XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3282




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini della presente legge si definiscono:

                a) infibulazione: l'asportazione del clitoride, delle piccole labbra e almeno dei due terzi anteriori e dell'intera sezione mediale delle grandi labbra, ovvero la cucitura parziale delle labbra vulvari;

                b) escissione: il taglio del clitoride e di tutte o di parte delle piccole labbra;

                c) clitoridectomia: l'asportazione del clitoride.


Art. 2.

        1. Sono vietate le pratiche dell'infibulazione, dell'escissione e della clitoridectomia, fatta eccezione per i casi in cui le medesime abbiano una finalità medico-sanitaria e siano prescritte dall'autorità medica.


Art. 3.

        1. Chiunque cagioni, per mezzo delle pratiche di cui all'articolo 1, mutilazioni genitali, al di fuori dei casi in cui l'autorità medica ne abbia prescritto o praticato l'esercizio per motivi igienico-sanitari, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
        2. Chi è riconosciuto colpevole di aver favorito l'esecuzione delle mutilazioni genitali è punito con la reclusione da sei a dieci anni con la multa da un minimo di 20 mila euro ad un massimo di 100 mila euro.

Art. 4.

        1. Se i reati di cui all'articolo 3 sono commessi da un genitore del soggetto passivo o da una persona alla cui autorità il soggetto passivo era sottoposto o affidato per motivi di educazione, istruzione, cura e vigilanza, si applica la pena più grave.
        2. Nei casi di cui al comma 1 è altresì disposta la revoca della potestà genitoriale e di ogni altra forma di affidamento e di tutela.


Art. 5.

        1. Il medico che è riconosciuto colpevole dei reati di cui all'articolo 3, è punito con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
        2. La struttura sanitaria, pubblica o privata, ove sono stati commessi i reati di cui all'articolo 3, è tenuta al pagamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione amministrativa, da un minimo di 100 mila euro ad un massimo di 200 mila euro.



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