XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2951
Onorevoli Colleghi! - Il problema della sicurezza
urbana e della polizia locale, che diventa tema di sempre
maggiore attualità, anche in considerazione della aumentata
domanda di sicurezza da parte dei cittadini, rende certamente
indispensabile l'adozione di un nuovo testo legislativo che,
anche alla luce della riforma del titolo V della parte seconda
della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001), detti
nuove norme di coordinamento miranti innanzitutto ad una forte
integrazione tra tutte le Forze di polizia, che sempre più
persegua lo scopo dell'affermazione della sicurezza urbana.
Una legislazione in materia non può non partire
dall'assunto di fondo che il concetto di sicurezza urbana
ormai è concetto divenuto molto più ampio di quello originario
e va ben al di là di quello di ordine pubblico, per cui
l'obiettivo programmatico di una legislazione in materia non
può essere che quello di realizzare un sistema integrato di
sicurezza della città e del territorio regionale che coinvolga
tutti i soggetti interessati.
Da tempo ormai nel nostro Paese si sono consolidate nuove
esperienze, maturate nelle città e nelle regioni, che hanno
costruito una politica integrata di sicurezza urbana
attraverso protocolli e contratti di sicurezza siglati tra
prefetti e sindaci nonché attraverso leggi regionali in
materia di sicurezza.
Da queste esperienze è derivato il nuovo concetto di
sicurezza urbana, individuato come ordinata e civile
convivenza nella città e nel territorio regionale; concetto
questo ben più ampio di quello di ordine pubblico di
competenza dello Stato.
E' evidente, quindi, la centralità delle città nelle
politiche locali integrate di sicurezza urbana che assumono
ormai sempre più un ruolo determinante, attraverso sedi di
coordinamento delle politiche locali e costituzione di
infrastrutture regionali utili allo sviluppo della politica
integrata.
In tale senso non può che delinearsi un sistema a più
livelli:
a) una cooperazione tecnico-operativa ordinaria, a
livello di comune, tra polizie nazionali ad ordinamento
generale e polizie municipali per il tramite dei rispettivi
responsabili;
b) un confronto e una concertazione ordinari, tra
comune e autorità di pubblica sicurezza, che si realizzano su
iniziativa dei sindaci per il tramite di incontri di
lavoro;
c) un confronto e una concertazione istituzionali,
tra autorità locali e regionali e autorità provinciali di
pubblica sicurezza, che può realizzarsi tramite conferenze
provinciali e regionali sulla sicurezza;
d) una concertazione rafforzata che si realizza
con la stipula di accordi formali.
Nell'ambito, quindi, di una ridefinizione del concetto di
sicurezza urbana appare anche indispensabile prevedere norme
di riforma della polizia locale.
La legislazione deve, pertanto, ridefinire, in termini
precisi, ruolo, compiti e funzioni della polizia municipale e
locale, operando in direzione di un pari riconoscimento delle
diverse Forze di polizia, ferme restando la specificità e la
particolarità delle diverse componenti, ma dando pari dignità
alle differenti forme di intervento e di attività.
Occorre regolare, in funzione delle attività di controllo
del territorio, il rapporto tra la polizia locale e le altre
Forze di polizia attraverso la definizione di specifici
protocolli territoriali tra sindaci e prefetto, confermando
sia la titolarità del sindaco sui Corpi di polizia locale sia
il rispetto rigoroso delle funzioni previste dai rispettivi
ordinamenti.
Un ruolo particolarmente rilevante deve, altresì, essere
dato a percorsi formativi a carattere obbligatorio nel corso
dell'intera vita lavorativa e ad un'organizzazione della
polizia locale che consenta di realizzare qualificati modelli
di funzionamento in grado di rispondere alle esigenze dei
cittadini.
Sulla base di queste linee guida, l'articolo 1 della
proposta di legge definisce le finalità.
L'articolo 2 individua i compiti delle regioni tra i
quali, in particolare, la realizzazione di un sistema di
sicurezza, la promozione del monitoraggio dei fenomeni sociali
e culturali connessi all'illegalità diffusa ed alla conoscenza
del territorio, l'attuazione di interventi per la formazione e
l'aggiornamento degli appartenenti ai Corpi di polizia locale,
nonché la formazione integrata con le altre Forze di polizia,
la promozione di accordi tra enti locali e con lo Stato per il
coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di
comunicazione.
L'articolo 3 individua le funzioni di polizia locale, come
polizia amministrativa in via esclusiva, come polizia
giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura
penale, come polizia stradale, come polizia tributaria in
materia di tributi locali, e come polizia ambientale ed
ittico-venatoria. Prevede, altresì, che la polizia locale
concorra con le altre Forze di polizia alla sicurezza pubblica
ed al soccorso in caso di calamità e di catastrofi.
L'articolo 4 prevede le modalità e le condizioni di
attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza
ai componenti i Corpi di polizia locale.
L'articolo 5 disciplina i criteri generali concernenti
l'armamento del personale della polizia locale.
L'articolo 6 reca norme in materia di abilitazione alla
guida di veicoli di servizio.
L'articolo 7 ha l'obiettivo di armonizzare, in coerenza
con quanto previsto per la Polizia di Stato, i trattamenti
relativi alla sicurezza, alla previdenza, all'assicurazione e,
più in generale, rafforza le garanzie individuali e
collettive, attraverso la piena applicazione per gli addetti
ai Corpi di polizia locale delle stesse disposizioni
legislative e regolamentari previste per gli appartenenti alla
Polizia di Stato in materia di previdenza, prevenzione degli
infortuni, assistenza, assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, attività
usuranti, tutela legale, speciali elargizioni e riconoscimenti
per le vittime del dovere e per i loro familiari; prevede,
inoltre, la corresponsione di una indennità di polizia locale
pensionabile, nella misura che sarà determinata dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, in relazione al sistema di
classificazione, al grado di responsabilità attribuita ed alla
natura delle funzioni svolte.
L'articolo 8 prevede le modifiche alla normativa vigente
al fine di adeguarla alla norma della legge.
L'articolo 9 disciplina la copertura finanziaria.