XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3198
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Funzioni di polizia locale).
1. Le regioni disciplinano con legge l'esercizio delle
funzioni di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione.
2. Le regioni, nei limiti delle rispettive attribuzioni e
delle funzioni ad esse conferite dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, assicurano la
tutela delle libertà civili, dei diritti individuali e
collettivi e degli interessi diffusi dell'ambiente e del
territorio.
3. Le regioni concorrono, altresì, nell'attività di
prevenzione e di repressione dei reati, di protezione della
sicurezza, della incolumità e della pacifica convivenza dei
cittadini nonché di prevenzione e di intervento nelle
situazioni di disagio e marginalità sociali. A tali fini,
definiscono, di intesa con il Ministro dell'interno e
nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, idonei programmi di intervento.
4. Le regioni organizzano e coordinano lo svolgimento
delle funzioni e dei compiti di polizia locale conferendo
esclusivamente ai comuni la titolarità dell'esercizio di tali
attività.
5. I comuni istituiscono Corpi di polizia locale per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi
del comma 4.
Art. 2.
(Legislazione regionale).
1. Le regioni provvedono con legge a:
a) stabilire le norme generali per l'istituzione e
l'organizzazione del servizio di polizia locale sull'intero
territorio regionale in modo che ne sia assicurato lo
svolgimento per 24 ore al giorno;
b) determinare le caratteristiche delle uniformi e
dei relativi distintivi di qualifica per gli appartenenti ai
Corpi di polizia locale, nonché dei veicoli e di ogni altro
mezzo o strumento da impiegare nell'ambito del territorio
regionale. A tale fine, relativamente ai distintivi di
qualifica, vanno utilizzati quelli in uso alla Polizia di
Stato;
c) assicurare l'utilizzazione di tecnologie e di
supporti informatici uniformi su tutto il territorio regionale
per lo svolgimento delle funzioni dei compiti di cui
all'articolo 1;
d) assicurare idonee misure di prevenzione e di
protezione individuali e collettive per lo svolgimento di
compiti ad elevato rischio ambientale e sociale;
e) definire i criteri di mobilità regionale per
gli appartenenti ai Corpi di polizia locale;
f) prevedere forme di concertazione tra regione,
province e comuni interessati per la definizione degli ambiti
e delle tipologie di intervento, nonché ulteriori forme di
collaborazione;
g) istituire una unità organizzativa complessa
posta alle dirette dipendenze del presidente della giunta
regionale, che cura l'attuazione della legge regionale di cui
al presente comma.
2. Le regioni assicurano, altresì, l'attivazione ed il
funzionamento del numero telefonico di pronto intervento per
la polizia locale operante sull'intero territorio regionale
per 24 ore al giorno.
3. Le regioni istituiscono un apposito capitolo di
bilancio per gli oneri derivanti dalla costituzione degli
uffici e delle strutture necessari per lo svolgimento omogeneo
delle funzioni di polizia locale.
Art. 3.
(Regolamenti dei Corpi di polizia locale).
1. I comuni adottano i regolamenti dei Corpi di polizia
locale costituiti ed organizzati sulla base di quanto previsto
dalla legge regionale di cui all'articolo 2.
2. I Corpi di polizia locale, istituiti nei comuni,
singoli o associati, assumono la denominazione di "Corpo di
polizia comunale".
3. I regolamenti di cui al comma 1 devono comunque
prevedere l'istituzione ed il funzionamento del servizio di
polizia locale per 24 ore al giorno. A tale fine i comuni di
ridotte dimensioni procedono, sulla base delle disposizioni
della legge regionale di cui all'articolo 2, alla gestione del
servizio in forma associata ai sensi dell'articolo 33 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 4.
(Funzioni dei sindaci).
1. I sindaci dispongono dei Corpi di polizia locale
definiti ai sensi dell'articolo 3. Essi possono delegare
all'assessore competente per la sicurezza del territorio le
funzioni relative alle attività dei Corpi di polizia
locale.
2. Gli indirizzi e gli obiettivi assegnati ai Corpi di
polizia locale ai sensi del comma 1 devono tenere conto dei
programmi di intervento previsti negli ambiti concertativi
istituiti dalla legge regionale di cui all'articolo 2 ai sensi
della legislazione vigente.
3. Nell'ambito dei comitati provinciali per l'ordine e la
sicurezza pubblica e comunque sulla base dei programmi di
intervento definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, i
sindaci concorrono per il tramite dei Corpi di polizia locale
al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza.
Art. 5.
(Funzioni dei Corpi di polizia locale).
1. I Corpi di polizia locale svolgono le seguenti
funzioni:
a) funzioni di polizia amministrativa locale per
tutte le materie riservate alla competenza esclusiva o
concorrente delle regioni, delle province e dei comuni ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione;
b) funzioni di polizia giudiziaria ai sensi
dell'articolo 55 del codice di procedura penale, nell'ambito
del territorio regionale;
c) funzioni di pubblica sicurezza ai sensi
dell'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 6.
(Armamento e veicoli di servizio).
1. Salvo quanto stabilito dalla legge 8 luglio 1998, n.
230, e successive modificazioni, e salvi i casi di comprovata
inidoneità psichica o fisica, il personale dei Corpi di
polizia locale è autorizzato a portare anche fuori servizio le
armi di cui è dotato in base alle disposizioni previste dalla
legge regionale di cui all'articolo 2; per eventuali altri
mezzi di difesa l'uso è autorizzato esclusivamente in
servizio.
2. Ai veicoli, ai natanti e agli eventuali aeromobili in
dotazione ai Corpi di polizia locale, in ragione della
pubblica utilità del loro impiego in servizio di istituto,
sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, codici o
loghi distintivi, da parte delle competenti amministrazioni. I
predetti mezzi devono essere condotti da personale
appartenente ai Corpi di polizia locale in possesso di
specifico documento abilitativo conforme alla legislazione
vigente in materia.
Art. 7.
(Ordinamento e qualifiche degli
appartenenti ai Corpi di polizia locale).
1. I Corpi di polizia locale si articolano nei ruoli
professionali di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, cui corrispondono le qualifiche indicate nella medesima
tabella.
2. I comuni, sulla base della legge regionale di cui
all'articolo 2, provvedono alla determinazione delle dotazioni
organiche dei Corpi di polizia locale, suddivise nei ruoli di
cui alla tabella A allegata alla presente legge.
3. Al ruolo di comandante può accedere solo personale in
possesso almeno del diploma di laurea triennale e proveniente
dai ruoli interni dei Corpi di polizia locale istituiti
nell'ambito della regione.
4. Sulla base di specifiche disposizioni previste dalla
legge regionale di cui all'articolo 2, i Corpi di polizia
locale di minore dimensione possono assegnare la funzione di
comando territoriale definito ai sensi del comma 3 a personale
appartenente al ruolo di funzionario.
5. L'assunzione in servizio nei ruoli di cui al presente
articolo deve essere comunque preceduta da un apposito corso
di formazione da svolgere presso la Scuola nazionale di
polizia locale di cui all'articolo 9.
6. Le norme di accesso e di progressione di carriera del
personale della polizia locale sono stabilite con legge
regionale, tenuto conto, in quanto applicabili, dalle norme
vigenti per la Polizia di Stato.
7. Il personale appartenente ai Corpi di polizia locale
riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
8. Il personale appartenente al ruolo degli agenti del
Corpo di polizia locale riveste la qualifica di agente di
polizia giudiziaria; il personale appartenente ai ruoli di
sovrintendente, di funzionario e di comandante, escluse le
qualifiche di dirigente superiore e dirigente generale,
riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 8.
(Stato giuridico degli appartenenti
ai Corpi di polizia locale).
1. Ferme restando le proprie attribuzioni, i Corpi di
polizia locale fanno parte delle Forze di polizia di cui
all'articolo 16 della legge l^ aprile 1981, n. 121.
2. Il trattamento economico del personale della Polizia di
Stato è esteso al personale appartenente ai Corpi di polizia
locale.
3. In materia previdenziale ed assistenziale, nonché per
tutto ciò che concerne i benefìci derivanti da leggi speciali
a favore di vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, si applicano agli appartenenti ai Corpi di
polizia locale le medesime disposizioni applicabili alla
Polizia di Stato.
Art. 9.
(Scuola nazionale di polizia locale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i
princìpi e criteri direttivi dalla medesima legge desumibili,
uno o più decreti legislativi, diretti ad istituire una Scuola
nazionale di polizia locale, articolata territorialmente,
gestita dall'Associazione nazionale dei comuni italiani,
finanziata attraverso la devoluzione di una quota dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti al comune e
posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. La Scuola nazionale di polizia locale provvede alla
formazione, alla qualificazione e all'aggiornamento
professionali del personale appartenente ai Corpi di polizia
locale.
Art. 10.
(Disposizioni transitorie).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni provvedono all'emanazione delle
leggi regionali di cui all'articolo 2.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i Corpi o i servizi che svolgono funzioni di
polizia locale sono trasformati o riorganizzati sulla base
delle disposizioni della presente legge e della legge
regionale di cui all'articolo 2. A tale scopo gli enti locali
interessati, di intesa con la regione, provvedono ad assumere
le opportune iniziative.
3. In caso di inadempienza da parte degli enti locali
interessati ai sensi del comma 2, la regione esercita il
potere sostitutivo previsto dalla legislazione vigente in
materia.
Art. 11.
(Modifiche normative).
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. l65, dopo le parole : "le Forze di polizia di
Stato," sono inserite le seguenti: "i Corpi di polizia
locale,".
2. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1^ aprile
1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonché i Corpi di polizia locale".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 57 del
codice di procedura penale, le parole: "e del corpo forestale
dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", del Corpo
forestale dello Stato e dei Corpi di polizia locale".
4. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 57 del
codice di procedura penale, le parole: "le guardie delle
province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite
dalle seguenti: "il personale dei Corpi di polizia locale".
5. Al comma 2 dell'articolo 109 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "lettera
d)," sono inserite le seguenti: "ad eccezione degli
organici dei Corpi di polizia locale".
Tabella A
(articolo 7, comma 1)
Ruolo Qualifiche
Agenti Agente
Agente scelto
Assistente
Assistente capo
Sovrintendenti Vice sovrintendente
Sovrintendente
Sovrintendente capo
Funzionari Coordinatore
Coordinatore capo
Coordinatore superiore
Comandante Dirigente
Dirigente superiore
Dirigente generale
NOTA: Le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e
di agente di pubblica sicurezza sono attribuite al personale
dei ruoli dei sovrintendenti, dei funzionari e dei comandanti;
al personale del ruolo degli agenti sono attribuite le
qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza.