XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3282
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) infibulazione: l'asportazione del clitoride,
delle piccole labbra e almeno dei due terzi anteriori e
dell'intera sezione mediale delle grandi labbra, ovvero la
cucitura parziale delle labbra vulvari;
b) escissione: il taglio del clitoride e di tutte
o di parte delle piccole labbra;
c) clitoridectomia: l'asportazione del
clitoride.
Art. 2.
1. Sono vietate le pratiche dell'infibulazione,
dell'escissione e della clitoridectomia, fatta eccezione per i
casi in cui le medesime abbiano una finalità medico-sanitaria
e siano prescritte dall'autorità medica.
Art. 3.
1. Chiunque cagioni, per mezzo delle pratiche di cui
all'articolo 1, mutilazioni genitali, al di fuori dei casi in
cui l'autorità medica ne abbia prescritto o praticato
l'esercizio per motivi igienico-sanitari, è punito con la
reclusione da sette a dodici anni.
2. Chi è riconosciuto colpevole di aver favorito
l'esecuzione delle mutilazioni genitali è punito con la
reclusione da sei a dieci anni con la multa da un minimo di 20
mila euro ad un massimo di 100 mila euro.
Art. 4.
1. Se i reati di cui all'articolo 3 sono commessi da un
genitore del soggetto passivo o da una persona alla cui
autorità il soggetto passivo era sottoposto o affidato per
motivi di educazione, istruzione, cura e vigilanza, si applica
la pena più grave.
2. Nei casi di cui al comma 1 è altresì disposta la revoca
della potestà genitoriale e di ogni altra forma di affidamento
e di tutela.
Art. 5.
1. Il medico che è riconosciuto colpevole dei reati di cui
all'articolo 3, è punito con l'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione.
2. La struttura sanitaria, pubblica o privata, ove sono
stati commessi i reati di cui all'articolo 3, è tenuta al
pagamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione
amministrativa, da un minimo di 100 mila euro ad un massimo di
200 mila euro.