XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3434
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Le regioni sono titolari della potestà di polizia,
nella forma della polizia locale, ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione.
2. La potestà di polizia locale è attuata mediante
l'esercizio delle relative funzioni stabilite dalle leggi
ordinarie e dai regolamenti.
3. Nel limite delle rispettive attribuzioni istituzionali
e dei conferimenti di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni, le funzioni di
polizia locale consistono nella tutela delle libertà civili,
dei diritti individuali e collettivi e degli interessi
diffusi, nell'attività di prevenzione e di repressione dei
reati, nella protezione della sicurezza, incolumità e pacifica
convivenza dei cittadini nonché nella prevenzione e
nell'intervento nelle situazioni di disagio e marginalità
sociali in armonia con le condizioni e i bisogni della
comunità territoriale.
4. In applicazione dei princìpi sanciti dalla risoluzione
34/169 del 17 dicembre 1979 dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite, che stabilisce il codice di comportamento per
sussidiari incaricati di fare rispettare la legge,
nell'adempimento delle funzioni previste al comma 3, il
personale che svolge attività di polizia locale è tenuto al
rispetto della dignità, della libertà morale, dell'onore e
della riservatezza di ogni persona, ricorrendo a forme o a
modalità di coercizione solo nei casi necessari.
Art. 2.
(Compiti organizzativi e istituzionali).
1. Al fine di assolvere le funzioni di cui all'articolo
1, le regioni provvedono, nell'esercizio della loro
potestà legislativa, ad istituire Corpi di polizia
locale.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate
unitariamente in ambito regionale. La struttura dei Corpi di
polizia locale è unica e si articola in organi centrali e
periferici dotati di personale appartenente al dipartimento
regionale di cui all'articolo 8.
3. Sono organi centrali:
a) il presidente della giunta regionale;
b) l'assessore regionale delegato alla polizia
locale;
c) il dipartimento regionale di polizia locale di
cui all'articolo 8.
4. Sono organi periferici:
a) i comandi provinciali;
b) i comandi metropolitani;
c) i comandi comunali singoli o associati.
5. I sindaci e i presidenti delle province o gli assessori
a ciò delegati dispongono dei comandi di polizia locale di cui
si avvalgono nell'esercizio delle loro attribuzioni
istituzionali. Sono previste procedure di concertazione
periodica fra i rappresentanti degli enti locali ed il
dipartimento regionale di cui all'articolo 8, ovvero con i
responsabili dei comandi territoriali per la pianificazione
delle attività di polizia locale e l'ottimizzazione dei
servizi.
6. Tenuto conto del rilevante interesse pubblico che
rivestono le funzioni di polizia locale, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 31, comma 7, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che non
dispongono di personale adibito a compiti di polizia locale
sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a istituire servizi associati di natura
intercomunale finalizzati alla realizzazione di comandi
comunali associati, i cui organi sono determinati in rapporto
alle condizioni territoriali, ambientali e sociali dei
relativi servizi.
Art. 3.
(Funzioni e competenze).
1. I Corpi di polizia locale esplicano attività di
vigilanza, prevenzione, accertamento e repressione dei reati e
degli illeciti amministrativi nelle materie indicate
dall'articolo 117 della Costituzione, dalle leggi e dai
regolamenti concernenti le medesime materie nonché dalle norme
vigenti in materia di tributi di competenza degli enti
locali.
2. L'attività di controllo della circolazione stradale è
di competenza esclusiva delle regioni e degli enti locali e in
particolare, degli organi di polizia locale nell'ambito dei
centri abitati, ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, nonché delle strade provinciali e comunali
della rete viaria nazionale.
3. I Corpi di polizia locale svolgono funzioni di polizia
giudiziaria, anche di propria iniziativa, ai sensi
dell'articolo 55 del codice di procedura penale e per ogni
fatto costituente reato o illecito amministrativo previsto o
punito dalla legge penale o da norme complementari.
4. La corretta ripartizione di competenze e funzioni di
polizia giudiziaria tra gli organi di polizia locale e gli
ufficiali e agenti di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale, è attuata sulla base dei seguenti
criteri:
a) la polizia locale svolge funzioni esclusive di
polizia giudiziaria per i reati e gli illeciti amministrativi
appartenenti alla competenza del giudice di pace, ai sensi
della legge 24 novembre 1999, n. 468, e successive
modificazioni;
b) la polizia locale svolge altresì funzioni di
polizia giudiziaria concorrenti con le altre Forze di polizia
per i delitti appartenenti alla competenza del tribunale, sia
in composizione monocratica che collegiale, ai sensi
dell'articolo 6 del codice di procedura penale.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 4,
sono istituiti speciali nuclei di polizia giudiziaria composti
da personale della polizia locale presso gli uffici del
giudice di pace. Gli appartenenti alla polizia locale
partecipano altresì ai nuclei di polizia giudiziaria
interforze operanti presso le procure circondariali.
6. I Corpi di polizia locale svolgono funzioni di pubblica
sicurezza, mediante le attività di prevenzione dei delitti,
delle contravvenzioni degli illeciti amministrativi con le
procedure previste dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e dalle leggi speciali.
Art. 4.
(Qualifiche).
1. Al personale di polizia locale è conferita la qualità
di agente di pubblica sicurezza, riferita agli agenti, e la
qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, riferita ai ruoli
superiori.
2. Salvo quanto stabilito dalla legge 8 luglio 1998, n.
230, e successive modificazioni, o per comprovata inidoneità
fisica o psichica, il personale di polizia locale porta, anche
fuori dal servizio, le armi di cui è dotato ai sensi delle
disposizioni di cui alla presente legge e, esclusivamente in
servizio, altri mezzi di difesa.
3. Le regioni, con propri regolamenti, provvedono ad
allestire poligoni di tiro e ad istituire corsi di
addestramento all'uso delle armi del personale di polizia
locale con cadenza periodica, provvedendo, altresì alla
disponibilità di armerie e al funzionamento di laboratori
tecnici per la revisione e la riparazione delle armi in
dotazione.
Art. 5.
(Stato giuridico).
1. Ferme restando le attribuzioni stabilite dalla presente
legge, ai Corpi di polizia locale si applicano le norme
vigenti per le altre Forze di polizia, in particolare per
quanto riguarda lo stato giuridico di diritto pubblico ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. Ai ruoli di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 del presente articolo, si accede
unicamente per pubblico concorso le cui modalità e procedure
di espletamento sono stabilite con legge regionale in
conformita ai princìpi fissati dalla normativa statale vigente
in materia.
3. Al personale proveniente dai ruoli interni dei Corpi di
polizia locale va comunque assicurata, nei posti messi a
concorso per i ruoli superiori, una quota di riserva definita
in ambito regionale. Ulteriori modalità per l'attivazione
delle procedure di mobilità volontarie per le eventuali
vacanze di organico sono definite dalle regioni.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 15 della presente
legge, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 109, comma
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è vietata l'immissione a qualunque titolo, nei
ruoli della polizia locale, di personale dirigenziale
appartenente ad altri uffici o servizi. Le regioni provvedono,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla revoca degli incarichi dirigenziali già
precedentemente conferiti in attuazione del citato articolo
109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, provvedendo, contestualmente, a bandire una
sessione concorsuale straordinaria per la copertura dei
relativi posti.
5. Ferma restando l'applicablità di norme penali alle
singole fattispecie, è fatto divieto di conferire e di
svolgere funzioni proprie della polizia locale a dipendenti di
altri uffici o comparti amministrativi, di società ed agenzie
private, nonché di organizzazioni di volontariato ed
associazioni d'arma. Per le attività di prevenzione e di
accertamento delle violazioni alla disciplina della sosta di
autoveicoli e motoveicoli nei parcheggi a pagamento, ai
dipendenti della società di gestione è precluso ogni tipo di
intervento o di verbalizzazione ulteriore, rispetto alla
segnalazione orale dell'eventuale infrazione al personale
della polizia locale.
Art. 6.
(Personale dei Corpi di polizia locale).
1. Le regioni definiscono con proprie leggi e con
regolamenti l'organizzazione dei Corpi di polizia locale,
finalizzata ad armonizzare i princìpi di omogeneità,
responsabilità e adeguatezza con i princìpi di autonoma
organizzativa e regolamentare. Nei limiti consentiti dalle
esigenze ordinamentali e di funzionalità operativa,
l'organizzazione dei Corpi di polizia locale è altresì
finalizzata a realizzare la sinergia fra la subordinazione
gerarchica delle relazioni professionali e la partecipazione
pluralistica ai processi decisionali.
2. In conformità agli obiettivi stabiliti dell'articolo 2
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
sul conferimento alle regioni e agli enti locali di tutte le
funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli
interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive
comunità territoriali, l'organizzazione della polizia locale
assume come fine istituzionale la prossimità con i bisogni
della società civile ed il ripudio di ogni interesse
centralistico e corporativo.
3. L'ordinamento della polizia locale si articola nei
seguenti ruoli:
a) comandanti;
b) funzionari;
c) ispettori;
d) sovrintendenti;
e) agenti.
4. Ferma restando la dipendenza organica e gerarchica del
comando regionale istituito presso il dipartimento regionale
di cui all'articolo 8 e dai rispettivi comandi territoriali,
il personale della polizia locale può dipendere, solo ai fini
istituzionali e nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dai
sindaci e dai presidenti delle province. I nuclei di polizia
giudiziaria istituiti presso il giudice di pace o il personale
assegnato ai nuclei interforze presso le procure circondariali
dipendono funzionalmente dai rispettivi dirigenti degli uffici
giudiziari.
5. Il comandante della polizia locale è eletto a
maggioranza dall'assemblea dei comandanti della regione.
L'elezione è ratificata dal presidente della giunta regionale.
L'incarico ha durata triennale e non è immediatamente
rinnovabile.
6. Ferme restando le procedure concertative di cui
all'articolo 2, comma 5, in casi di assoluta necessità ed
urgenza, in caso di reiterato inadempimento da parte dell'ente
locale, il dipartimento regionale di cui all'articolo 8 può
disporre il temporaneo trasferimento di personale proprio o
prelevato dai comandi territoriali limitrofi, per sopperire ai
bisogni delle comunità residenti. La destinazione a tali
compiti può essere effettuata unicamente utilizzando personale
che ha precedentemente dichiarato la propria disponibilità
previa corresponsione della specifica indennità di cui
all'articolo 7, comma 4.
Art. 7.
(Trattamento economico, previdenziale
e assistenziale).
1. Al personale dei Corpi di polizia locale compete il
trattamento economico spettante al personale della Polizia di
Stato nelle corrispondenti qualifiche individuate sulla base
dei ruoli di cui all'articolo 6, comma 3.
2. Al personale dei Corpi di polizia locale è, altresì,
corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nell'identica
misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con
eguali meccanismi di adeguamento; tale indennità è
pensionabile.
3. Partecipano alle periodiche trattative per i rinnovi
contrattuali delle polizie locali, le regioni, gli enti locali
e le organizzazioni sindacali del settore delle polizie
locali, che rappresentano almeno il 3 per cento del numero
complessivo degli iscritti alle stesse organizzazioni. I
rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno altresì
diritto allo svolgimento delle attività sindacali nelle
modalità definite dalla normativa vigente in materia.
4. Al personale che dichiara la propria disponibilità ai
fini di cui al comma 6 dell'articolo 6, è corrisposta una
specifica indennità di mobilità la cui misura e
quantificazione, definite in ambito contrattuale, devono
comunque assicurare la copertura dei costi inerenti il tempo
di percorrenza del comando di appartenenza a quello di
destinazione, nonché delle ulteriori spese accessorie. Al
personale dei Corpi di polizia locale è riconosciuta, altresì,
un'indennità di rischio pensionabile alla cui determinazione
provvedono le regioni.
5. Al personale della polizia locale si applicano
integralmente e con i relativi oneri economici a carico dello
Stato, le norme e le provvidenze previste dalla legge 23
novembre 1998, n. 407, per fatti di terrorismo e di
criminalità organizzata.
6. In materia previdenziale si applicano al personale
della polizia locale le medesime norme degli appartenenti alla
altre Forze di polizia di cui al decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165, e successive modificazioni.
7. Per fatti commessi nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali e ad eccezione di procedimenti civili o
penali intentati per danni o reati contro l'amministrazione di
appartenenza, è assicurata assistenza legale gratuita al
personale della polizia locale o il rimborso delle spese
giudiziarie e degli onorari forensi nel caso di conferimento
di mandato difensivo a professionisti privati.
Art. 8.
(Dipartimento regionale
della polizia locale).
1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dei
propri compiti e funzioni, ogni regione istituisce il
dipartimento regionale della polizia locale, di seguito
denominato "dipartimento", il quale provvede secondo le
direttive del presidente della giunta regionale e della
giunta:
a) all'attuazione delle politiche della sicurezza
e della tutela dei diritti dei cittadini per l'intero
territorio della regione;
b) al coordinamento tecnico-operativo, nonché alla
direzione e all'amministrazione del personale della polizia
locale impiegato nei vari servizi di istituto di competenza
presso le rispettive sedi comunali, metropolitane e
provinciali;
c) alle procedure di concertazione
strategico-operativa con i sindaci dei comuni e i presidenti
delle province compresi nei rispettivi ambiti territoriali;
d) alla direzione e alla gestione dei supporti
tecnici e logistici, nonché alla dotazione e alla gestione dei
mezzi e dell'equipaggiamento del personale della polizia
locale;
e) ai rapporti con le altre Forze di polizia, con
i comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica,
con il Ministero dell'interno, con le organizzazioni
sindacali, con gli enti pubblici e con le associazioni e le
organizzazioni private operanti nel sociale;
f) all'organizzazione didattica ed alle relative
strutture, ivi compresi i rapporti con le università presenti
sul territorio e con gli istituti di formazione e
aggiornamento del personale;
g) al controllo contabile e gestionale dei fondi
erogati dagli enti locali per l'organizzazione e il
funzionamento, nonché per l'allocazione degli uffici dei
servizi e dei comandi di polizia locale.
2. Al dipartimento é preposto un direttore generale, con
incarico triennale, nominato dal presidente della giunta
regionale e scelto da una lista di candidati, previa loro
domanda, aventi pari requisiti, ovvero funzioni direttive
superiori, esperienza manageriale nella gestione del personale
e buona conoscenza delle materie oggetto del dipartimento
stesso.
3. La direzione generale del dipartimento dispone di una
segreteria.
4. Il dipartimento è articolato in tre aree:
a) comando regionale di polizia locale;
b) direzione organizzativa dei servizi e della
formazione;
c) servizi speciali ed eventi critici.
5. Il dipartimento ha autonomia gestionale e contabile con
obbligo di presentazione di bilanci, preventivi e consuntivi,
al termine di ogni anno.
Art. 9.
(Istruzione e formazione.
Diplomi universitari).
1. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento
del personale della polizia locale, ogni regione istituisce
apposite scuole permanenti di polizia locale, dotate di idonee
attrezzature didattiche e di personale insegnante altamente
qualificato.
2. La struttura organizzativa delle scuole di polizia
locale è articolata in accademie per agenti e sovrintendenti e
in istituti superiori per ispettori, funzionari e
comandanti.
3. Le scuole di polizia locale hanno sede presso il
capoluogo della regione, con la previsione di sezioni
distaccate presso i capoluoghi della provincia.
4. Le scuole di polizia locale godono di ampia autonomia
organizzativa e di programmazione per quanto concerne le
attività didattiche. Le prestazioni dei docenti esterni sono
regolate nella forma del contratto di collaborazione
professionale a tempo determinato.
5. Le regioni stipulano apposite convenzioni con le
università presenti nel territorio per l'istituzione, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di corsi accademici, triennali, per conseguire diplomi
universitari, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, stabilendo, altresì, la gratuità
dell'iscrizione e della frequenza per gli appartenenti alla
polizia locale, nonché il rimborso nella misura del 50 per
cento per l'acquisto di libri e di materiale didattico. I
corsi accademici attinenti alla materia della polizia locale
comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche,
tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e
sociologiche.
6. Le regioni possono stipulare altresì accordi e
convenzioni con fondazioni private, già esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e la cui ragione
culturale sia costituita dallo studio delle problematiche
degli organi di polizia nel quadro del decentramento e delle
autonomie locali, al fine di affidare loro l'organizzazione e
la gestione di corsi di formazione e aggiornamento presso le
scuole di polizia locale.
Art. 10.
(Norme di comportamento.
Procedure e sanzioni disciplinari).
1. Nello svolgimento delle loro funzioni e dei loro
compiti gli appartenenti ai Corpi di polizia locale non
possono assumere comportamenti che ne ledano o, comunque, ne
compromettano l'assoluta imparzialità.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni provvedono ad emanare un codice
deontologico per il personale della polizia locale, sulla base
dei princìpi e delle norme di comportamento stabiliti dagli
organi comunitari e nazionali per figure professionali
equiparate.
3. Al personale della polizia locale si applicano le
sanzioni disciplinari previste dalle norme citate all'articolo
7.
4. In pendenza di procedimento disciplinare è vietata
l'applicazione di provvedimenti sanzionatori di qualunque
natura, salvo il caso di misure cautelari. E' altresì, vietata
l'applicazione di ogni provvedimento comunque limitativo, in
particolare consistente nell'esclusione dalla partecipazione a
concorsi interni o dall'assunzione di ruoli già maturati o nel
blocco, a qualsiasi titolo, della progressione in carriera,
anche nel caso di sentenza penale di condanna passata in
giudicato, fino a quando il procedimento disciplinare e le
eventuali fasi impugnatorie si siano definitivamente
conclusi.
5. Ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 97, la condanna
ad una pena inferiore ai tre anni di reclusione o la sentenza
di patteggiamento, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale non determinano la destituzione ovvero la
cessazione del rapporto di lavoro, né la sospensione dal
servizio fino al completo esaurimento del successivo
procedimento disciplinare.
Art. 11.
(Oneri finanziari).
1. In applicazione del principio di sussidiarietà, gli
oneri per il finanziamento e il funzionamento dei Corpi di
polizia locale sono ripartiti proporzionalmente tra regioni ed
enti locali secondo il criterio della diversificata fruizione
dei relativi servizi.
2. Le misure percentuali degli oneri ripartiti ai sensi
del comma 1 sono definite annualmente con legge regionale,
previa concertazione con gli enti locali interessati. La
percentuale a carico delle regioni non può comunque essere
inferiore al 35 per cento.
3. Le modalità di finanziamento di parte dei beni
strumentali e dei processi formativi per il personale della
polizia locale sono definite con apposito decreto del Ministro
dell'interno, di intesa con il Ministro per la funzione
pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 12.
(Bandiere e stemmi. Uniformi.
Mezzi e veicoli).
1. Ogni regione individua i propri emblemi e referenti
grafici che ne contraddistinguono la peculiare identità
geografica e istituzionale, storica e culturale, ai fini della
creazione delle bandiere e degli stemmi del proprio Corpo di
polizia locale. Le uniformi del personale della polizia
locale, eguali per taglio, colore, forma ed accessori in tutto
il territorio nazionale, recano appositi segni distintivi
consistenti in scudetti metallici, corrispondenti alla regione
di appartenenza.
2. I motoveicoli e gli autoveicoli in dotazione alla
polizia locale sono immatricolati gratuitamente a cura degli
uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la
denominazione "veicolo in servizio di polizia" e recano
targhe, con le sigle "PL" eguali per formato, colorazione e
caratteri numerici a quelle delle altre Forze di polizia.
Sulle fiancate degli autoveicoli sono altresì apposti, con
caratteri grafici adeguati, la scritta "polizia locale",
l'indicazione del comando territoriale di riferimento, la
riproduzione a stampo dell'emblema della regione ed il numero
telefonico, a tre cifre e valido per tutto il territorio
nazionale, del servizio di pronto intervento.
Art. 13.
(Ente nazionale di assistenza
per il personale della polizia locale).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituito l'Ente nazionale di assistenza per
il personale della polizia locale.
2. L'Ente nazionale di cui al comma 1 ha personalità
giuridica di diritto pubblico, è dotato di un proprio statuto
e ha lo scopo di provvedere:
a) all'assistenza degli orfani del personale della
polizia locale, e alla erogazione di sussidi agli appartenenti
ai Corpi, ai loro orfani e ai loro coniugi in caso di
malattia, di indigenza o di altro stato di necessità;
b) al conferimento di borse di studio, di assegni
scolastici e di contributi universitari ai figli del personale
della polizia locale, con particolare riferimento all'accesso
e alla frequenza ai corsi di cui all'articolo 9;
c) alla istituzione di mense di servizio, di asili
nido per i figli degli appartenenti ai Corpi di polizia
locale, all'allestimento di spacci, di stabilimenti balneari e
montani, di colonie estive, di centri e di impianti sportivi,
di centri culturali e di biblioteche con supporti audiovisivi
e con collegamenti INTERNET, per il personale in servizio e a
riposo, nonché alla concessione di premi al personale
distintosi nell'adempimento dei propri compiti di istituto.
Art. 14.
(Competenze delle regioni. Leggi regionali. Regolamenti
comunali e provinciali).
1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 117
della Costituzione e all'articolo 3 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sono trasferite alle regioni le seguenti competenze
esclusive:
a) rilascio della licenza per portare armi lunghe
da fuoco per attività venatoria;
b) rilascio della licenza per porto di rivoltella
o di pistola ad uso privato e di difesa personale e ricezione
delle denunce di armi e di munizioni detenute presso domicili
privati;
c) rilascio delle patenti di guida e procedure di
sospensione e di revoca delle stesse;
d) controllo dell'immigrazione per quanto concerne
la residenzialità, l'alloggiamento, la domiciliazione nonché i
rapporti di buon vicinato con la popolazione locale e
l'integrazione con il tessuto sociale delle rispettive zone e
quartieri;
e) giochi e scommesse, ivi compresi i giochi
automatici e semiautomatici;
f) controllo della disciplina del commercio con
particolare riferimento ai provvedimenti di sospensione delle
licenze e di chiusura degli esercizi per motivi di pubblico
interesse;
g) polizia del turismo;
h) prevenzione della devianza minorile e attività
di repressione dei reati la cui pena, nel massimo, è
compatibile con la concessione del perdono giudiziale, ai
sensi dell'articolo 169 del codice penale;
i) gestione delle case mandamentali;
l) musei e strutture culturali di interesse
criminologico, investigativo, criminalistico e medico
legale.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni emanano apposite leggi recanti
norme sulla polizia locale nonché l'istituzione dei
dipartimenti. Entro il medesimo termine le regioni provvedono
all'istituzione di apposite banche dati, che sono assegnate
alla competenza della direzione organizzativa dei servizi e
della formazione del dipartimento. Il personale incaricato di
ruolo, in servizio presso tale direzione, può accedere ai
sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché al Centro elaborazione dati del Ministero
dell'interno e del Ministero della giustizia nei limiti delle
norme sulla riservatezza e sulla tutela della riservatezza.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
leggi regionali di cui al comma 1, le province e i comuni
emanano appositi regolamenti recanti le modalità tecniche,
logistiche e operative dell'organizzazione dei servizi di
polizia locale di propria competenza, nei limiti del principio
di sussidiarietà e dei compiti attribuiti ai sensi
dell'articolo 2, curando in particolar modo l'attuazione dei
nuclei di quartiere e delle pattuglie di prossimità per la
vigilanza capillare del territorio.
Art. 15.
(Norme transitorie e finali).
1. Sono sciolti i Corpi di polizia municipale, di polizia
provinciale nonché i relativi servizi comunali, provinciali e
delle comunità montane. Il personale già appartenente a tali
Corpi e servizi transita, a domanda, nei Corpi di polizia
locale di pertinenza regionale.
2. Con apposita procedura contabile ed inventariale, i
beni e i fondi di bilancio appartenenti agli organi di cui al
comma 1 sono trasferiti negli appositi registri e capitoli di
bilancio delle regioni, previo espletamento delle procedure di
verifica, di ricognizione e di controllo di gestione
amministrativa e patrimoniale delle precedenti annualità.
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti
recanti norme sulla tipologia dell'armamento del personale
della polizia locale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.
4. Entro e non oltre due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e sulla base di un piano di
riparto concordato tra le regioni è stabilito l'organico dei
Corpi di polizia locale, prevedendo almeno una unità di
personale ogni 500 abitanti, tenuto conto delle
caratteristiche degli insediamenti urbani e rurali, nonché
dell'estensione territoriale delle rispettive aree
geografiche.
Art. 16.
(Abrogazioni e modifiche normative).
1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive
modificazioni, è abrogata.
2. Sono altresì abrogati:
a) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127;
b) l'articolo 42 e l'articolo 100 del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
3. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1^ aprile
1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonché i Corpi di polizia locale".
4. All'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice
di procedura penale, le parole: "e del corpo forestale dello
Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", del corpo forestale
dello Stato e dei corpi di polizia locale".
5. All'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice
di procedura penale, le parole: "le guardie delle province e
dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle
seguenti: "gli agenti della polizia locale".
6. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "e le Forze di polizia di
Stato" sono inserite le seguenti: "e delle regioni".
7. Al comma 2 dell'articolo 109 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole:
"lettera d)," sono inserite le seguenti: "e fatta
eccezione per quanto riguarda gli organici della polizia
locale,".