XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2951




        Onorevoli Colleghi! - Il problema della sicurezza urbana e della polizia locale, che diventa tema di sempre maggiore attualità, anche in considerazione della aumentata domanda di sicurezza da parte dei cittadini, rende certamente indispensabile l'adozione di un nuovo testo legislativo che, anche alla luce della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001), detti nuove norme di coordinamento miranti innanzitutto ad una forte integrazione tra tutte le Forze di polizia, che sempre più persegua lo scopo dell'affermazione della sicurezza urbana.
        Una legislazione in materia non può non partire dall'assunto di fondo che il concetto di sicurezza urbana ormai è concetto divenuto molto più ampio di quello originario e va ben al di là di quello di ordine pubblico, per cui l'obiettivo programmatico di una legislazione in materia non può essere che quello di realizzare un sistema integrato di sicurezza della città e del territorio regionale che coinvolga tutti i soggetti interessati.
        Da tempo ormai nel nostro Paese si sono consolidate nuove esperienze, maturate nelle città e nelle regioni, che hanno costruito una politica integrata di sicurezza urbana attraverso protocolli e contratti di sicurezza siglati tra prefetti e sindaci nonché attraverso leggi regionali in materia di sicurezza.
        Da queste esperienze è derivato il nuovo concetto di sicurezza urbana, individuato come ordinata e civile convivenza nella città e nel territorio regionale; concetto questo ben più ampio di quello di ordine pubblico di competenza dello Stato.
        E' evidente, quindi, la centralità delle città nelle politiche locali integrate di sicurezza urbana che assumono ormai sempre più un ruolo determinante, attraverso sedi di coordinamento delle politiche locali e costituzione di infrastrutture regionali utili allo sviluppo della politica integrata.
        In tale senso non può che delinearsi un sistema a più livelli:

                a) una cooperazione tecnico-operativa ordinaria, a livello di comune, tra polizie nazionali ad ordinamento generale e polizie municipali per il tramite dei rispettivi responsabili;

                b) un confronto e una concertazione ordinari, tra comune e autorità di pubblica sicurezza, che si realizzano su iniziativa dei sindaci per il tramite di incontri di lavoro;

                c) un confronto e una concertazione istituzionali, tra autorità locali e regionali e autorità provinciali di pubblica sicurezza, che può realizzarsi tramite conferenze provinciali e regionali sulla sicurezza;

                d) una concertazione rafforzata che si realizza con la stipula di accordi formali.

        Nell'ambito, quindi, di una ridefinizione del concetto di sicurezza urbana appare anche indispensabile prevedere norme di riforma della polizia locale.
        La legislazione deve, pertanto, ridefinire, in termini precisi, ruolo, compiti e funzioni della polizia municipale e locale, operando in direzione di un pari riconoscimento delle diverse Forze di polizia, ferme restando la specificità e la particolarità delle diverse componenti, ma dando pari dignità alle differenti forme di intervento e di attività.
        Occorre regolare, in funzione delle attività di controllo del territorio, il rapporto tra la polizia locale e le altre Forze di polizia attraverso la definizione di specifici protocolli territoriali tra sindaci e prefetto, confermando sia la titolarità del sindaco sui Corpi di polizia locale sia il rispetto rigoroso delle funzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
        Un ruolo particolarmente rilevante deve, altresì, essere dato a percorsi formativi a carattere obbligatorio nel corso dell'intera vita lavorativa e ad un'organizzazione della polizia locale che consenta di realizzare qualificati modelli di funzionamento in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini.
        Sulla base di queste linee guida, l'articolo 1 della proposta di legge definisce le finalità.
        L'articolo 2 individua i compiti delle regioni tra i quali, in particolare, la realizzazione di un sistema di sicurezza, la promozione del monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali connessi all'illegalità diffusa ed alla conoscenza del territorio, l'attuazione di interventi per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti ai Corpi di polizia locale, nonché la formazione integrata con le altre Forze di polizia, la promozione di accordi tra enti locali e con lo Stato per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione.
        L'articolo 3 individua le funzioni di polizia locale, come polizia amministrativa in via esclusiva, come polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, come polizia stradale, come polizia tributaria in materia di tributi locali, e come polizia ambientale ed ittico-venatoria. Prevede, altresì, che la polizia locale concorra con le altre Forze di polizia alla sicurezza pubblica ed al soccorso in caso di calamità e di catastrofi.
        L'articolo 4 prevede le modalità e le condizioni di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai componenti i Corpi di polizia locale.
        L'articolo 5 disciplina i criteri generali concernenti l'armamento del personale della polizia locale.
        L'articolo 6 reca norme in materia di abilitazione alla guida di veicoli di servizio.
        L'articolo 7 ha l'obiettivo di armonizzare, in coerenza con quanto previsto per la Polizia di Stato, i trattamenti relativi alla sicurezza, alla previdenza, all'assicurazione e, più in generale, rafforza le garanzie individuali e collettive, attraverso la piena applicazione per gli addetti ai Corpi di polizia locale delle stesse disposizioni legislative e regolamentari previste per gli appartenenti alla Polizia di Stato in materia di previdenza, prevenzione degli infortuni, assistenza, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, attività usuranti, tutela legale, speciali elargizioni e riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari; prevede, inoltre, la corresponsione di una indennità di polizia locale pensionabile, nella misura che sarà determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilità attribuita ed alla natura delle funzioni svolte.
        L'articolo 8 prevede le modifiche alla normativa vigente al fine di adeguarla alla norma della legge.
        L'articolo 9 disciplina la copertura finanziaria.




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