XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3198




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Funzioni di polizia locale).

        1. Le regioni disciplinano con legge l'esercizio delle funzioni di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
        2. Le regioni, nei limiti delle rispettive attribuzioni e delle funzioni ad esse conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, assicurano la tutela delle libertà civili, dei diritti individuali e collettivi e degli interessi diffusi dell'ambiente e del territorio.
        3. Le regioni concorrono, altresì, nell'attività di prevenzione e di repressione dei reati, di protezione della sicurezza, della incolumità e della pacifica convivenza dei cittadini nonché di prevenzione e di intervento nelle situazioni di disagio e marginalità sociali. A tali fini, definiscono, di intesa con il Ministro dell'interno e nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, idonei programmi di intervento.
        4. Le regioni organizzano e coordinano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale conferendo esclusivamente ai comuni la titolarità dell'esercizio di tali attività.
        5. I comuni istituiscono Corpi di polizia locale per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del comma 4.


Art. 2.

(Legislazione regionale).

        1. Le regioni provvedono con legge a:

            a) stabilire le norme generali per l'istituzione e l'organizzazione del servizio di polizia locale sull'intero territorio regionale in modo che ne sia assicurato lo svolgimento per 24 ore al giorno;

            b) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica per gli appartenenti ai Corpi di polizia locale, nonché dei veicoli e di ogni altro mezzo o strumento da impiegare nell'ambito del territorio regionale. A tale fine, relativamente ai distintivi di qualifica, vanno utilizzati quelli in uso alla Polizia di Stato;

            c) assicurare l'utilizzazione di tecnologie e di supporti informatici uniformi su tutto il territorio regionale per lo svolgimento delle funzioni dei compiti di cui all'articolo 1;

            d) assicurare idonee misure di prevenzione e di protezione individuali e collettive per lo svolgimento di compiti ad elevato rischio ambientale e sociale;

            e) definire i criteri di mobilità regionale per gli appartenenti ai Corpi di polizia locale;

            f) prevedere forme di concertazione tra regione, province e comuni interessati per la definizione degli ambiti e delle tipologie di intervento, nonché ulteriori forme di collaborazione;

            g) istituire una unità organizzativa complessa posta alle dirette dipendenze del presidente della giunta regionale, che cura l'attuazione della legge regionale di cui al presente comma.

        2. Le regioni assicurano, altresì, l'attivazione ed il funzionamento del numero telefonico di pronto intervento per la polizia locale operante sull'intero territorio regionale per 24 ore al giorno.
        3. Le regioni istituiscono un apposito capitolo di bilancio per gli oneri derivanti dalla costituzione degli uffici e delle strutture necessari per lo svolgimento omogeneo delle funzioni di polizia locale.

Art. 3.

(Regolamenti dei Corpi di polizia locale).

        1. I comuni adottano i regolamenti dei Corpi di polizia locale costituiti ed organizzati sulla base di quanto previsto dalla legge regionale di cui all'articolo 2.
        2. I Corpi di polizia locale, istituiti nei comuni, singoli o associati, assumono la denominazione di "Corpo di polizia comunale".
        3. I regolamenti di cui al comma 1 devono comunque prevedere l'istituzione ed il funzionamento del servizio di polizia locale per 24 ore al giorno. A tale fine i comuni di ridotte dimensioni procedono, sulla base delle disposizioni della legge regionale di cui all'articolo 2, alla gestione del servizio in forma associata ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Art. 4.

(Funzioni dei sindaci).

        1. I sindaci dispongono dei Corpi di polizia locale definiti ai sensi dell'articolo 3. Essi possono delegare all'assessore competente per la sicurezza del territorio le funzioni relative alle attività dei Corpi di polizia locale.
        2. Gli indirizzi e gli obiettivi assegnati ai Corpi di polizia locale ai sensi del comma 1 devono tenere conto dei programmi di intervento previsti negli ambiti concertativi istituiti dalla legge regionale di cui all'articolo 2 ai sensi della legislazione vigente.
        3. Nell'ambito dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e comunque sulla base dei programmi di intervento definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, i sindaci concorrono per il tramite dei Corpi di polizia locale al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Art. 5.

(Funzioni dei Corpi di polizia locale).

        1. I Corpi di polizia locale svolgono le seguenti funzioni:

            a) funzioni di polizia amministrativa locale per tutte le materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle regioni, delle province e dei comuni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

            b) funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale, nell'ambito del territorio regionale;

            c) funzioni di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


Art. 6.

(Armamento e veicoli di servizio).

        1. Salvo quanto stabilito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e salvi i casi di comprovata inidoneità psichica o fisica, il personale dei Corpi di polizia locale è autorizzato a portare anche fuori servizio le armi di cui è dotato in base alle disposizioni previste dalla legge regionale di cui all'articolo 2; per eventuali altri mezzi di difesa l'uso è autorizzato esclusivamente in servizio.
        2. Ai veicoli, ai natanti e agli eventuali aeromobili in dotazione ai Corpi di polizia locale, in ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizio di istituto, sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, codici o loghi distintivi, da parte delle competenti amministrazioni. I predetti mezzi devono essere condotti da personale appartenente ai Corpi di polizia locale in possesso di specifico documento abilitativo conforme alla legislazione vigente in materia.

Art. 7.

(Ordinamento e qualifiche degli
appartenenti ai Corpi di polizia locale).

        1. I Corpi di polizia locale si articolano nei ruoli professionali di cui alla tabella A allegata alla presente legge, cui corrispondono le qualifiche indicate nella medesima tabella.
        2. I comuni, sulla base della legge regionale di cui all'articolo 2, provvedono alla determinazione delle dotazioni organiche dei Corpi di polizia locale, suddivise nei ruoli di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
        3. Al ruolo di comandante può accedere solo personale in possesso almeno del diploma di laurea triennale e proveniente dai ruoli interni dei Corpi di polizia locale istituiti nell'ambito della regione.
        4. Sulla base di specifiche disposizioni previste dalla legge regionale di cui all'articolo 2, i Corpi di polizia locale di minore dimensione possono assegnare la funzione di comando territoriale definito ai sensi del comma 3 a personale appartenente al ruolo di funzionario.
        5. L'assunzione in servizio nei ruoli di cui al presente articolo deve essere comunque preceduta da un apposito corso di formazione da svolgere presso la Scuola nazionale di polizia locale di cui all'articolo 9.
        6. Le norme di accesso e di progressione di carriera del personale della polizia locale sono stabilite con legge regionale, tenuto conto, in quanto applicabili, dalle norme vigenti per la Polizia di Stato.
        7. Il personale appartenente ai Corpi di polizia locale riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
        8. Il personale appartenente al ruolo degli agenti del Corpo di polizia locale riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria; il personale appartenente ai ruoli di sovrintendente, di funzionario e di comandante, escluse le qualifiche di dirigente superiore e dirigente generale, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 8.

(Stato giuridico degli appartenenti
ai Corpi di polizia locale).

        1. Ferme restando le proprie attribuzioni, i Corpi di polizia locale fanno parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge l^ aprile 1981, n. 121.
        2. Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato è esteso al personale appartenente ai Corpi di polizia locale.
        3. In materia previdenziale ed assistenziale, nonché per tutto ciò che concerne i benefìci derivanti da leggi speciali a favore di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano agli appartenenti ai Corpi di polizia locale le medesime disposizioni applicabili alla Polizia di Stato.


Art. 9.

(Scuola nazionale di polizia locale).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i princìpi e criteri direttivi dalla medesima legge desumibili, uno o più decreti legislativi, diretti ad istituire una Scuola nazionale di polizia locale, articolata territorialmente, gestita dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, finanziata attraverso la devoluzione di una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti al comune e posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
        2. La Scuola nazionale di polizia locale provvede alla formazione, alla qualificazione e all'aggiornamento professionali del personale appartenente ai Corpi di polizia locale.


Art. 10.

(Disposizioni transitorie).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'emanazione delle leggi regionali di cui all'articolo 2.
        2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Corpi o i servizi che svolgono funzioni di polizia locale sono trasformati o riorganizzati sulla base delle disposizioni della presente legge e della legge regionale di cui all'articolo 2. A tale scopo gli enti locali interessati, di intesa con la regione, provvedono ad assumere le opportune iniziative.
        3. In caso di inadempienza da parte degli enti locali interessati ai sensi del comma 2, la regione esercita il potere sostitutivo previsto dalla legislazione vigente in materia.


Art. 11.

(Modifiche normative).

        1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65, dopo le parole : "le Forze di polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "i Corpi di polizia locale,".
        2. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i Corpi di polizia locale".
        3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 57 del codice di procedura penale, le parole: "e del corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia locale".
        4. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 57 del codice di procedura penale, le parole: "le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "il personale dei Corpi di polizia locale".
        5. Al comma 2 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "lettera d)," sono inserite le seguenti: "ad eccezione degli organici dei Corpi di polizia locale".



Tabella A
(articolo 7, comma 1)


                Ruolo Qualifiche
        Agenti Agente
                Agente scelto
                Assistente
                Assistente capo

        Sovrintendenti Vice sovrintendente
                Sovrintendente
                Sovrintendente capo

        Funzionari Coordinatore
                Coordinatore capo
                Coordinatore superiore

        Comandante Dirigente
                Dirigente superiore
                Dirigente generale


        NOTA: Le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza sono attribuite al personale dei ruoli dei sovrintendenti, dei funzionari e dei comandanti; al personale del ruolo degli agenti sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.



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