale sono definite con apposito decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12.

(Bandiere e stemmi. Uniformi.
Mezzi e veicoli).

        1. Ogni regione individua i propri emblemi e referenti grafici che ne contraddistinguono la peculiare identità geografica e istituzionale, storica e culturale, ai fini della creazione delle bandiere e degli stemmi del proprio Corpo di polizia locale. Le uniformi del personale della polizia locale, eguali per taglio, colore, forma ed accessori in tutto il territorio nazionale, recano appositi segni distintivi consistenti in scudetti metallici, corrispondenti alla regione di appartenenza.
        2. I motoveicoli e gli autoveicoli in dotazione alla polizia locale sono immatricolati gratuitamente a cura degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la denominazione "veicolo in servizio di polizia" e recano targhe, con le sigle "PL" eguali per formato, colorazione e caratteri numerici a quelle delle altre Forze di polizia. Sulle fiancate degli autoveicoli sono altresì apposti, con caratteri grafici adeguati, la scritta "polizia locale", l'indicazione del comando territoriale di riferimento, la riproduzione a stampo dell'emblema della regione ed il numero telefonico, a tre cifre e valido per tutto il territorio nazionale, del servizio di pronto intervento.


Art. 13.

(Ente nazionale di assistenza
per il personale della polizia locale).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Ente nazionale di assistenza per il personale della polizia locale.
        2. L'Ente nazionale di cui al comma 1 ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di un proprio statuto e ha lo scopo di provvedere:

                a) all'assistenza degli orfani del personale della polizia locale, e alla erogazione di sussidi agli appartenenti ai Corpi, ai loro orfani e ai loro coniugi in caso di malattia, di indigenza o di altro stato di necessità;

                b) al conferimento di borse di studio, di assegni scolastici e di contributi universitari ai figli del personale della polizia locale, con particolare riferimento all'accesso e alla frequenza ai corsi di cui all'articolo 9;

                c) alla istituzione di mense di servizio, di asili nido per i figli degli appartenenti ai Corpi di polizia locale, all'allestimento di spacci, di stabilimenti balneari e montani, di colonie estive, di centri e di impianti sportivi, di centri culturali e di biblioteche con supporti audiovisivi e con collegamenti INTERNET, per il personale in servizio e a riposo, nonché alla concessione di premi al personale distintosi nell'adempimento dei propri compiti di istituto.


Art. 14.

(Competenze delle regioni. Leggi regionali. Regolamenti
comunali e provinciali).

        1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e all'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferite alle regioni le seguenti competenze esclusive:

                a) rilascio della licenza per portare armi lunghe da fuoco per attività venatoria;

                b) rilascio della licenza per porto di rivoltella o di pistola ad uso privato e di difesa personale e ricezione delle denunce di armi e di munizioni detenute presso domicili privati;

                c) rilascio delle patenti di guida e procedure di sospensione e di revoca delle stesse;

                d) controllo dell'immigrazione per quanto concerne la residenzialità, l'alloggiamento, la domiciliazione nonché i rapporti di buon vicinato con la popolazione locale e l'integrazione con il tessuto sociale delle rispettive zone e quartieri;
                e) giochi e scommesse, ivi compresi i giochi automatici e semiautomatici;

                f) controllo della disciplina del commercio con particolare riferimento ai provvedimenti di sospensione delle licenze e di chiusura degli esercizi per motivi di pubblico interesse;

                g) polizia del turismo;

                h) prevenzione della devianza minorile e attività di repressione dei reati la cui pena, nel massimo, è compatibile con la concessione del perdono giudiziale, ai sensi dell'articolo 169 del codice penale;

                i) gestione delle case mandamentali;

                l) musei e strutture culturali di interesse criminologico, investigativo, criminalistico e medico legale.

        2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano apposite leggi recanti norme sulla polizia locale nonché l'istituzione dei dipartimenti. Entro il medesimo termine le regioni provvedono all'istituzione di apposite banche dati, che sono assegnate alla competenza della direzione organizzativa dei servizi e della formazione del dipartimento. Il personale incaricato di ruolo, in servizio presso tale direzione, può accedere ai sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia nei limiti delle norme sulla riservatezza e sulla tutela della riservatezza.
        3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1, le province e i comuni emanano appositi regolamenti recanti le modalità tecniche, logistiche e operative dell'organizzazione dei servizi di polizia locale di propria competenza, nei limiti del principio di sussidiarietà e dei compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 2, curando in particolar modo l'attuazione dei nuclei di quartiere e delle pattuglie di prossimità per la vigilanza capillare del territorio.

Art. 15.

(Norme transitorie e finali).

        1. Sono sciolti i Corpi di polizia municipale, di polizia provinciale nonché i relativi servizi comunali, provinciali e delle comunità montane. Il personale già appartenente a tali Corpi e servizi transita, a domanda, nei Corpi di polizia locale di pertinenza regionale.
        2. Con apposita procedura contabile ed inventariale, i beni e i fondi di bilancio appartenenti agli organi di cui al comma 1 sono trasferiti negli appositi registri e capitoli di bilancio delle regioni, previo espletamento delle procedure di verifica, di ricognizione e di controllo di gestione amministrativa e patrimoniale delle precedenti annualità.
        3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti recanti norme sulla tipologia dell'armamento del personale della polizia locale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.
        4. Entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di un piano di riparto concordato tra le regioni è stabilito l'organico dei Corpi di polizia locale, prevedendo almeno una unità di personale ogni 500 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche degli insediamenti urbani e rurali, nonché dell'estensione territoriale delle rispettive aree geografiche.


Art. 16.

(Abrogazioni e modifiche normative).

        1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, è abrogata.
        2. Sono altresì abrogati:

                a) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

                b) l'articolo 42 e l'articolo 100 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
        3. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i Corpi di polizia locale".
        4. All'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, le parole: "e del corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", del corpo forestale dello Stato e dei corpi di polizia locale".
        5. All'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, le parole: "le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti della polizia locale".
        6. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "e le Forze di polizia di Stato" sono inserite le seguenti: "e delle regioni".
        7. Al comma 2 dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "lettera d)," sono inserite le seguenti: "e fatta eccezione per quanto riguarda gli organici della polizia locale,".



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